T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 149 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia concerne una gara con il sistema dell’asta pubblica, per la vendita di alcuni immobili del Comune di Campobasso, stabilita con delibere consiliari n.96 del 15.7.1991 e 117 del 1993, al fine di procedere al riequilibrio contabile, e in particolare per reperire fondi ai fini del pagamento di debiti fuori bilancio.

Con successiva delibera di giunta n.1334 del 1993, il Comune rilevava alcune difficoltà tecniche per la vendita di tutti gli immobili individuati, sicchè si disponeva la vendita del solo ex mattatoio e di altro immobile, non previsto dalle delibera di C.C., e destinato a rimessa comunale.

Esperita la gara, la ricorrente risultava aggiudicataria proprio di quest’ultimo immobile, per la somma di euro 310.395,76; conseguentemente, con delibera di giunta n.290 del 23.2.1995, il Comune resistente approvava gli atti della gara e stabiliva la definitiva aggiudicazione del contratto di vendita alla ricorrente medesima.

Poiché non veniva però invitata alla stipula del relativo contratto, la ditta M. conveniva il Comune dinnanzi al Tribunale ordinario di Campobasso, per l’adempimento dell’obbligo di contrarre.

Il Tribunale ordinario adito, con sentenza n.487 del 2004, accertava l’illegittimità della delibera di G.M. n.1334 del 1993, perché adottata in materia riservata alla competenza consiliare.

Il Tribunale ordinario rilevava, altresì, la proprio giurisdizione, sul presupposto che dall’aggiudicazione definitiva sarebbe derivato in favore dell’odierna ricorrente un diritto soggettivo alla stipula del contratto in forma pubblica e all’esecuzione del rapporto.

Tuttavia, la domanda di adempimento dell’obbligo di contrarre veniva rigettata sulla base della evidenziata illegittimità della delibera di aggiudicazione (conseguentemente disapplicata dal giudice ordinario); e veniva altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno precontrattuale (relativo alla lesione dell’interesse negativo a non partecipare a gare invalide), poiché ritenuta sprovvista di prova.

Nelle more del giudizio civile, il Comune resistente ha adottato la delibera di G.M. n. 1501 del 17.11.1995, con la quale, rilevato che:

a) con delibera consiliare n. 117 del 1992 si era già espressa, seppure non chiaramente, la volontà di trasferire quell’immobile, benché la destinazione del ricavato (indicato sommariamente in bilancio) era per la costruzione di opere pubbliche e non per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

b) le modalità di gara non avrebbero garantito il maggior profitto per il Comune, atteso che sarebbero state ricevute, in precedenza, offerte più vantaggiose;

c) il titolo formale della proprietà non sarebbe ancora nella disponibilità del Comune alienante;

d) l’aggiudicataria ha convenuto il Comune innanzi al Tribunale ordinario, per la declaratoria dell’obbligo di contrarre e la relativa condanna ad adempiere;

ha ritenuto di sospendere l’efficacia della delibera di giunta n.290 del 23.2.1995, con la quale il Comune resistente approvava gli atti della gara e stabiliva la definitiva aggiudicazione del contratto di vendita alla ricorrente medesima; ciò al fine di sottoporre al competente Consiglio Comunale la decisione sulla vendita dell’immobile, previa ricognizione anche delle offerte pervenute prima della gara già esperita.

Con ordinanza collegiale n.331 del 1996 è stata respinta l’istanza cautelare.

Insiste, in primo luogo, la ricorrente sulla circostanza che, ai sensi dell’articolo 16 del r.d. n.2440 del 1923, il verbale di aggiudicazione definitiva equivale alla stipula del contratto, con la conseguenza che il rapporto contrattuale dovrebbe intendersi già costituito (ciò che implica l’avvenuto perfezionamento del contratto di vendita, anche con l’effetto traslativo).

Su questo capo della controversia, questo Tribunale amministrativo ritiene che si sia già formato il giudicato in virtù della succitata sentenza n.487 del 2004 del Tribunale ordinario di Campobasso, atteso che in quella causa l’odierna ricorrente chiedeva, tra le altre principali o subordinate, non solo la condanna del Comune alla stipula del contratto, ma anche la dichiarazione dell’avvenuto trasferimento del bene.

Come ben noto, del resto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, quindi la questione oggi sottoposta al Collegio è identica, per gli aspetti in esame, a quella già affrontata e decisa dal Tribunale ordinario di Campobasso.

Orbene, nel caso in questione, la peculiarità è che si tratta di giudice di diversa giurisdizione (ordinaria).

A tal proposito, in caso di sentenze di accoglimento, vi sono pronunce che rilevano la sopravvenuta carenza di interesse, ma ciò con particolare riguardo ai rapporti tra sentenze ordinarie e contabili, allorchè si suppone che i presupposti per la condanna al risarcimento del danno abbiano caratteristiche e presupposti diversi.

Nel caso in questione, invece, essendo i presupposti invocati identici, cioè la legittimità o meno della delibera di aggiudicazione e quindi della sua sospensione, il problema deve essere risolto esclusivamente sul piano della giurisdizione, atteso che il nostro sistema di riparto tra le due giurisdizioni generali (ordinaria e amministrativa) non è di tipo dualistico concorrente ma dualistico alternativo (ed infatti si basa sulla causa petendi, lesione di interessi legittimi o diritti soggettivi, e non sul petitum).

Ciò premesso, occorre allora rilevare che, se con riguardo alle sentenze che statuiscono solo sulla giurisdizione le uniche che hanno efficacia di giudicato esterno sono quelle della Cassazione, con riguardo invece a quelle che statuiscono anche nel merito, oltre che sulla giurisdizione (implicitamente, come nel caso in esame, o in modo espresso), pure quelle del giudice di merito hanno comunque efficacia esterna e vincolano perciò anche i giudici delle diverse giurisdizioni, che non possono ripronunciarsi sulla stessa vicenda già coperta dal giudicato esterno di altro giudice (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29531, secondo cui, appunto, il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario, ovvero del giudice amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno).

Ecco pertanto che la domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento del bene, per avvenuta stipula del contratto, sulla base dell’aggiudicazione, non può essere qui riproposta (evidentemente, neanche al fine di ottenere una condanna al risarcimento dell’interesse positivo).

Quanto alla domanda di annullamento della sospensione dell’aggiudicazione (cioè di annullamento della delibera n.1051 del 1995), come dedotto ed allegato dal Comune resistente (in particolare con le produzioni del 27 febbraio 2010) e non contestato da parte ricorrente (cfr. la memoria del 8 ottobre 2010), sono stati adottati, nelle more della definizione della presente controversia, altre due deliberazioni (C.C. n.72 del 1996 e G.M. n.235 del 2000), che in sostanza hanno confermato il provvedimento qui impugnato, senza che la ricorrente si sia curata di estendere ad esse il presente gravame.

Con l’evidente conseguenza, che una pronuncia di annullamento della n.1051 del 1995 non può più soddisfare la pretesa sostanziale azionata, e quindi va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto infine alla domanda di risarcimento dell’interesse negativo, si ripropone il rilievo già illustrato a proposito della domanda di accertamento dell’avvenuta conclusione del contratto.

Sulla questione si è già pronunciato il Giudice ordinario (oltre alla sentenza n.487 del 2004, cfr. anche l’atto di citazione introduttivo del giudizio, ed in particolare il punto 4)), ritenendo implicitamente la propria giurisdizione, e pertanto il Collegio ne rileva l’inammissibilità per contrasto con un precedente giudicato sostanziale.

Per le ragioni esposte, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile sia con riferimento alla domanda di annullamento, essendo intervenuti nelle more del giudizio atti confermativi non impugnati, sia con riferimento alla domanda di accertamento dell’avvenuto perfezionamento del contratto sulla base della mera aggiudicazione (visto che nelle more è intervenuta la sentenza del 2004 del Tribunale ordinario di Campobasso).

E’ invece inammissibile la domanda di risarcimento del danno (essendo stata proposta, nel corso del presente giudizio, dopo la sentenza di rigetto del Tribunale ordinario di Campobasso).

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

in parte lo dichiara inammissibile in parte improcedibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, della somma complessiva di euro 2000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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