T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 07-04-2011, n. 626 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza di questo tribunale 20 maggio 2010 n. 1211, con la quale il Collegio, in accoglimento del ricorso principale dalla medesima presentato, ha annullato gli atti della gara bandita dal Comune di Miggiano relativa ai lavori di adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche, aggiudicata, in via definitiva, alla ditta Igeco Costruzioni S.p.a., dichiarando, altresì, l’inefficacia del contratto di appalto stipulato in data 21 gennaio 2010.

2. Il Collegio giudicante, in particolare, ha ritenuto dirimente "l’assenza, nei progetti Igeco e Monticava, del requisito prestazionale minimo della capacità di smaltimento delle acque prevista nel progetto posto a base di gara", concludendo per l’inammissibilità delle varianti migliorative proposte in sede di offerta dalle suddette prime due classificate per violazione dell’art. 76 del Codice degli appalti pubblici e delle prescrizioni del bando di gara.

3. Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso precisando che l’originaria aggiudicataria, la Igeco Costruzioni S.p.a., con ricorso del 12 giugno 2010, aveva "medio tempore" gravato in secondo grado detta sentenza e che non avrebbe perciò dato attuazione, quantomeno nell’immediato, all’aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del contratto con la parte ricorrente.

4. In corso di giudizio, la V sezione del Consiglio di Stato, con dispositivo n. 589/2011, ha respinto l’appello, con ciò confermando la sentenza di primo grado, con compensazione delle spese tra le parti.

5. Alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

I.1. Con le note del 7 giugno e del 30 luglio 2010, l’odierna ricorrente ha invano sollecitato l’Amministrazione comunale al fine di ottenere la spontanea ottemperanza alla sentenza di primo grado, la cui esecuzione non è stata sospesa nella fase cautelare di appello, né in sede monocratica (decreto n. 2948 del 25 giugno 2010) né in sede collegiale (ordinanza n. 3544 del 29 luglio 2010).

I.2. In pendenza di giudizio, il Consiglio di Stato ha pubblicato il dispositivo di sentenza con il quale ha rigettato il ricorso per la riforma della sentenza di primo grado, i cui effetti sono in corso di consolidamento con il definitivo passaggio in giudicato.

I.3. Ora, la sentenza di annullamento della aggiudicazione determina in capo all’Amministrazione soccombente l’obbligo di conformarsi alle relative statuizioni; in altri termini, l’annullamento dell’aggiudicazione è costitutivo di un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell’Amministrazione.

Nel quadro della verifica della corretta conformazione della sentenza di annullamento da eseguire, il giudice dell’ottemperanza, per effetto dei suoi ampi poteri derivanti dall’esercizio della giurisdizione di merito, ha il potere di reintegrare in forma specifica la parte vittoriosa nei diritti connessi al giudicato e, quindi, eventualmente nella sua posizione di aggiudicatario della gara; "pertanto, è in sede di tutela ripristinatoria, scaturente dagli effetti conformativi della sentenza di annullamento della gara (effetti se del caso eseguibili solo in sede di ottemperanza), che la ditta ricorrente potrà chiedere la soddisfazione dei suoi interessi pretensivi mediante stipula del contratto ovvero, ma sempre in sede di ottemperanza, una tutela risarcitoria sussidiaria per equivalente" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 14 luglio 2009, n. 1300).

I.4. Nel caso di specie, atteso che l’odierna ricorrente, con il punteggio di 84,73 risulta essersi qualificata al terzo posto nell’ambito della procedura concorsuale per l’affidamento dei lavori in questione da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che, per effetto della sentenza di primo grado, sono escluse dalla gara le prime due classificate (Igeco Costruzioni S.p.a. e Monticava Strade S.r.l.) per avere presentato, in sede di offerta, varianti progettuali inammissibili, dichiarata l’inefficacia del contratto concluso con l’originaria aggiudicataria (Igeco Costruzioni S.p.A.), in sede di esecuzione l’ottemperanza al provvedimento giurisdizionale di primo grado, confermato in appello, comporta l’obbligo, per la stazione appaltante, di provvedere alla tempestiva aggiudicazione della gara a favore della ricorrente (F. S.r.l.) e alla conseguente stipula del contratto di appalto.

II. In considerazione dell’interposizione dell’appello da parte della controinteressata aggiudicataria, il Collegio ritiene equo compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, accoglie il ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 1211 del 20 maggio 2010 nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina l’aggiudicazione della gara in capo alla ricorrente e la stipula del contratto.

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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