DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, e in particolare gli
articoli 1, comma 5, e 10;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
recepimento della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria
ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante
recepimento della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio,
il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell’aria ambiente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 luglio 2012;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei
deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non si e’ espressa nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 novembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e
delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: «h)
valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche
al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la
salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere
raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere
superato;»;
b) al comma 1, lettera u), le parole: «, effettuate in stazioni
ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante stazioni di
misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come
le tecniche di campionamento diffusivo» sono soppresse;
c) al comma 1, lettera v), la parola: «matematici» e’ soppressa;
d) al comma 1, lettera ee), e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «le attivita’ di controllo sulla corretta applicazione di
tali programmi sono comprese nella realizzazione dei programmi
stessi;».

Art. 2

Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dai commi 3, 4, e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 4, e 5»;
b) al comma 6 le parole: «otto mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2012»;
c) al comma 6, dopo le parole: «della rete di misura» sono
inserite le seguenti: «o del programma di valutazione»;
d) al comma 6, il settimo periodo e’ soppresso;
e) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «disporre» sono
inserite le seguenti: «, al fine di valutarne gli effetti,»;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «o l’adeguamento»
sono inserite le seguenti: «, nonche’ la gestione»;
g) al comma 9, primo periodo, la parola: «valuti» e’ sostituita
dalla seguente: «consideri»;
h) al comma 10, primo periodo, le parole: «dei soggetti, inclusi
gli enti locali e i concedenti o concessionari di pubblici servizi,
tenuti ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorita’
pubbliche definite dall’articolo 2, comma 1,»;
i) al comma 12 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu’ decreti».

Art. 3

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Con decreti» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu’ decreti»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «, scelte nell’ambito delle
reti di misura regionali,» sono soppresse ed il numero romano: «II»
e’ sostituito dal seguente: «III»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «, scelte nell’ambito delle
reti di misura regionali,» sono soppresse;
d) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo la parola:
«scelte» e’ inserita la seguente: «anche» e le parole: «delle reti di
misura regionali e» sono soppresse.

Art. 4

Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu’ decreti»;
b) al comma 6 le parole: «, nell’ambito delle reti di misura
regionali,» sono soppresse;
c) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
decreti disciplinano altresi’ le modalita’ ed i tempi con i quali i
dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono
messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.»;
d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «nei modi» sono
inserite le seguenti: «e secondo i metodi»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «Con decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu’ decreti»;
f) al comma 7, secondo periodo, le parole: «, nell’ambito delle
reti di misura regionali,» sono soppresse;
g) al comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
decreti disciplinano altresi’ le modalita’ ed i tempi con i quali i
dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono
messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle seguenti:
«all’autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, »;
b) al comma 9, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «La
richiesta della regione o della provincia autonoma deve essere
adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, il settimo periodo e’ soppresso.

Art. 7

Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «con uno o piu’ decreti».

Art. 8

Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu’ decreti».

Art. 9

Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
« 1. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza
Unificata, sono stabilite:
a) le procedure di garanzia di qualita’ previste per
verificare il rispetto della qualita’ delle misure dell’aria
ambiente;
b) le procedure per l’approvazione degli strumenti di
campionamento e misura della qualita’ dell’aria.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite
avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA.
1-ter. L’ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri
per garantire l’applicazione delle procedure di cui al comma 1 su
base omogenea in tutto il territorio nazionale.»;
c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «le correzioni»
e’ inserita la seguente: «operative»;
d) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Le approvazioni
degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure
previste dal comma 1, lettera b), e l’approvazione dei metodi di
analisi della qualita’ dell’aria equivalenti a quelli di riferimento,
con le modalita’ previste dall’allegato VI, competono, anche sulla
base di specifiche intese, all’ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici
accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione piu’
aggiornata al momento dell’accreditamento in relazione al pertinente
metodo previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche,
previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte
da laboratori siti nel territorio dell’Unione europea accreditati
secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella
versione piu’ aggiornata al momento dell’accreditamento, in relazione
al pertinente metodo previsto da tale allegato e previa verifica che
il produttore sia certificato secondo la norma EN 15267 nella
versione piu’ aggiornata al momento della certificazione, in
relazione alla produzione dello strumento. I medesimi soggetti
verificano anche, a campione, se i laboratori che hanno condotto le
prove dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo svolgimento
di tali prove. Non e’ ammessa l’approvazione di strumenti e metodi
sui quali si possiedono diritti; il soggetto che procede
all’approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla
documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo
strumento o sul metodo approvato. L’ISPRA, il CNR ed i laboratori
pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione
piu’ aggiornata al momento dell’accreditamento in relazione al
pertinente metodo previsto dall’allegato VI del presente decreto,
predeterminano e pubblicano le tariffe relative alla suddetta
attivita’ di approvazione e di controllo.»;
e) al comma 8 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu’ decreti»;
f) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti al comma 8 le
funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall’ISPRA.».

Art. 10

Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
«e-bis) i progetti approvati previsti dall’articolo 3, comma 3,
e dall’articolo 5, comma 6;
e-ter) la documentazione di cui all’allegato III, paragrafo
5.».

Art. 11

Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 3, 5, 7 e 8»;
b) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «limite»
sono inserite le seguenti: «o i livelli critici»;
c) al comma 1, lettera a), al numero 3), dopo le parole: «di cui
all’articolo 9, comma 1,» sono inserite le seguenti: «sempre che
quelli gia’ presentati dalle regioni e province autonome non siano
considerati idonei a contrastare i superamenti predetti» e dopo le
parole: «del formato ivi previsto» sono aggiunte le seguenti:
«eventualmente accompagnati dalla comunicazione relativa alla
idoneita’ soprarichiamata»;
d) al comma 1, lettera a), il numero 4) e’ sostituito dal
seguente: «entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali
modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi
del punto 3);»;
e) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche’ le altre informazioni previste da tale appendice»;
f) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Nella
comunicazione prevista dal comma 2, lettera b), il Ministero
dell’ambiente inserisce anche, nel formato previsto dall’appendice
VII, le informazioni relative alle misure di cui all’articolo 9,
comma 9»;
g) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte
le seguenti: «, le altre informazioni previste dall’appendice VI»;
h) al comma 12 le parole: «, ed, a seguito di tale verifica,
aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle
appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si
procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle
informazioni relativi al 2012» sono soppresse;
i) al comma 17, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:
«In caso di mancato o incompleto invio dei dati alla data del 30
luglio di ciascun anno, l’ISPRA informa tempestivamente il Ministero
dell’ambiente.»;
l) al comma 17 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L’ISPRA notifica tempestivamente al Ministero dell’ambiente
l’avvenuta trasmissione.».

Art. 12

Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l’elaborazione di
indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse
inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.»

Art. 13

Modifiche all’allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’allegato VI, parte A, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 11 e’ sostituito dal seguente:
«11. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del mercurio nell’aria ambiente.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 15852:2010 ‘Qualita’
dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di
mercurio gassoso totale’. »;
b) il paragrafo 12 e’ sostituito dal seguente:
«12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di
deposizione di arsenico, cadmio e nichel.
Il metodo di riferimento per la misurazione e’ descritto nella
norma UNI EN 15841:2010 ‘Qualita’ dell’aria ambiente – Metodo
normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e
nichel in deposizioni atmosferiche’. »;
c) il paragrafo 13 e’ sostituito dal seguente:
«13. Metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 15853:2010 ‘Qualita’
dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di
deposizione di mercurio’.»;
d) dopo il paragrafo 13 e’ inserito il seguente:
«13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di
deposizione degli IPA.
Il metodo di riferimento per la misurazione e’ descritto nella
norma UNI EN 15980:2011 ‘Qualita’ dell’aria – Determinazione della
deposizione di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo
[j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a,
h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd’].».
2. All’allegato VI, parte B, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il paragrafo 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui al punto
1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente Direzione
generale del Ministero dell’ambiente gli atti di certificazione,
corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio.
Nel caso in cui tale certificazione si riferisca alla presenza di un
rapporto costante, il Ministero dell’ambiente provvede ad inviare
tali atti e documentazione tecnica alla Commissione europea. Il
Ministero dell’ambiente provvede inoltre a pubblicare sul proprio
sito web gli atti e la documentazione tecnica relativi alle
certificazioni di equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove
previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea.»;
b) il paragrafo 4 e’ soppresso.
3. All’allegato VI, parte C, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, il paragrafo 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della qualita’
dell’aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di
campionamento ai fini dell’applicazione del presente decreto devono
essere idonei all’applicazione del metodo di riferimento o dei metodi
equivalenti entro l’11 giugno 2013. Fino a tale data possono essere
utilizzati gli strumenti di campionamento e misura gia’ acquistati e
conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate ai sensi
della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi
che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento,
l’utilizzo fino a tale data e’ ammesso a condizione che sia inviato
al Ministero, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, un apposito rapporto dal quale risultino i fattori di
correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalita’
di applicazione anche in riferimento alle misurazioni gia’ effettuate
ed a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell’ISPRA, non
esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni.».
4. All’allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
la parte D e’ soppressa.

Art. 14

Modifiche all’allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
dopo il paragrafo 3, e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Metodi di misurazione.
Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di
riferimento previsto dall’allegato VI.
Per la misurazione dei COV e’ utilizzato il metodo di riferimento
contenuto nell’appendice X. E’ possibile utilizzare, in alternativa a
tale metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle
procedure previste dall’allegato VI.».

Art. 15

Modifiche all’allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
paragrafo 1, sezione PM2,5 – FASE 1 della tabella, alla terza
colonna, dopo le parole: «entro il 1° gennaio 2015» e’ aggiunta, in
fine, la seguente nota: «(3-bis)» e conseguentemente, in calce alla
tabella, dopo la nota (3) e’ inserita la seguente: «(3-bis) La somma
del valore limite e del relativo margine di tolleranza da applicare
in ciascun anno dal 2008 al 2015 e’ stabilito dall’allegato I, parte
(5) della Decisione 2011/850/UE, e successive modificazioni.».

Art. 16

Modifiche all’Appendice I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’Appendice I al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1 dopo le parole: «di zonizzazione» sono inserite le
seguenti: «, ai fini della protezione della salute umana,»;
b) al punto 4 le parole: «il processo di zonizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «il processo di delimitazione delle zone
diverse dagli agglomerati».

Art. 17

Modifiche all’Appendice VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. All’Appendice VI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
al punto 1 dopo le parole: «formato excel» sono inserite le seguenti:
«piu’ aggiornato» e le parole da: «al paragrafo "Update of annual»
fino alla fine sono soppresse.

Art. 18

Modifiche all’Appendice X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. L’Appendice X al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e’
sostituita dall’Appendice X inserita nell’Allegato al presente
decreto.

Art. 19

Modifiche all’Appendice XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155

1. L’Appendice XI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e’
soppressa.

Art. 20

Disposizione finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Clini, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Balduzzi, Ministro della salute

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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