T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 166 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dipendente del Comune di Riccia, con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato ha chiesto la condanna dell’ente civico al pagamento del lavoro straordinario prestato nell’anno 1992 a suo dire regolarmente autorizzato e quantificato in 47,5 ore, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Riccia per contestare la pretesa di pagamento azionata ex adverso concludendo per la reiezione del ricorso.

Con nota data 4.2.2011 e depositata il 5.2.2011 il segretario comunale del Comune di Riccia, in ottemperanza ad ordinanza istruttoria presidenziale, ha precisato che non risultano agli atti del Comune provvedimenti formali di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario.

Alla pubblica udienza del 9.2.2011 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito, fuori termine, di una memoria difensiva da parte del Comune intimato.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, con orientamento costante afferma che non ha diritto a compenso per lavoro straordinario il pubblico dipendente, allorché manchi una preventiva formale autorizzazione da parte dello p.a. datrice di lavoro, solo in questo modo essendo possibile verificare, nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali (cfr., tra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 29 agosto 2006, n. 5057; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 04 marzo 2008, n. 1066).

Nel caso di specie il ricorrente ha depositato delle notule siglate dal responsabile del servizio di appartenenza che attestano genericamente la prestazione di attività di lavoro straordinario ma ha omesso di produrre la formale autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario firmata dall’organo competente a valutare l’effettiva rispondenza della prestazione del lavoro supplementare all’interesse della struttura organizzativa di appartenenza, come invece richiesto dal menzionato orientamento giurisprudenziale che il collegio condivide.

Lo stesso Segretario comunale del Comune di Riccia, in esito a formale richiesta di documentazione istruttoria da parte di questo TAR, ha del resto espressamente attestato che agli atti del Comune non esiste alcun provvedimento formale di autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa straordinaria.

Il ricorso deve pertanto essere respinto mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tenuto conto che solo successivamente alla notifica del ricorso si è consolidata la giurisprudenza nei termini richiamati in premessa.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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