Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14609 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal 13.5.1957 al 12.5.2008;

L’Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente, che agisce in questa fase unicamente iure ereditatis quale successore di C. M. che aveva iniziato il giudizio e che è deceduto in data 10.2.1961, lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto estinto il diritto per intervenuta prescrizione decennale è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, avendo la Corte di merito rigettato la sua domanda in quanto il dante causa è deceduto anteriormente al 1.8.1973, data nella quale l’Italia ha riconosciuto la competenza in materia della CEDI), e quindi prima che l’irragionevole durata del processo assumesse rilevanza per il diritto interno, e la pronuncia sotto tale profilo non è stata contestata.

Il ricorso è dunque inammissibile. Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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