Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 12-04-2011, n. 14614

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 18/12/09 la Corte di Appello di Napoli, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di G.C. intesa all’applicazione del regime del reato continuato a più reati di evasione definitivamente giudicati nei suoi confronti con sei distinte sentenze.

La Corte osservava come non emergessero dati positivi che consentissero di ritenere le più evasioni dagli arresti domiciliari (poste in essere dall’ottobre 2001 al l/9/03) come risalenti ad un’unica matrice ideativa e non piuttosto come occasionali risposte a contingenti esigenze personali e materiali del soggetto.

Ricorreva per cassazione la difesa del G., deducendo vizio di motivazione per non avere il giudice di merito esposto l’iter argomentativo percorso per addivenire al rigetto dell’istanza, limitandosi a negare l’esistenza di elementi che inducessero ad un contrario e positivo esito. Tali elementi, invece, andavano positivamente ricercati nelle modalità della condotta, nella sistematicità delle abitudini di vita, nell’identità tipologica dei reati, del bene protetto, delle violazioni, della causale, delle condizioni di tempo e di luogo e infine, seppur non decisivo, nella considerazione dell’intervallo cronologico. Ciò tanto più se, come nel caso, già il giudice della cognizione aveva riconosciuto il vincolo tra i reati sub a) ed e). Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ricordando che gravava sul richiedente l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della domanda, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è fondato per quanto di giustizia. Corretta, infatti, la giurisprudenza citata dal PG, ma pur nella sua prevalente genericità il ricorso segnala un dato ineludibile, quale la circostanza che i reati di cui alle sentenze a) ed e) sono già stati riconosciuti in continuazione tra loro in sede di cognizione. Poichè le evasioni in questione sono state commesse il (OMISSIS) (sentenza e) e il (OMISSIS) (sentenza a), il giudice della esecuzione avrebbe dovuto specificamente spiegare perchè analogo vincolo non ravvisava con le evasioni commesse il (OMISSIS) (sentenza e), il (OMISSIS) (sentenza d) e il (OMISSIS) (sentenza f). Manifestamente estranea (perchè di gran lunga antecedente) al contesto temporale in predicato solo l’evasione del (OMISSIS) (sentenza b). Sotto tale profilo l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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