Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-02-2011) 12-04-2011, n. 14634

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 maggio 2003, il Tribunale di Modena – nel processo nei confronti di C.E. ed altri, imputati dei delitti di cui agli artt. 416, 81-648 bis, 648, 476 e 479 c.p. – dichiarava la propria incompetenza per territorio e disponeva trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna.

Rilevava che il reato più grave era il delitto di riciclaggio continuato di cui al capo 2; che, per stabilire il luogo della consumazione del delitto di cui all’art. 648-bis c.p., bisognava aver riguardo alla contestazione, la quale descriveva l’attività di riciclaggio come compiuta all’atto della presentazione dell’auto, con certificati e dati falsificati, agli uffici della motorizzazione per la immatricolazione; che tra i reati di riciclaggio contestati, il primo risultava commesso a (OMISSIS), in relazione all’autovettura Audi A4 targata (OMISSIS), presentata per l’immatricolazione alla MCTC di Bologna il 15.5.2000.

Con decreto in data 25.3.2009 gli stessi imputati sono stati chiamati a rispondere, davanti al Tribunale di Bologna, per le stesse imputazioni e detto Tribunale, con sentenza in data 22.6.2010, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Modena. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che dal capo di imputazione risultava che il reato di riciclaggio commesso per primo era stato consumato in Sassuolo a partire dall’ottobre 2000.

Con istanza in data 6.7.2010 il difensore di F.V., uno degli imputati del suddetto processo, ha chiesto al Tribunale di Modena di sollevare il conflitto di competenza trasmettendo gli atti a questa Corte.

In data 15.7.2010 la Procura della Repubblica di Modena ha denunciato, ai sensi dell’art. 28, lett. b, codice di rito, il conflitto negativo di competenza tra il Tribunale di Modena e quello di Bologna.
Motivi della decisione

Sussiste un conflitto negativo di competenza, in quanto sia il Tribunale di Modena che il Tribunale di Bologna si sono dichiarati incompetenti a giudicare il processo nei confronti di C. E. ed altri.

Tale conflitto deve essere risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Bologna, per le ragioni contenute nella sentenza del 15.5.2003 del Tribunale di Modena.

Ai sensi dell’art. 16 codice di rito, la competenza per territorio determinata dalla connessione appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravita, al giudice competente per il primo reato.

Correttamente il Tribunale di Modena, essendo stata sollevata questione sulla competenza territoriale, ha preso in esame – sulla base della prospettazione del capo di imputazione e delle allegazioni delle parti – dove effettivamente si fosse consumato il reato di riciclaggio commesso per primo, tra quelli contestati, ed ha individuato la competenza del Tribunale di Bologna, poichè il primo delitto di riciclaggio era stato consumato presentando l’autovettura targata (OMISSIS) negli uffici della motorizzazione della predetta città.

Il Tribunale di Bologna, di fronte alle stesse imputazioni, non ha in alcun modo contestato l’accertamento compiuto dal Tribunale di Modena, ma si è limitato a prendere atto del luogo di consumazione genericamente indicato per più autovetture nel capo di imputazione, senza motivare – come avrebbe dovuto – la ragione per la quale il primo dei delitti di riciclaggio contestati si sarebbe consumato a (OMISSIS).
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Bologna cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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