T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 156 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il provvedimento impugnato, si è negato al ricorrente l’inquadramento dal III al V livello, sul presupposto che:

1.- l’articolo 34 del d.p.r. n.333 del 1990 (ai sensi del quale le figure professionali elencate nella tabella 2 allegata sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990) implica che solo chi, a quella data, era già ricompreso in una delle figure tipiche indicate in tabella, ha diritto al superiore inquadramento;

2.- ai sensi dell’articolo 56 del d.lgs. n.29 del 1993, l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione, e se svolto in maniera non prevalente o in difetto di vacanza in pianta organica, non dà diritto neanche alla maggiore retribuzione.

Considerato che l’atto di inquadramento, nella vigenza del rapporto di pubblico impiego non privatizzato, aveva comunque un valore autoritativo e quindi sottoposto al regime amministrativo e decadenziale (cfr. T.A.R. Napoli, 22 giugno 2010 n. 15532); pertanto il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento prima del 1° ottobre 1990, per poi far valere la pretesa all’applicazione dell’articolo 34 del d.p.r. cit.

Considerato, altresì, che non è emerso lo svolgimento di mansioni superiori proprie di un posto vacante in pianta organica; atteso che, come dichiarato dall’amministrazione, presso quel Comune non c’è mai stato il posto di conduttore di macchina operatrice complessa.

Che, come la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito (cfr. T.A.R. Napoli 17 settembre 2008 n. 10244), in base ai principi generali del pubblico impiego, il conferimento di una qualifica presuppone che nell’organico dell’ente sia istituito il relativo posto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è infondato.

Ritenuto, altresì, che le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compesate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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