Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14594 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.G., Ro.An., B.E. e F.A.M.C. ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 20 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in loro favore della somma di Euro 4.700,00 ciascuna, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto impugnato, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al giudice amministrativo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti censurano la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda. Con il secondo motivo deducono che le spese processuali del giudizio di merito sono state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari. Il primo motivo è fondato, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2003/2382; 2005/18105; 2009/27193).

Resta assorbito il secondo motivo di censura, relativo alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle medesime in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che gli interessi legali da applicare sull’indennizzo liquidato a ciascuno delle ricorrenti devono essere conteggiati a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso e limitatamente alla decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle stesse in favore del difensore delle ricorrenti medesime, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore di ciascuna delle ricorrenti R.G., Ro.

A., B.E. e F.A.M.C. decorrano dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.107,00, di cui Euro 612,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 350,00 di cui Euro 250,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore delle ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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