T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 308 Ammissione al concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

a) che il ricorrente ha partecipato alla selezione per il conseguimento di una borsa di studio nell’ambito del programma Master and Back relativo all’anno 2009;

b) che il medesimo è stato escluso dalla selezione per non aver reso nella domanda la dichiarazione concernente il proprio stato di occupazione/disoccupazione;

c) che ai sensi delle inequivocabili prescrizioni contenute nell’avviso pubblico con cui è stata indetta la selezione cui ha partecipato il ricorrente lo stato di disoccupazione era condizione essenziale per il conseguimento della borsa di studio (pagg. 10 e 11);

d) che in applicazione della prescrizione contenuta nel citato avviso, l’apposito modello prestampato, recante le attestazioni da rendere ai fini della partecipazione; contemplava chiaramente ed in modo espresso la dichiarazione relativa al suddetto requisito;

e) che nelle procedure selettive è onere del concorrente dichiarare la sussistenza dei requisiti essenziali ai fini della partecipazione;

f) che l’omessa dichiarazione di un requisito imprescindibile per l’acquisizione del finanziamento, non può che comportare la non ammissione alla procedura, indipendentemente dal fatto che l’inosservanza sia esplicitamente sanzionata con l’esclusione;

g) che conseguentemente sotto questo profilo nessuna illegittimità può riscontrarsi nell’avviso pubblico con cui è stata indetta la selezione;

h) che per pacifica giurisprudenza in materia di procedura concorsuali l’omessa dichiarazione di requisiti essenziali ai fini della partecipazione non può – scaduto il termine per presentare domanda – essere sanata mediante integrazioni documentali postume (T.A.R. Sicilia – Palermo 30/5/2002 n. 1404);

i) che nelle suddette procedure il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest’ultima non è mai consentita (risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti), mentre alla regolarizzazione documentale la pubblica amministrazione è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6 comma 1 lett. b), della L. 7/8/1990, n. 241 (cfr. Cons. Stato, V Sez., 3/6/2010 n. 3486);

l) che il concetto di regolarizzazione presuppone che il documento da sanare presenti già in sé tutti gli elementi essenziali di volta in volta richiesti, cosicché l’intervento successivo non venga ad incidere sul contenuto sostanziale dell’atto (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 29/4/2009, n. 2710);

m) che essendo la domanda di parte ricorrente priva di una dichiarazione essenziale non era suscettibile di sanatoria postuma ex art. 6 L. n. 241/1990;

n) che le dedotte censure di eccesso di potere risultano inammissibili, tenuto conto della natura vincolata del potere nella specie esercitato;

o) che le illustrate considerazioni – basate sull’interpretazione delle clausole del menzionato avviso pubblico – non sono intaccate dal fatto che l’amministrazione abbia ritenuto di invitare i candidati esclusi a presentare istanza di riesame, assumendo rilievo, ai fini di causa, soltanto l’intrinseco contenuto delle regole concorsuali come sopra descritto;

p) che nel descritto contesto nessuna rilevanza può avere il fatto che la possibilità di presentare istanza di riesame sia stata scarsamente pubblicizzata, senza contare, peraltro, che la dedotta carenza di pubblicità non ha impedito alla parte ricorrente di avvalersi di tale facoltà;

q) che nessuna ulteriore motivazione oltre quella esplicitata (concernente l’essenzialità delle dichiarazioni omesse) era necessaria per sorreggere la reiezione della richiesta di riesame;

r) che pertanto il ricorso dev’essere respinto;

s) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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