Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-04-2010) 01-07-2010, n. 24753

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7.5.2009 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Novara il 14.10. 2005, riduceva la pena inflitta al ricorrente a mesi nove e gg. 15 di reclusione per ingiuria e per due episodi di tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nel primo episodio l’imputato minacciava prima con un messaggio sul telefono cellulare e poi con una telefonata l’ex convivente parte civile (con la quale aveva avuto anche due figli) di farla a pezzi se non gli avesse consegnato una somma tra i 150 e i 180 milioni per restituirgli quanto aveva speso negli anni di convivenza e nel secondo episodio l’avrebbe minacciata anche con un’accetta di farla a pezzi se non gli avesse consegnato la detta somma.

La Corte riteneva provata la responsabilità del ricorrente, per il reato già derubricato in prime cure da estorsione in ingiuria e tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) alla luce delle dichiarazioni precise rese dalla donna confermate anche dalle ammissioni dello stesso imputato e dal ritrovamento di un’accetta a casa della donna.

Ricorre l’imputato che allega la mancanza di una adeguata motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa.

Inoltre si deduce l’intervenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è totalmente generico e di mero fatto. La Corte territoriale ha già ricordato che le dichiarazioni della donne sono costanti e molto precise, che lo stesso imputato ha ammesso di avere aggredito verbalmente la donna e che fu ritrovata un’accetta nel luogo ove la parte lesa ha detto di trovarsi al momento del fatto.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure – come detto – sono puramente di merito.

Circa la prescrizione, il relativo termine è maturato successivamente (4.8.2008) al momento in cui è stata emessa la sentenza di appello e conseguentemente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude alla declaratoria di estinzione del reato (cass. n. 24688/2008).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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