T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 151 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha prestato la propria opera presso la Comunità montana del Fortore Molisano di Riccia, per lo svolgimento di attività di disinfestazione e disinfezione, a decorrere dal 2.7.1990; termine successivamente prorogato fino al 31.12.1995.

Secondo la prospettazione attorea, detto rapporto avrebbe avuto i caratteri del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con conseguente illegittimità della delibera impugnata (n.396 del 1995) con la quale si è stabilito di sciogliere definitivamente detto rapporto contrattuale.

Il ricorso è inammissibile.

Come noto, ai fini dell’accertamento giudiziale del rapporto di pubblico impiego, secondo la giurisprudenza amministrativa, è rilevante la concreta esistenza di quegli elementi che del rapporto stesso costituiscono i requisiti essenziali.

In particolare, essi sono dati, in concorso tra di loro, dalla continuità e professionalità delle prestazioni lavorative, dal vincolo di subordinazione gerarchica, dalla percezione di una retribuzione predeterminata, corrispondente ad una delle qualifiche esistenti nell’organico tipo dell’ente, dalla volontà dell’amministrazione, manifestata attraverso comportamenti univoci, di inserire il prestatore di lavoro nella propria organizzazione, dal rispetto di un orario di inizio e di termine dell’attività lavorativa.

Siffatta verifica, poi, deve essere condotta in maniera più rigorosa in casi in cui l’opera del prestatore di lavoro può essere resa, sia in regime di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo (Consiglio di Stato 13 marzo 2000 n. 1300).

Come noto, inoltre, (cfr. l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 5 marzo 1992) il rapporto di lavoro instaurato con gli enti locali, in contrasto con norme che sanciscono la nullità di assunzioni al di fuori dei casi da esse disciplinate, nasce e vive come rapporto di fatto, in quanto la sanzione di nullità del contratto è imprescrittibile ed insanabile.

La nullità del contratto di pubblico impiego per assunzione senza concorso pubblico, inoltre, non impedisce il sorgere, per il solo fatto della sua esecuzione (cioè da contatto qualificato), delle obbligazioni retributive a favore del lavoratore (T.A.R. Napoli, 1 settembre 2009 n. 4859).

Nel caso di specie, innanzitutto, il ricorrente non chiede l’accertamento del rapporto di lavoro di fatto, ai soli fini delle pretese retributive, ma l’accertamento di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, tanto è vero che chiede l’annullamento della delibera, impugnata, di scioglimento del rapporto.

Ciò premesso, ad avviso del Collegio, la mancanza di un formale e legittimo provvedimento di assunzione come pubblico dipendente nell’organizzazione della pubblica amministrazione è un fondamentale indice rilevatore della mancanza della costituzione di una rapporto di pubblico impiego, anche in via di fatto.

Nel caso di specie, peraltro, il rapporto è stato costituito mediante la delibera n.143 del 1990 (e successivamente prorogato con delibera n.193 del 1991), avente ad oggetto, appunto, non l’inquadramento nell’organizzazione dell’ente come lavoratore subordinato, bensì un incarico di lavoro autonomo, a tempo determinato.

Dagli atti di causa, inoltre, non risulta che il ricorrente abbia impugnato tale atto, ma solo la successiva delibera n.208 del 1992 (con ricorso n.626 del 1992), con la quale si stabiliva la cessazione del rapporto al 31.12.1992.

Ed è stato proprio in virtù dell’ordinanza cautelare n.525 del 1992 (che ha accolto l’istanza sospensiva limitatamente alla previsione di un termine fisso sganciato dalle esigenze del servizio; senza quindi incidere sulla natura del rapporto), resa in tale giudizio, che il ricorrente ha ottenuto dall’amministrazione la successiva proroga sino all’adozione della delibera qui impugnata.

Orbene, giova evidenziare che la delibera di assunzione nell’organizzazione incide sullo status del lavoratore ed ha quindi natura autoritativa.

Ed ecco perché, secondo la giurisprudenza prevalente, in casi come quello in esame, il ricorrente non può chiedere una diversa qualificazione del proprio status all’interno dell’organizzazione amministrativa, non avendo tempestivamente impugnato la delibera di incarico che configurava il rapporto come contratto d’opera.

L’accertamento giudiziale dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica Amministrazione, in difformità degli atti che lo hanno costituito come rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 cod. civ., in sostanza, non è proponibile se l’interessato non ha tempestivamente impugnato questi atti (Consiglio di Stato adunanza plenaria 9 settembre 1992, n. 10 e 6 ottobre 1992, n. 11; sentenza 11 novembre 1994, n. 1265, 29 novembre 1994, n. 1415, 3 agosto 1995, n. 1150, 7 dicembre 1995, n. 1674).

Secondo la riferita giurisprudenza, infatti, la pretesa dell’interessata, in quanto diretta all’accertamento una diversa posizione giuridica ed economica, si collega ad una posizione di interesse legittimo, attesa la natura autoritativa del potere con cui l’Amministrazione disciplina il suo assetto organizzativo e funzionale (questo principio di diritto è stato, peraltro, più di recente ribadito dal Consiglio di Stato, con le sentenze 11 gennaio 2002, n. 126 e 30 ottobre 2002, n. 5971).

Poiché il rapporto è regolato non solo dal contratto ma anche dal provvedimento autoritativo che ha determinato l’inserimento della lavoratrice nell’organizzazione della pubblica amministrazione, non basta impugnare il contratto (chiedendone una diversa qualificazione giuridica, contro il nomen iuris utilizzato dalle parti; oppure, addirittura, chiedendone l’accertamento della sua natura simulata), ma occorre anche impugnare, tempestivamente, il provvedimento medesimo.

In sostanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese possono essere compensate in relazione al particolare oggetto della controversia ed alla peculiarità delle questioni affrontate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così eciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre e del giorno 6 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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