Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 12-04-2011, n. 14626

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

t. GALATI Giovanni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 22.4.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l’appello proposto da M.R. avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano in data 8.6.2009 con la quale – dichiarato il predetto delinquente abituale ex art. 102 c.p. – era stata applicata la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due.

Il Tribunale non accoglieva la richiesta di applicare la meno afflittiva misura della libertà vigilata, secondo l’appellante più adeguata ai profili di pericolosità indicati dal Magistrato di Sorveglianza, ritenendo altamente probabile da parte del predetto la commissione di ulteriori reati, con conseguente prognosi di attuale e concreta pericolosità sociale, tenuto conto dei precedenti penali, dello stato di tossicodipendenza, delle molteplici violazioni alla sorveglianza speciale di P.S., delle negative informazioni della Polizia che avevano messo in evidenza una lunga carriera delinquenziale e la mancanza da sempre di una qualsiasi attività lavorativa, della incapacità di M. a reintegrarsi nel contesto sociale.

Ha proposto ricorso il difensore di M.R. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per difetto e carenza di motivazione in ordine al requisito dell’attualità della pericolosità sociale del predetto.

Il ricorrente faceva presente che, pur in presenza dei presupposti dell’art. 102 c.p., doveva essere accertata l’attuale pericolosità sociale del soggetto con una specifica indagine, mentre il Tribunale di Sorveglianza si era limitato ad asserire che non vi erano elementi da cui inferire l’attuale scemata pericolosità del soggetto.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè sono stati dedotti motivi manifestamente infondati.

Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha motivato congruamente le ragioni per le quali M. deve essere considerato attualmente pericoloso ed ha tratto da elementi specifici e altamente sintomatici il giudizio sulla pericolosità del soggetto.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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