Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 12-04-2011, n. 14627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

NGOLO Oscar che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 14.10.2010, il Tribunale del Riesame di Roma confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Roma in data 6.8.2010, con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di E.M.E.A., indagato per i delitti di rissa aggravata e di tentato omicidio, commessi in (OMISSIS). Il Tribunale riteneva che la rissa si fosse svolta tra due gruppi contrapposti: da una parte, il predetto E.M. e G.U.G.; dall’altra i fratelli A.V.E.F. e R.V.W. R.; quest’ultimo era stato colpito dai primi due con strumenti da taglio all’emitorace destro e sinistro, anteriore e posteriore, oltre che con pugni al viso, in modi tali che ne avrebbero potuto provocare la morte, se non fossero intervenute le Forze di Polizia a interrompere l’azione violenta di E.M. e G. U., entrambi fuggiti subito dopo a bordo dell’auto del primo, targata (OMISSIS).

Il Tribunale riteneva, inoltre, poco credibili le dichiarazioni rese dal ferito, R.V., il quale aveva cercato di addossare la responsabilità del suo ferimento a G.U.P., mentre riteneva attendibili le dichiarazioni sia della convivente del ferito, R.G.J.E., teste oculare, sia di A.V., i quali avevano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di E.M.. Riteneva, infine, che sussistessero stringenti esigenze cautelari, in considerazione dei gravi trascorsi giudiziari del predetto, e in particolare del concreto pericolo di fuga (dopo il fatto si era reso irreperibile ed era stato rintracciato alla Stazione Termini solo in data 1.10.2010), esigenze che potevano essere soddisfatte solo con la custodia cautelare in carcere, non potendosi in ogni caso concedere gli arresti domiciliari, essendo stato lo stesso condannato nel quinquennio per evasione.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso personalmente E.M.E.A., chiedendone l’annullamento, con un primo motivo, per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, non vi sarebbe il ritenuto contrasto tra quanto dichiarato da R.V., ritenuto inattendibile dal Tribunale, e quanto dichiarato dalla di lui convivente, i quali avevano attribuito il ferimento a G.U.P.; quindi il Tribunale avrebbe dovuto ritenere attendibili le dichiarazioni della parte lesa che l’aveva scagionato.

Per contro non dovevano essere ritenute attendibili le dichiarazioni rese dal fratello della parte lesa, poichè smentite dalla stessa parte lesa e dalla R.G..

Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata anche nella parte in cui aveva ritenuto che l’unica misura cautelare praticabile fosse la custodia cautelare in carcere.

Non si era tenuto conto che il ricorrente è cittadino italiano in linea di sangue e che, seppure non potevano essergli concessi gli arresti domiciliari per il disposto dell’art. 284 c.p.p., comma 5-bis ben il Tribunale avrebbe potuto concedere una misura diversa come quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato poichè contiene solo motivi in fatto.

Il ricorrente propone una versione del fatto alternativa a quella ritenuta dal Tribunale della libertà, senza peraltro denunciare specifici vizi logici nella motivazione adottata dal predetto Giudice.

In questa sede di legittimità non possono essere apprezzate le considerazioni contenute nel ricorso, essendo tutte fondate sul merito, in mancanza di specifici vizi della motivazione del provvedimento che non è dato rilevare.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *