DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 248 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare, a norma dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare
l’articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell’ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in
attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell’articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da
20 a 22;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare,
nella seduta del 25 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 luglio 2012;
Acquisita la proposta di parere del 7 novembre 2012, trasmessa
dalla Commissione parlamentare per la semplificazione in data 22
novembre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i
Ministri per la coesione territoriale, degli affari esteri,
dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche
sociali, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per i
beni e le attivita’ culturali e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni al libro primo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalla
seguente:
«c) sull’attivita’ per il sostegno alla ricollocazione
professionale dei volontari congedati, svolta dall’esistente
struttura ministeriale;»;
b) alla rubrica dell’articolo 18, la parola: «Commissariato» e’
sostituita dalla seguente: «Commissario»;
c) all’articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si
applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli
affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del
servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.»;
2) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
d) all’articolo 45, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo
svolgimento di attivita’ di manutenzione sui mezzi e sugli
equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere,
all’occorrenza, anche all’espletamento degli interventi manutentivi
sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi
oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti
servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze
armate.»;
e) all’articolo 47, commi 1, lettera b), e 3, la parola:
«Segretario», ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente:
«Segretariato»;
f) all’articolo 52, comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini dell’anzianita’, e’ valutato anche il servizio
prestato presso altre magistrature.»;
g) all’articolo 54, comma 2, lettera c), sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
«Nessun ufficiale puo’ esimersi dall’assumere ed esercitare le
funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali
funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o
Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti
generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.»;
h) all’articolo 57, comma 4:
1) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti
di cui all’articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;»;
2) alla lettera c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Nessun ufficiale puo’ esimersi dall’assumere ed esercitare le
funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali
funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o
Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti
generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.»;
i) dopo l’articolo 92 e’ inserito il seguente:
«Art. 92-bis (Iniziative per la diffusione dei valori e della
cultura militare fra i giovani). – 1. Nell’ambito delle iniziative
per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della
solidarieta’ internazionale tra le giovani generazioni, le Forze
armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico,
tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che
da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari
italiani di tutte le componenti operative nelle missioni
internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si
svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorita’
stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le
conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa
della Patria, le attivita’ prioritarie delle Forze armate, in
particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia
degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale
e di soccorso alle popolazioni locali, nonche’ quelle di concorso
alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla
salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica
calamita’ e in altri casi di straordinaria necessita’ e urgenza.
Dell’attivazione dei corsi e’ data notizia mediante pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale
"Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del Ministero della
difesa.
2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui
al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in
possesso dei seguenti requisiti: eta’ non inferiore a diciotto anni
compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei
diritti civili e politici; idoneita’ all’attivita’ sportiva
agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso
di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da
arruolamenti, d’autorita’ o d’ufficio, esclusi i proscioglimenti per
inidoneita’ psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti
dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la
certificazione relativa all’idoneita’ all’attivita’ sportiva
agonistica e all’esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui
al primo periodo del presente comma, nonche’ la scheda vaccinale
rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti
possono indicare la preferenza per uno o piu’ reparti tra quelli
individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono
prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilita’. I
giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e
previo superamento di apposita visita medica.
3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari,
contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata
del corso, e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste
dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori
fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e
della mensa.
4. Al termine dei corsi, ai frequentatori e’ rilasciato un
attestato di frequenza, che costituisce titolo per l’iscrizione
all’associazione d’arma di riferimento del reparto di Forza armata
presso il quale si e’ svolto il corso, nonche’, previa intesa con il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per il
riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui
sia possibile farvi ricorso. All’attestato di frequenza non puo’
essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate.
5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per
l’ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e
brevetti attestanti specifiche capacita’ tecniche o sportive;
residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di
reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo
di studio; parentela o affinita’, entro il secondo grado, con il
personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente
inabile al servizio per infermita’ o lesioni riportate in servizio,
con le vittime del terrorismo, della criminalita’ organizzata e del
dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalita’ di attivazione, organizzazione e svolgimento dei
corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento
e’ demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso,
nonche’ le eventuali ulteriori modalita’ per l’attivazione di corsi,
anche di durata minore, cui sia possibile l’ammissione di giovani con
disabilita’, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa
l’idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione,
commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed
equipaggiamento forniti dall’Amministrazione; tale somma e’, in tutto
o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori
trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i
citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione
trattenuta e’ versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione,
in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa
istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come
determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.»;
l) all’articolo 94, comma 2, le parole: «, direttamente dipendenti
dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della
difesa» sono soppresse;
m) all’articolo 111, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla
seguente:
«a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di
comunicazione marittime al di la’ del limite esterno del mare
territoriale e l’esercizio delle funzioni di polizia dell’alto mare
demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali
dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della
navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche’ di quelle
relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi
internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con
le modalita’ di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130;»;
n) l’articolo 153 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Reparti elicotteri delle altre Forze armate). – 1.
L’Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al
controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle
procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonche’
all’organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e
del trasporto aereo, salva la facolta’ da parte delle altre Forze
armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze
contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unita’.
2. All’Aeronautica militare competono, inoltre:
a) la direzione e il coordinamento dell’impiego degli elicotteri in
quelle attivita’ militari che comportino il concorso di elicotteri di
piu’ Forze armate;
b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore
di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni
all’esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonche’,
ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione
temporanea dall’attivita’ di volo dei titolari degli stessi.»;
o) all’articolo 200:
1) al comma 1, la lettera n) e’ sostituita dalla seguente:
«n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti,
autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge
alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne
regolano l’esercizio.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Le autorita’» sono inserite le
seguenti: «o i privati»;
p) all’articolo 215:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni relative all’ordinamento e al funzionamento
generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono
emanate:
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti
interforze;
b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva
competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.»;
2) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei
programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.»;
q) il comma 3 dell’articolo 218 e’ abrogato.

Art. 2

Modifiche al libro secondo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 230, comma 1, lettera b), alla rubrica del capo III
del titolo II e all’articolo 365, rubrica e comma 1, la parola:
«velivoli», ovunque ricorre, e’ sostituita dalla seguente:
«aeromobili»;
b) all’articolo 233, dopo il comma 1 e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia
residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l’articolo
1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.»;
c) all’articolo 238, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto
anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall’Aeronautica
militare, che stipula apposita convenzione con il gestore
aeroportuale, per la definizione degli stessi e l’individuazione
delle modalita’ per il ristoro dei costi sostenuti.»;
d) all’articolo 251, comma 3, la parola: «direzione» e’ sostituita
dalla seguente: «struttura»;
e) all’articolo 271, comma 4, le parole: «Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze,
su proposta del Commissario,» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell’interno e
dell’economia e delle finanze, in base alle competenze di cui
all’articolo 267,»;
f) all’articolo 300, comma 2, la parola: «marchi» e’ sostituita
dalle seguenti: «segni distintivi»;
g) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere a) e
b), e 324, comma 10, le parole: «Direzione generale dei lavori e del
demanio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della
difesa»;
h) all’articolo 307, dopo il comma 11 e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
«11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonche’ di
trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili
del Ministero della difesa, si applicano altresi’ le seguenti
disposizioni:
a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, introdotto dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;
b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35;
c) comma 8-quater dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, introdotto dall’articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) comma 1 dell’articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni.»;
i) l’articolo 350 e’ abrogato;
l) all’articolo 363, comma 1-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applica, altresi’, l’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.»;
m) all’articolo 368, comma 2:
1) le parole: «Ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 16, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalla seguenti:
«Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) le parole: «allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «allegato VIII alla Parte II al
decreto legislativo n. 152 del 2006»;
n) alla rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII, le
parole: «nella zona delle operazioni» sono soppresse;
o) all’articolo 458, dopo il comma 2 e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
«2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non
sospende l’esecutorieta’ dell’ordine di requisizione.»;
p) all’articolo 478, dopo il comma 4 e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
«4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non
sospende l’esecutorieta’ dell’ordine di requisizione.»;
q) all’articolo 499, comma 5, primo periodo, le parole: «in di
istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proprieta’ a favore di
istituto».

Art. 3

Modificazioni al libro terzo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 527:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche’ l’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460»;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai
fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per
servizi e forniture aventi finalita’ di difesa nazionale e sicurezza,
nonche’ agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale
amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante
aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di
sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente
comma sono nulli; la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della
Tesoreria dello Stato, ne’ sospendono l’accreditamento di somme
destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.»;
b) all’articolo 528:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. All’informatizzazione delle attivita’ del Ministero della
difesa si applicano le norme vigenti per l’informatizzazione della
pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente
previste, e segnatamente:
a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) le norme di attuazione dell’articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c) l’articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, con le relative norme secondarie di attuazione;
d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni
di cui all’articolo 2, comma 6, e all’articolo 75, comma 2, nonche’
le facolta’ di cui all’articolo 17, comma 1-bis del medesimo decreto
legislativo;
e) l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;
2) al comma 2, la parola: «DigitPA» e’ sostituita dalle
seguenti: «Agenzia per l’Italia Digitale»;
c) all’articolo 532, comma 1, le parole: «, disciplinare,
dirigenziale» sono soppresse;
d) all’articolo 534:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «l’articolo 1, commi 192,
193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l’articolo 67 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle
seguenti: «gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni»;
1.2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori,
servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si
applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell’articolo
196 dello stesso codice dei contratti;»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori,
servizi e forniture ricadenti nell’oggetto della direttiva
2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni
attuative emanate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dello stesso
decreto.»;
e) all’articolo 536, comma 3, le parole: «direzioni generali
tecniche» sono sostituite dalla seguente: «strutture»;
f) dopo l’articolo 537, e’ inserito il seguente:
«Art. 537-bis (Semplificazione delle procedure per la realizzazione
dei programmi di investimento di interesse dell’Amministrazione della
difesa). – 1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la
realizzazione dei programmi di investimento di interesse
dell’Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi
pluriennali, il decreto di cui all’articolo 4, comma 177-bis, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e’
adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si
provvede a:
a) definire le modalita’ di attuazione dei programmi, in
sostituzione delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le
modalita’ di cui all’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, che puo’ essere
successivamente rideterminato dal Ministero dell’economia e delle
finanze, ove occorra;
c) verificare l’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla
legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva
compensazione ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge n.
350 del 2003, e successive modificazioni.»;
g) all’articolo 539, comma 1, la parola: «DigitPA» e’ sostituita
dalle seguenti: «Agenzia per l’Italia Digitale»;
h) all’articolo 541, comma 1, dopo le parole: «12 aprile 2006, n.
163,» sono inserite le seguenti: «e dall’articolo 10 del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208,»;
i) all’articolo 542, comma 1, le parole: «collaudate e accettate,
per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione
di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «accettate a seguito
della verifica di conformita’ e consegnate»;
l) all’articolo 545, comma 1, dopo la parola: «contratti» sono
inserite le seguenti: «, anche per il tramite della societa’ di cui
all’articolo 535,»;
m) all’articolo 546, comma 2, le parole: «e civile» sono soppresse;
n) all’articolo 550:
1) al comma 2, dopo la parola: «credito», sono inserite le
seguenti: «sono soggette ai controlli preventivi di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e»;
2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l’articolo 60 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui
debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle
aperture di credito di cui al comma 2.»;
o) all’articolo 553, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per l’Arma dei carabinieri, l’assegnazione della somma di
cui al presente articolo e’ disposta con decreto ministeriale
concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
p) all’articolo 562, comma 1, dopo la parola: «armamento» sono
inserite le seguenti: «, trasferimenti e intermediazioni»;
q) dopo l’articolo 565 e’ inserito il seguente:
«Art. 565-bis (Spese per la diffusione dei valori e della cultura
militare fra i giovani). – 1. Per l’organizzazione da parte delle
Forze armate dei corsi di formazione di cui all’articolo 92-bis, e’
autorizzata la spesa di 6.599.720 euro per l’anno 2010, 5.846.720
euro per l’anno 2011 e 1.052.849 euro per l’anno 2012, nonche’
1.000.000 euro a decorrere dall’anno 2013.»;
r) all’articolo 585, comma 1, le lettere d), e), f), g) ed h) sono
sostituite dalle seguenti:
«d) per l’anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l’anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l’anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l’anno 2015: 67.734.308,19;
h) a decorrere dall’anno 2016: 67.650.788,29.»;
s) dopo l’articolo 589 e’ inserito il seguente:
«Art. 589-bis (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio
permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza).
– 1. L’onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in
4.018.034,60 euro a decorrere dall’anno 2002, grava sui pertinenti
capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e
del Ministero dell’economia e delle finanze per il Corpo della
guardia di finanza. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»;
t) all’articolo 618:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Fondo per le missioni
militari di pace»;
2) al comma 1, le parole: «Missioni militari internazionali» sono
sostituite dalle seguenti: «Missioni militari di pace».

Art. 4

Modifiche al libro quarto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 625:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Specificita’ e
rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;
2) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi
di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche’
le disposizioni contenute nel presente codice.»;
b) all’articolo 636, comma 3, le parole: «Direzione generale della
previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei
volontari congedati» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione
generale della previdenza militare e della leva»;
c) all’articolo 650, comma 1, dopo la lettera d), e’ aggiunta, in
fine, la seguente:
«d-bis) assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea
Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli
aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell’Arma dei carabinieri.»;
d) all’articolo 682, commi 4, lettera b), numero 3), e 5, lettera
a), numero 3), le parole: «la sanzione disciplinare della consegna di
rigore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni
disciplinari piu’ gravi della consegna»;
e) all’articolo 696, comma 2, le parole: «stabilita di norma in»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a»;
f) all’articolo 710, comma 2, la parola: «Ministro» e’ sostituita
dalla seguente: «Ministero»;
g) all’articolo 724, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente
effettivo, all’atto dell’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo
contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni;
gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di
pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l’obbligo di
completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del
ruolo naviganti speciale dell’Aeronautica militare, nonche’ gli
ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della
Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a
seguito dell’apposito concorso sono vincolati a una ferma di
quattordici anni dall’inizio del previsto corso finalizzato al
conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che
assorbe la ferma precedentemente contratta.»;
h) all’articolo 759:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «All’atto dell’arruolamento» sono soppresse;
1.2) dopo le parole: «categorie e specialita’» sono inserite le
seguenti: «secondo specifiche disposizioni della Forza armata,»;
2) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «Direzione generale per il
personale militare», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «,
su proposta della Forza armata»;
i) all’articolo 761, il comma 2 e’ abrogato;
l) all’articolo 783, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le
norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione
del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.»;
m) all’articolo 788, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Al completamento del corso di studio, agli allievi si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.»;
n) all’articolo 796:
1) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
transito tra ruoli e’ disposto con decreto ministeriale.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di
assicurare continuita’ nell’alimentazione del personale militare in
servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente,
con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e
in servizio permanente e di sergenti dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e
specialita’, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze
armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le
modalita’ per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo
nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3
dell’articolo 797. Il transito e’ disposto con decreto della
Direzione generale per il personale militare. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.»;
o) all’articolo 797, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
p) all’articolo 799, dopo il comma 2 e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
«2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai
commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di
porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.»;
q) all’articolo 806, comma 2, le parole: «Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze»;
r) all’articolo 830:
1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «E’
costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per
un numero massimo di 2.000 unita’, per l’esecuzione di speciali
servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d’Italia.»;
2) al comma 2, le parole: «apposita convenzione stipulata tra il
Ministro della difesa e il Governatore della Banca d’Italia» sono
sostituite dalle seguenti: «apposito accordo tecnico stipulato tra il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri e la Banca d’Italia»;
s) alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII del titolo
VII, nonche’ agli articoli 832, commi 1 e 2, 925, comma 1, lettere
a), b) e c), 1000, comma 1, lettera a), numero 2), 1095, comma 1,
1100, comma 1, 1101, comma 3, 1105, commi 1 e 3, 1125, comma 1, 1259,
rubrica e comma 1, le parole: «Arma dei trasporti e materiali» e le
parole: «Arma trasporti e materiali», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Arma dei trasporti e dei materiali»;
t) all’articolo 833:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Transito dal ruolo
normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli
delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, nonche’ degli ufficiali fino al grado di tenente
colonnello dell’Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di
commissariato»;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello
appartenenti ai ruoli normali dell’Arma dei trasporti e dei materiali
e del Corpo di commissariato dell’Esercito possono transitare, a
domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell’Arma dei trasporti e dei
materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalita’
stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e
6.»;
u) all’articolo 833-bis, comma 2, le parole: «direzione generale
dei lavori e del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;
v) dopo l’articolo 833-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 833-ter (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli
ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi
dell’Aeronautica militare). – 1. In relazione a particolari esigenze
funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono
transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi
dell’Aeronautica militare, nel numero e con le modalita’ stabilite
con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del
presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato,
l’anzianita’ di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalita’
di cui all’articolo 797, commi 2 e 3.»;
z) all’articolo 878, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle
seguenti categorie:
a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in
rafferma;
b) carabinieri effettivi in ferma;
c) allievi delle scuole militari;
d) allievi marescialli;
e) allievi e aspiranti ufficiali;
f) marescialli in ferma;
g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;
l) allievi carabinieri.»;
aa) all’articolo 880, comma 4, dopo la parola: «truppa» sono
inserite le seguenti: «e i graduati dell’Arma dei carabinieri in
ferma»;
bb) all’articolo 895, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Sono sempre consentite le attivita’, che diano o meno luogo a
compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di
opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) le prestazioni nell’ambito delle societa’ e associazioni
sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 90, comma 23, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
e) incarichi per i quali e’ corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione.»;
cc) agli articoli 898, comma 5, 986, comma 4, 999, comma 1, e 1006,
comma 4, la parola: «temporaneo», ovunque ricorre, e’ soppressa;
dd) all’articolo 901:
1) al comma 4:
1.1) la parola: «richiamo» e’ sostituita dalla seguente: «rientro»;
1.2) le parole: «e’ richiamato» sono sostituite dalla seguente:
«rientra»;
2) al comma 5, la parola: «richiamo» e’ sostituita dalla
seguente: «rientro»;
ee) all’articolo 919, comma 3, lettera a), dopo le parole: «dal
servizio» sono inserite le seguenti: «o dall’impiego»;
ff) all’articolo 940, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «o del Ministro dell’economia e delle finanze,
secondo le rispettive competenze»;
gg) all’articolo 982, comma 1, le parole: «se si trova in servizio
temporaneo» sono soppresse;
hh) all’articolo 1008, comma 1, lettera a), le parole: «tre mesi
prima del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
ii) all’articolo 1031, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei
militari» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le modalita’ e
condizioni previste dal presente codice,»;
ll) all’articolo 1077:
1) alla rubrica, dopo la parola: «Promozione» sono inserite le
seguenti: «o conferimento di qualifica»;
2) dopo il comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche
per l’attribuzione della qualifica di luogotenente al primo
maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.»;
mm) agli articoli 1188, comma 1, lettera c), e 1192, comma 1,
lettera c), dopo le parole: «dal regolamento e», ovunque ricorrono,
sono inserite le seguenti: «, per il personale reclutato nella prima
classe dell’Accademia aeronautica a decorrere dall’anno accademico
2001-2002,»;
nn) all’articolo 1227, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Agli ufficiali dell’Arma dei carabinieri continuano ad
applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ;
e) l’articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10.»;
oo) all’articolo 1275, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche
possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in
incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo
(nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN,
VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo
necessario per il compimento del periodo richiesto.»;
pp) all’articolo 1280:
1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi» ovunque
ricorrono, sono soppresse;
2) al comma 4:
1.1) le parole: «o in reparti operativi» sono soppresse;
1.2) la lettera: «e)» e’ sostituita dalla seguente: «d)»;
3) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Per le categorie e specialita’ di cui ai commi 2, lettera
d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»;
qq) all’articolo 1287:
1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
2) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Per le categorie e specialita’ di cui ai commi 2, lettera
e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono
essere svolti anche in reparti operativi.»;
rr) all’articolo 1308:
1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
2) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. Per le categorie e specialita’ di cui ai commi 2, lettera
d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono
essere svolti anche in reparti operativi.»;
ss) all’articolo 1309, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche
possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza
presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni
elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni
COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il
compimento del periodo richiesto.»;
tt) l’articolo 1313 e’ abrogato;
uu) all’articolo 1361, comma 4, dopo le parole: «coniugati,», sono
inserite le seguenti: «i graduati,»;
vv) all’articolo 1369, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole:
«diverse dal richiamo»;
zz) all’articolo 1377, comma 5, dopo le parole: «dal servizio» sono
inserite le seguenti: «o dall’impiego»;
aaa) all’articolo 1403, comma 3, la parola: «sei» e’ sostituita
dalla seguente: «cinque»;
bbb) all’articolo 1464:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Distinzioni onorifiche
e altre ricompense»;
2) al comma 1, l’alinea e’ sostituito dal seguente: «Nel
regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e
ricompense:»;
ccc) all’articolo 1473, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1472 deve essere richiesta
per via gerarchica ed e’ rilasciata:
a) per l’Esercito italiano, per la Marina militare, per
l’Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b) per l’Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa
e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della
difesa;
e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della
difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale
della difesa;
f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e), dall’autorita’ piu’ elevata in
grado dalla quale essi dipendono.»;
ddd) l’articolo 1485 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1485 (Cause di ineleggibilita’ al Parlamento). – 1. Le cause
di ineleggibilita’ degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono disciplinate
dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in
quanto applicabili.»;
eee) all’articolo 1492, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi
dalle funzioni di presidente dell’ufficio elettorale di sezione, di
scrutatore e di segretario, ai sensi dell’articolo 38, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361.»;
fff) all’articolo 1495, comma 1, le parole: «dal presente capo»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione».

Art. 5

Modifiche al libro quinto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1531:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, dopo le parole: «accordi nazionali di categoria»
sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dei relativi compensi,»;
1.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
o anche gia’ destinatari delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge
15 dicembre 1969, n. 1023»;
2) il comma 5 e’ abrogato;
b) alla rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV, le
parole: «e in soprannumero» sono soppresse;
c) all’articolo 1721, comma 2, le parole: «gli iscritti nel ruolo
normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero» sono
sostituite dalle parole: «gli iscritti nel ruolo normale e i fuori
quadro»;
d) gli articoli 1724 e 1725 sono abrogati.

Art. 6

Modificazioni al libro sesto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1798:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti
da altri ruoli senza soluzione di continuita’, in luogo della paga
prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito
all’atto dell’ammissione all’accademia o alla frequenza dei corsi; se
essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e’
attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del
principio di cui all’articolo 1780.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e’ corrisposto
anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in
luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita’, mentre ne
e’ ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi
di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza
straordinaria per infermita’ non dipendenti da causa di servizio,
secondo le prescrizioni di cui all’articolo 1503.»;
3) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie
militari le disposizioni previste per i militari di cui all’articolo
1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per
il nucleo familiare.»;
b) all’articolo 1806, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Allo stesso personale si applica, altresi’, l’articolo 4,
comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;
c) all’articolo 1808:
1) al comma 2 e’ anteposto il seguente periodo: «L’assegno di lungo
servizio e l’indennita’ speciale hanno natura accessoria e sono
erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego,
obblighi di reperibilita’ e disponibilita’ ad orari disagevoli,
nonche’ in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.»;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «ufficiali e
sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiali,
sottufficiali e graduati»;
3) al comma 9, le parole: «Agli ufficiali e ai sottufficiali» sono
sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai
graduati»;
d) all’articolo 1809:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, che ha natura accessoria ed e’ erogata per compensare
disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilita’ e
disponibilita’ ad orari disagevoli, nonche’ in sostituzione dei
compensi per il lavoro straordinario»;
2) dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:
«11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonche’ quelli
previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ulteriori assenze del
dipendente, pur se consentite dall’attuale ordinamento, comportano la
decadenza dall’organico dell’ufficio all’estero.»;
3) il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
«12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche’ ai lavoratori
padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento
economico:
a) in caso di astensione obbligatoria, l’indennita’ personale e’
corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa, l’indennita’ personale e’
sospesa.»;
4) dopo il comma 12 e’ aggiunto il seguente:
«12-bis. Al personale militare e civile si applicano per
l’assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte,
invalidita’ permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura
violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli
affari esteri in servizio all’estero, di cui all’articolo 211 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto,
si applicano l’articolo 158 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n.
103, e successive modificazioni.»;
e) all’articolo 1823, comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito
il seguente: «Allo stesso personale si applica, altresi’, l’articolo
4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

Art. 7

Modificazioni al libro settimo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1869, comma 4, la parola: «velivoli» e’ sostituita
dalla seguente: «aeromobili»;
b) all’articolo 1914, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. L’indennita’ supplementare e’ reversibile in favore dei
superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni,
l’indennita’ e’ corrisposta, nell’ordine, ai figli maggiorenni, ai
genitori, ai fratelli e sorelle.».

Art. 8

Modificazioni al libro ottavo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a), 1940,
comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) ed o), 1982, commi
1 e 2, 1992, commi 3, 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b), 1998, comma
2, lettera b), le parole: «Direzione generale della previdenza
militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari
congedati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«Direzione generale della previdenza militare e della leva»;
b) all’articolo 1937, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 1936, la lista di
leva e’ firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di
aprile, e’ trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della
difesa esclusivamente in modalita’ telematica, in conformita’ alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Si applica l’articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».

Art. 9

Modificazioni al libro nono
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2136:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera g), e’ inserita la seguente: «g-bis)
l’articolo 892;»;
1.2) la lettera gg) e’ soppressa;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto
compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:
a) l’articolo 192;
b) l’articolo 558;
c) l’articolo 2229, comma 6.»;
b) all’articolo 2140, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Corpo della guardia di finanza puo’ arruolare ufficiali in
ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi,
incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno
superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi
si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i
cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c),
d), e), f) e g) dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69;
b) non abbiano superato il 32° anno d’eta’ alla data indicata nel
bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell’idoneita’ psico-fisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;
d) non siano gia’ in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver
completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l’ammissione ai singoli corsi,
ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita’ dei
concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata
dei corsi; le modalita’ per lo svolgimento dei rispettivi corsi di
formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale
del Corpo della guardia di finanza;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini
dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma
prefissata.
3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati
sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del
corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla
normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di
finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti
loro riservati ai sensi dell’articolo 2143-bis, ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche’ gli ufficiali
interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta’.
Il servizio prestato in qualita’ di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di
merito.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo
della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli
ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.»;
c) all’articolo 2143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In relazione alla necessita’ di disporre di adeguate forze di
completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con
le missioni internazionali ovvero con le attivita’ addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero,
gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del
Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso
degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado
e l’anzianita’ posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un
anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non piu’ di una
volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla
normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di
completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare,
esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi
dell’articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento
degli ufficiali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, sempreche’ gli ufficiali interessati non abbiano
superato il trentaquattresimo anno di eta’. Al termine dei prescritti
corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il
grado rivestito, dopo l’ultimo dei pari grado in ruolo.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della
guardia di finanza:
a) le modalita’ per l’individuazione delle ferme e della loro
eventuale estensione nell’ambito del limite massimo di cui al comma
1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini
dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o
richiamati in servizio. L’ordinamento del Corpo della guardia di
finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche
relativamente alla rispettiva articolazione interna;
c) le procedure da seguirsi, le modalita’ per l’individuazione
delle professionalita’ e del grado conferibile ai sensi dell’articolo
674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a
quelli individuati dal medesimo articolo 674.
4. Per quanto non espressamente previsto per il Corpo della guardia
di finanza, si applicano al medesimo Corpo, in quanto compatibili, le
norme sugli ufficiali delle forze di completamento contenute nel
presente codice.»;
d) dopo l’articolo 2143 e’ inserito il seguente:
«Art. 2143-bis (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali
ausiliari del Corpo della guardia di finanza). – 1. Per gli ufficiali
in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli
ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di
completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo
della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all’80
per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato
servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della
guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per
cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo
speciale del Corpo medesimo, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione
dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a
concorso per le categorie previste dall’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi
indicate.»;
e) all’articolo 2154, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Allo stesso personale si applica, altresi’, l’articolo 4,
comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;
f) all’articolo 2157, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, secondo le modalita’ ivi previste»;
g) all’articolo 2161, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
«1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia
di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di
pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio,
che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta’, non
abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui
all’articolo 966, e’ corrisposto in unica soluzione al raggiungimento
dei limiti di eta’ per la cessazione dal servizio un premio pari alla
differenza tra l’importo complessivo dei premi previsti dall’articolo
1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle
specifiche qualifiche previste per l’impiego di velivoli a pieno
carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data
del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di eta’
e non superato il cinquantesimo anno di eta’, e’ corrisposto in unica
soluzione al raggiungimento dei limiti di eta’ per la cessazione dal
servizio un premio di importo pari alla meta’ dell’importo
complessivo dei premi di cui all’articolo 1803.
3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di
finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del
brevetto di pilota militare devono contrarre, all’atto
dell’ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data
di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se
provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal
ruolo aeronavale. L’ufficiale che non porta a termine o non supera il
corso di pilotaggio e’ prosciolto dalla ferma, salvo l’obbligo di
completare le ferme eventualmente contratte.
4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma
3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all’articolo
966 ed a percepire i premi di cui all’articolo 1803.»;
h) all’articolo 2190, comma 2, la parola: «Segretario» e’
sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
i) dopo l’articolo 2195 e’ inserito il seguente:
«Art. 2195-bis (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel
settore aeronautico). – 1. Per la prosecuzione degli interventi di
cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e’
autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;
l) all’articolo 2198, il comma 2 e’ abrogato;
m) l’articolo 2209 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2209 (Regime transitorio delle eccedenze organiche del
personale non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto). – 1.
Fino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse
eccedenze nell’organico dei ruoli dei marescialli dovute agli
inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli
stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i
volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze
nell’organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti
effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.»;
n) dopo l’articolo 2231 e’ inserito il seguente:
«Art. 2231-bis (Trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni). – 1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino
al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i
sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica possono
presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il
trasferimento e’ condizionato al preventivo parere favorevole del
Ministero della difesa e all’accettazione da parte
dell’amministrazione di destinazione ed e’ autorizzato secondo le
modalita’ e nei limiti delle facolta’ assunzionali annuali della
medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al
personale trasferito, che viene inquadrato nell’area funzionale del
personale non dirigenziale individuata dall’amministrazione di
destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale
non dirigente vigenti nel comparto dell’amministrazione di
destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso
l’amministrazione di destinazione, il militare e’ collocato in
congedo nella posizione della riserva.»;
o) l’articolo 2235 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2235 (Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dei
ruoli speciali dell’Esercito italiano della Marina militare e
dell’Aeronautica militare). – 1. Fino al 2015, per tutti i ruoli
speciali degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito
italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, il
periodo di permanenza minima nel grado di maggiore o grado
corrispondente, ai fini dell’avanzamento al grado superiore, e’ di 4
anni.»;
p) all’articolo 2239, dopo il comma 3, e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
«3-bis. Fino all’adozione di una nuova disciplina ai sensi
dell’articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini
dell’avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti
disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della
scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti
normale.»;
q) dopo l’articolo 2259, e’ inserito il seguente:
«Art. 2259-bis (Assunzioni di personale negli arsenali e
stabilimenti militari). – 1. Al fine di consentire l’attuazione dei
processi di ristrutturazione e di incremento dell’efficienza degli
arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del
triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni
del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari
appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento
delle assunzioni di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 66,
comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si
applica l’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.»;
r) dopo l’articolo 2264, e’ inserito il seguente:
«Art. 2264-bis (Limiti per la costituzione della posizione
assicurativa). – 1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per
le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al
30 luglio 2010, agli effetti dell’articolo 12, comma 12-undecies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
s) all’articolo 2268, comma 1:
1) il numero 429) e’ soppresso e, per l’effetto, gli articoli 7,
primo comma, lettera h), e 38, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riprendono
vigore;
2) dopo il numero 649), e’ inserito il seguente:
«649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;»;
3) il numero 678) e’ soppresso e, per l’effetto, la legge 27
ottobre 1973, n. 629, riprende vigore;
4) al numero 723), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche’ 27, secondo comma» e, per l’effetto, l’articolo 27, secondo
comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore;
5) dopo il numero 786), e’ inserito il seguente:
«786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981,
n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;»;
6) il numero 816) e’ soppresso;
7) al numero 928), le parole: «escluso l’articolo 6» sono
sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 5 e 6» e, per
l’effetto, l’articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, riprende
vigore;
8) al numero 975), le parole: «: articoli 1, 2 e 4» sono soppresse;
9) il numero 998) e’ sostituito dal seguente: «998) decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215;»;
10) al numero 1085-bis), le parole: «articolo 6, commi 21-ter e
21-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 6, commi 21-ter
e 21-quater, e 55, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e
5-sexies»;
11) dopo il numero 1085-ter), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4, commi 57
e 96;
1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 e legge di
conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-bis e
1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4;
1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e legge di
conversione 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81.»;
t) all’articolo 2269, comma 1, il numero 238) e’ abrogato;
u) all’articolo 2270:
1) al comma 1:
1.1) al numero 4), le parole: «3, 7, 9 e 10» sono sostituite dalle
seguenti: «3, 7, 9, 10 e 11» e, per l’effetto, l’articolo 11 del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, dalla legge
4 aprile 1935, n. 808, riprende vigore ed e’ sottratto agli effetti
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
13 dicembre 2010, n. 213;
1.2) al numero 33-ter), dopo la parola: «militare», sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «, nonche’ 27, secondo comma»;
2) al comma 2, dopo il numero 12) e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
«12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente a quanto disposto
dall’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Art. 10

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. Al primo comma dell’articolo 261-quater del codice penale
militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303, introdotto dal comma 1, lettera c), dell’articolo 2121 del
codice dell’ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, le parole: «, compreso quello sulla riabilitazione
militare,» sono soppresse.
2. All’articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n.
1120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato in
ragione dell’ottanta per cento».
3. All’articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerati in ragione
dell’ottanta per cento».
4. Agli articoli 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30
novembre 1961, n. 1326, ovunque ricorrono, le parole: «, quale
risulta integrato dall’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» sono soppresse.
5. All’articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «art. 3 della legge
28 febbraio 2000, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «articolo
2161 del citato codice,».
6. All’articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 1° febbraio
1989, n. 53, dopo la parola: «privati», sono inserite le seguenti:
«non puo’ avere durata inferiore a quattro mesi e».
7. All’articolo 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
per l’attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo
aiutante.».
8. All’articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
a) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate,» sono soppresse;
b) al comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’Arma
dei carabinieri si applica l’articolo 546 del codice dell’ordinamento
militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
9. All’articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
dopo il comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. L’avanzamento e’ il complesso delle procedure autoritative
e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente
decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del
personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di
partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo
le modalita’ previste dal presente decreto legislativo.».
10. All’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le
parole: «alla legge 19 maggio 1986, n. 224» sono sostituite dalle
seguenti: «al Codice dell’ordinamento militare emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
11. In relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1,
lettera ll), 9, comma 1, lettera s), numeri 3), 4) e 7), e lettera
u), numero 1.1), nonche’ dal comma 7 del presente articolo, sono
comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati
in attuazione dell’articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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