T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 178 Competenza esclusiva del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – I germani D.S., comproprietari di un fondo agricolo in agro di Termoli sul quale, a seguito di variante urbanistica, era stato realizzato un programma edilizio, ottenevano la restituzione di un appezzamento di mq. 5290, illecitamente occupato, mercè la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 26 del 2008, passata in giudicato. In esecuzione di detta sentenza, l’ufficiale giudiziario faceva recintare, previa denuncia di inizio di attività, il suolo recuperato. Sennonché il Comune interveniva per negare efficacia alla d.i.a. I ricorrenti D.S.R. e D.S.D. insorgono, con il ricorso n. 230 del 2010, per impugnare i seguenti atti: il provvedimento a firma del dirigente comunale ing. L.B. e del responsabile del procedimento arch. D.C., emesso il 12.4.2010, notificato ai ricorrenti il 19.4.2010, con il quale è stata negata efficacia alla d.i.a. (denuncia di inizio di attività) presentata il 15.3.2010 prot. n. 8958, dal geom. G.C., nella qualità di tecnico collaboratore dell’ufficiale giudiziario dott. G.D.R., per la realizzazione di una recinzione con paletti di legno e rete metallica delimitante le particelle di terreno catastalmente individuate al foglio 20, con i numeri 130, 132, 148 e 150, in esecuzione della sentenza n. 26/2008 della Corte di Appello di Campobasso, passata in giudicato, notificata al Comune di Termoli, unitamente al precetto di rilascio di immobile il 4.3.2008, nella quale è stato riconosciuto e dichiarato che il terreno individuato con le indicate particelle – di mq. 5290 – appartiene ai ricorrenti germani D.S., disponendone a loro favore la riconsegna, benché sullo stesso terreno siano state realizzate due strade cittadine, completamente integrate nel sistema viario di Termoli. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1)violazione del principio di imparzialità, conflitto di interessi; 2)carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, falsa applicazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004; 3)inottemperanza al giudicato civile; 4)violazione dell’art. 841 c.c. (diritto di recintare il proprio fondo); 5)eccesso di potere, erronea valutazione dei presupposti di fatto; 6)eccesso di potere, violazione del principio di ragionevolezza degli atti amministrativi.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Intervengono "ad opponendum" numerosi cittadini interessati all’uso pubblico dell’area oggetto di contenzioso, deducendo, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso.

Con il successivo, riunito ricorso n. 318 del 2010, i ricorrenti germani D.S.R., D.S.D. e D.S.D. insorgono per impugnare i seguenti atti: l’ordinanza, a firma del dirigente comunale arch. S.B., emessa il 9.6.2010, notificata ai ricorrenti il 16.6.2010, con la quale è stata disposta "l’acquisizione coattiva in favore del Comune di Termoli dei terreni distinti in catasto al foglio 20, p.lle 130, 132, 148 e 150, aventi una superficie complessiva di mq. 5290", di proprietà dei ricorrenti, disattendendosi così la sentenza n. 26/2008 della Corte di Appello di Campobasso, passata in giudicato, notificata al Comune di Termoli, unitamente al precetto di rilascio di immobile il 4.3.2008, nella quale è stato riconosciuto e dichiarato che il terreno individuato con le indicate particelle – di mq. 5290 – appartiene ai ricorrenti germani D.S., disponendone a loro favore la riconsegna, benché sullo stesso terreno siano state realizzate due strade cittadine, completamente integrate nel sistema viario di Termoli. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1)violazione per errata applicazione dell’art. 43 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302; 2)violazione per errata applicazione dell’art. 43 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302, per altri e diversi profili; 3)violazione per errata applicazione della legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) commi 89 e 90, che ha modificato l’art. 37 del Testo unico sulle espropriazioni, cioè l’art. 37 del citato D.P.R. 8.6.2001 n. 327.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Intervengono "ad opponendum" numerosi cittadini interessati all’uso pubblico dell’area oggetto di contenzioso, deducendo, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 9 marzo 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – I ricorsi vengono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e, in parte, oggettiva.

III – Il ricorso n. 230 del 2010 è ammissibile e fondato.

IV – I ricorrenti hanno interesse e legittimazione a impugnare gli atti, in quanto sono i proprietari dell’area illecitamente occupata dal Comune e destinata ad essere restituita ad essi, in virtù del giudicato formatosi su una sentenza civile.

V – I motivi del ricorso sono tutt’altro che generici e inammissibili, viceversa essi sono precisi e attendibili, in quanto denunciano l’illegittimità del provvedimento, a firma del dirigente comunale e del responsabile del procedimento, emesso il 12.4.2010, notificato il 19.4.2010, con il quale è stata negata efficacia alla d.i.a. (denuncia di inizio di attività) presentata il 15.3.2010 dal tecnico collaboratore dell’ufficiale giudiziario, per la realizzazione di una recinzione con paletti di legno e rete metallica delimitante le particelle di terreno catastalmente individuate al foglio 20, con i numeri 130, 132, 148 e 150, in esecuzione della sentenza n. 26/2008 della Corte di Appello di Campobasso, passata in giudicato, notificata al Comune di Termoli, unitamente al precetto di rilascio di immobile il 4.3.2008. In detto giudicato civile è stato riconosciuto e dichiarato che il terreno individuato con le indicate particelle – di mq. 5290 – appartiene ai ricorrenti germani D.S., disponendone in loro favore la riconsegna, benché sullo stesso terreno siano state illecitamente realizzate due strade cittadine integrate nel sistema viario di Termoli.

Il suolo in argomento è, dunque, di proprietà dei ricorrenti ed essi hanno pieno diritto di recintarlo, a tenore della normativa di cui all’art. 841 del codice civile. La recinzione peraltro è l’unico modo di impedire che di detto suolo si faccia un uso pubblico o collettivo, essendo esso occupato da una porzione di strada pubblica. Si tratta di una recinzione priva di opere murarie, che non comporta alcuna utilizzazione urbanistica dell’area ed ha il semplice scopo di delimitare la proprietà, separandola dalle altre. La tipologia dell’intervento non implica una trasformazione del territorio, ma costituisce opera funzionale all’uso privato, riconosciuto come legittimo dal menzionato giudicato civile (cfr.: T.A.R. Campania Napoli II, 11.9.2009 n. 4935). Pertanto, detta opera, per le sue caratteristiche, non sembrerebbe soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ma – quand’anche così fosse in astratto – si tratta, in concreto, di un’iniziativa posta in essere dall’ufficiale giudiziario, in esecuzione del giudicato civile, talché l’unico rimedio esperibile dal Comune – in quanto soggetto esecutato nella procedura giudiziaria di esecuzione civile – non è quello di porre in essere un’autonoma attività amministrativa, bensì quello dell’opposizione agli atti esecutivi del giudicato, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (cfr.: Cass. Civile III, 17.12.2010 n. 25654). Il Comune, invero, ha operato in carenza di attribuzione, nonché in violazione di un giudicato, con atto nullo – qualificabile come tale, ai sensi dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241 – non avendo esso alcun potere di impedire, in altro modo che quello previsto dalla normativa sul procedimento civile, gli atti esecutivi dell’ufficiale giudiziario che dia esecuzione al "decisum" dell’A.G.O., sulla base di un giudicato che ha riconosciuto come illecitamente occupata dal Comune la proprietà privata dei ricorrenti. Come è noto, le questioni inerenti la nullità dei provvedimenti amministrativi, adottati in violazione o elusione di un giudicato, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21 septies, secondo comma, della citata legge n. 241/1990, talché – in questa sede – è consentito di rilevarle di ufficio, anche allo scopo di dichiarare la detta nullità (cfr.: Cons. Stato V, 11.5.2004 n. 2933).

VI – Il ricorso n. 318 del 2010 è parimenti fondato.

Con esso i ricorrenti impugnano l’ordinanza, a firma del dirigente comunale, emessa il 9.6.2010, notificata il 16.6.2010, con la quale è stata disposta "l’acquisizione coattiva in favore del Comune di Termoli dei terreni distinti in catasto al foglio 20, p.lle 130, 132, 148 e 150, aventi una superficie complessiva di mq. 5290", di proprietà dei ricorrenti, disattendendosi così la citata sentenza n. 26/2008 della Corte di Appello di Campobasso, passata in giudicato.

Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza 8 ottobre 2010 n. 293, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, talché la cosiddetta "acquisizione sanante" – operata dal Comune con l’impugnato provvedimento – risulta viziata da illegittimità costituzionale. La norma applicata dal Comune resistente per acquisire in via coattiva i suoli di proprietà dei ricorrenti è stata ormai resa inapplicabile dall’intervento del giudice delle leggi, con la conseguenza che anche il provvedimento impugnato con il ricorso n. 318/2010 deve essere se non proprio dichiarato nullo, quantomeno annullato per illegittimità. La declaratoria di nullità, invero, rientrerebbe nelle attribuzioni di questo T.a.r., stante la giurisdizione esclusiva in materia di controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti della p.A. in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui all’art. 133 lett. g) del codice del processo amministrativo (allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104). Nondimeno, va disattesa l’ipotesi della nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 21 septies l. 241/1990, atteso che la declaratoria di incostituzionalità della disposizione normativa (art. 43 del d.P.R. n. 327/2001), attributiva del potere esercitato nella fattispecie, non esplica di per sé un simile effetto, soprattutto, va soggiunto, se si considera che, la legge è risultata affetta, nel giudizio della Corte Costituzionale, da un mero vizio formale (cfr.: T.A.R. Piemonte Torino I, 14.1.2011 n. 21).

Stante l’eliminazione dal mondo giuridico dell’istituto della cd. "acquisizione sanante", di cui all’art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della normativa, il comportamento tenuto dall’Amministrazione, la quale ha pure emanato un provvedimento di esproprio nelle forme di legge, deve essere qualificato non già come illecito, bensì come illegittimo. Si tratta di un’illegittimità a cui non può porsi rimedio neppure riesumando l’istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta "espropriazione sostanziale" – nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa – perché tale istituto è stato ritenuto in contrasto con l’ordinamento comunitario (cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo I, 1.2.2011 n. 175; idem III, 21.1.2011 n. 115).

Pertanto, l’ordinanza comunale con la quale è stata disposta "l’acquisizione coattiva in favore del Comune di Termoli dei terreni distinti in catasto al foglio 20, p.lle 130, 132, 148 e 150, aventi una superficie complessiva di mq. 5290" deve essere annullata.

VII – In conclusione, i riuniti ricorsi sono meritevoli di accoglimento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfetariamente in euro 2000,00 (duemila) al lordo, a carico del Comune resistente, ed euro 2000,00 (duemila) al lordo, a carico dei controinteressati intervenienti, in solido tra loro.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce, stante la loro connessione, e li accoglie, per l’effetto dichiarando nulli i provvedimenti impugnati con il ricorso n. 230/2010 e annullando per illegittimità i provvedimenti impugnati con il ricorso n. 318/2010.

Condanna le parti soccombenti alle spese del giudizio, che liquida nella seguente misura: euro 2000,00 (duemila) al lordo, a carico del Comune resistente ed euro 2000,00 (duemila) al lordo, a carico dei controinteressati intervenienti, in solido tra loro.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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