T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 161 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune resistente ha bandito una gara per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza, con riduzione del rischio sismico, di un edificio scolastico.

La gara si è svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è stata vinta dalla controinteressata C. costruzioni srl.

Avverso l’aggiudicazione ha quindi agito l’odierna ricorrente, la quale sostanzialmente lamenta che la C. srl avrebbe apportato al progetto delle vere e proprie varianti e non delle semplici migliorie; che la commissione avrebbe eccessivamente valorizzato la cd. relazione di gestione del cantiere della controinteressata, benché essa fosse invece generica, imprecisa e quindi inattendibile; che l’Ati FavellatoMignona, d’altro canto, non avrebbe correttamente sottoscritto il crono programma; che, infine, la commissione avrebbe illegittimamente aperto la busta "B" in seduta non pubblica.

La controinteressata C. srl ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, con successivi motivi aggiunti, evidenziando che la ricorrente doveva essere esclusa, per aver presentato varianti non consentite dalla lex specialis.

Con ordinanza n.133 del 7.10.2009, il Tar ha disposto una verificazione.

Il bando di gara, alla lettera c) del punto IV, prevede un punteggio di 45 punti per "migliorie tecniche al progetto".

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha chiarito che rientra nel sistema di aggiudicazione dell’appaltoconcorso, volto ad eccitare l’apporto progettuale dei concorrenti, la possibilità, per l’amministrazione, di chiedere all’impresa aggiudicataria, che abbia presentato i documenti minimi necessari ai fini della partecipazione alla procedura e della valutabilità dell’offerta, precisazioni integrazioni e migliorie che non incidano sulla par condicio, ma consentano di rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato 21 gennaio 2009 n. 282).

Ha ribadito inoltre che è insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara è definitivo, consentire alle imprese di proporre le variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché, non si alterino i caratteri essenziali dell’oggetto (cfr. Consiglio di Stato, 12 febbraio 2010, n. 743; Consiglio di Stato,16 giugno 2010 n. 3806).

Dalla relazione di verificazione, depositata dal perito in data 1.7.2010, è emerso, in modo chiaro e condivisibile, che sia la proposta della ricorrente sia quella della C. srl contenevano migliorie senza tuttavia apportare varianti essenziali al progetto di gara; senza, cioè, introdurre modifiche essenziali all’oggetto del contratto e quindi incidere sulla par conditio della procedura.

In particolare, la verificazione ha permesso di accertare che le modifiche apportate dalla ditta aggiudicataria non hanno affatto stravolto l’impianto e gli obiettivi progettuali oggetto della gara, bensi hanno colmato alcune lacune, migliorando la resistenza complessiva della struttura muraria.

Inoltre, le argomentazioni contenute nella perizia di parte ricorrente, oltre ad essere contraddette puntualmente dalle considerazioni del verificatore, non sono idonee a dimostrare in modo univoco che le migliorie contenute nell’offerta della controinteressata sono invece modifiche in peius (in particolare per quanto riguarda l’uso di tiranti verticali).

Del tutto generica (presentandosi più come un esposto e onerando, in fin dei conti, il Giudice nella ricerca dei fatti da porre a supporto delle apodittiche affermazioni), e comunque infondata (alla luce delle considerazioni contenute nella relazione di verificazione), è poi la censura relativa alla valutazione attribuita dalla commissione alla "relazione di gestione del cantiere" predisposta dalla ditta aggiudicataria.

Quanto alle censure relative alla mancata esclusione e comunque alla illegittima attribuzione del punteggio all’ati FavellatoM. (seconda classificata), esse sono inammissibili, atteso che l’interesse al loro accoglimento può sussistere in capo alla ricorrente, solo nel caso in cui sia preventivamente riconosciuta l’illegittimità dell’aggiudicazione alla società C. (circostanza che non si è verificata nel presente giudizio).

Viceversa, è evidente che la ricorrente non ha alcun interesse concreto a passare dalla terza alla seconda posizione, senza comunque diventare aggiudicataria.

L’ultima censura riguarda l’apertura in seduta non pubblica della busta contenente l’offerta tecnica.

A tal proposito, è agevole osservare che il disciplinare di gara prevede espressamente che l’apertura della busta Bofferta tecnica sia effettuata in uno o più sedute riservate (cfr. par.4).

La giurisprudenza, del resto, afferma che il principio di pubblicità delle sedute di gara – quale applicazione del più generale principio di trasparenza dell’azione amministrativa, a sua volta basato sul principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. – non impedisce alla lex specialis di prevedere l’apertura e la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica (cfr. T.A.R. Catanzaro 12 gennaio 2011 n. 23).

Conseguentemente, è infondata la domanda di risarcimento danni, atteso che manca il requisito dell’ingiustizia del danno, fondato sulla presunta illegittimità dell’azione amministrativa.

Quanto alla domanda di indennizzo da atto lecito, il Collegio ne rileva, oltre ad una evidente genericità della esposizione, la manifesta infondatezza, atteso che, come noto, tale forma di obbligazione sorge solo nei casi, tassativamente, previsti dalla legge.

L’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso principale determinano la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, incluso l’onorario del verificatore.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

in parte lo respinge in parte lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parti costituite, in parti uguali, della somma complessiva di euro 3000; la condanna, altresì, al pagamento, in favore del verificatore, ing. Claudio Falcione, della somma complessiva di euro 5.230,31, come da parcella allegata agli atti di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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