Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 12-04-2011, n. 14618 Armi improprie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 5/10/10 il Tribunale del riesame di Brescia confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 18/9/10 dal Gip del Tribunale di Bergamo nei confronti di C.V. (contestata la recidiva reiterata) per i reati (accertati in (OMISSIS)) di illegale detenzione continuata in concorso di numerose armi da sparo clandestine e relativo munizionamento. Il C. (già destinatario di occ del Gip del Tribunale di Parma del 22/6/10), in concorso con tal L.R. N. (che lo ospitava presso la propria abitazione), era trovato in possesso di un fucile mitragliatore cal. 223 con matricola abrasa completo di caricatore e 40 proiettili, di un fucile a pompa cal. 12 e di svariate pistole (cinque, alcune con matricola abrasa) e proiettili detenuti all’interno di un container presso l’aeroporto civile di (OMISSIS) nonchè di due pistole semiautomatiche con matricola abrasa e proiettili detenute all’interno dell’autovettura del L.R.. A seguito di appostamento i due erano controllati dalla Pg all’interno dell’aeroporto civile di (OMISSIS) a bordo dell’autovettura BMW del L.R.. Sul sedile anteriore lato passeggero due marsupi con due pistole, una col colpo in canna.

Nell’abitazione del L.R., che ospitava il C. (privo di documenti), un giubbotto antiproiettile mimetico (nell’armadio della stanza da letto del L.R.; in altra stanza gli indumenti del C.). Il L.R. conduceva inoltre la Pg in vai conteiner (usato come deposito attrezzi della Protezione Civile) dove, in un’intercapedine, nascondeva, a suo dire con il C., le altre armi di cui al capo d’imputazione (un fucile mitragliatore, un fucile a pompa, cinque pistole e vario munizionamento, oltre a una baionetta ed un pugnale, tre passamontagna e tre paia di guanti neri e alcune micce detonanti). Ritenuti pertanto nei confronti del C. (al di là delle dichiarazioni a suo carico del L.R., ritenute inutilizzabili dalla difesa) sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari.

Ricorreva per cassazione il C. con atta a sua firma, deducendo:

1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità (l’indebita considerazione, sia pure in sede di emissione di ordinanza cautelare, trattandosi di inutilizzabilità c.d. patologica, delle dichiarazioni rese dal L.R. in violazione dell’art. 350 c.p.p., comma 7); 2) vizio di motivazione (per avere ritenuto nel possesso di entrambi armi che erano nella esclusiva disponibilità e conoscenza del L.R., solo lui titolare dell’autovettura e dell’abitazione e nel possesso della chiave del container). Chiedeva l’annullamento. All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la difesa per il suo accoglimento.

Il ricorso, infondato, va respinto. E’ pacifica giurisprudenza di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente.

Premesso di confermare l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza già ritenuta dal Gip prescindendo dalle dichiarazioni del L.R., il Tribunale ha valutato con criteri di logica l’oggettiva situazione del C.: se costui godeva del generale supporto del L.R. (era ospitato nella sua casa, circolava da giorni in sua compagnia sulla sua auto, ne condivideva gli spostamenti), è logico che partecipasse alla detenzione delle armi trovate e sull’auto e nel container presso il quale i due sono stati controllati e bloccati assieme.

Il ragionamento è corretto, essendo al di fuori di ogni logica che il L.R. portasse con sè il C. sull’auto con le due pistole e presso il container con le altre armi (ad evidente scopo di controllo) senza che questi avesse diretto interesse alla condotta e vi partecipasse con piena consapevolezza. Ciò tanto più alla luce delle ammissioni del L.R. e della sua chiamata in correità nei confronti del C. nell’immediatezza del loro blocco da parte della Pg. Corretta la giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato (Cass., 3, sent. n. 46040 del 13/11/08, rv. 241176, Bamba), che si adatta perfettamente al momento in cui le dichiarazioni furono rese.

La giurisprudenza citata dal ricorrente (specialmente in termini la sentenza Modafferi del 1993) riguarda ipotesi in cui l’informale chiamata in correità è l’unico elemento a carico del chiamato e non, come nella specie, la conferma di un’oggettiva situazione di evidente compartecipazione criminosa.

Congruamente motivate anche le esigenze cautelari (la speciale gravità del fatto e la pericolosità sociale dell’indagato, quale si evince dal fatto stesso e dai precedenti del soggetto).

Al rigetto del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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