Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14558

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Svolgimento del processo

L.S. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 15.07.2010 al tutore provvisorio e curatore speciale della figlia minorenne J.K. (nata il (OMISSIS)) nonchè a J. P. ed a J.S., rispettivamente padre e nonna paterna della bambina, ed al PG presso il giudice a quo, che non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso risulta proposto contro la sentenza del 28.04-13.05.2010, resa dalla Corte di appello di Trieste, sezione per i minorenni, e notificata alla ricorrente il 18.05.2010. Con l’impugnata sentenza, anche all’esito della CTU di carattere psicologico disposta nei confronti della L., è stato respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 55 del 16.08-16.09.2009, con cui il Tribunale per i minorenni di Trieste aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia della ricorrente.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato notificato dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, imposto dalla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, per la proposizione del presente gravame. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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