DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche’ attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la…

…patente di guida.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: "Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2008", ed in particolare
l’articolo 1, commi 1, 3, 5 e 6, l’articolo 2, comma 1, lettere b) ed
f), e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida;
Vista la direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre
2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente
di guida, ed in particolare l’allegato I;
Vista, altresi’, la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, il cui
Capo II reca attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE;
Considerato che il citato decreto legislativo n. 286 del 2005, nel
recepire la direttiva 2003/59/CE, non ha tenuto in considerazione le
patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E in quanto le corrispondenti
alle stesse, sotto il regime della precedente direttiva in materia di
patenti 91/439/CEE, erano facoltative;
Considerato, altresi’, che la nuova direttiva 2006/126/CE, come
recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che le
predette categorie di patenti siano obbligatoriamente introdotte
negli Stati membri e che, in particolare, l’articolo 4, paragrafo 4,
lettere g), secondo alinea, e k), secondo alinea, fa espressamente
salvo quanto previsto dalla citata direttiva 2003/59/CE;
Ritenuto, quindi, necessario, per il corretto recepimento della
direttiva 2006/126/CE, integrare le disposizioni di cui al piu’ volte
citato decreto legislativo n. 286 del 2005, si’ da conformarle a
quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con
riferimento alle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione di un decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo n. 59 del 2011, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della
citata legge 7 luglio 2009, n. 88, provvedendo, contestualmente, al
recepimento della direttiva 2011/94/UE, ferma restando la decorrenza
della relativa applicazione dal 19 gennaio 2013, in conformita’ a
quanto disposto dall’articolo 28, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 59 del 2011;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’interno, dell’economia e
delle finanze e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: "a-bis) al comma
1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida" sono inserite
le seguenti: "di categoria A1 o B1,".

Art. 2

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, nel capoverso "Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali
per la guida dei veicoli a motore) sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "modello comunitario" sono sostituite
dalle seguenti: "modello UE" ed al comma 5, dopo le parole: "per le
categorie A" sono inserite le seguenti: ", A2";
b) al comma 13, le parole: "che trasmette per posta, alla nuova
residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di
convalida da apporre sulla medesima patente di guida" sono sostituite
dalle seguenti: "che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida";
c) al comma 14, dopo le parole: "che non abbia conseguito la" e’
inserita la seguente: "corrispondente";
d) dopo il comma 15 e’ inserito il seguente: "15-bis. Il titolare
di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e’
richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida
di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e’ richiesta la
patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di
categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e’ richiesta
rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a
4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.".

Art. 3

Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. L’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, e’ sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Modifiche all’articolo 124 del codice della strada)

1. L’articolo 124 del codice della strada e’ sostituito dal
seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida
delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a
terra, nonche’ macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all’articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei
loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso
stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocita’
di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole,
diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche’ delle macchine
operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al
comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere
guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle
categorie A1 e B, previste dall’articolo 116, comma 3, lettere b) ed
f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e
minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere munito della patente e’ punito ai sensi dell’articolo 116,
commi 15 e 17. All’incauto affidamento si applica la disposizione di
cui all’articolo 116, comma 14.".

Art. 4

Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (Gradualita’ ed equivalenze
delle patenti di guida) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "comunitario o nazionale" sono
sostituite dalle seguenti: "unionale o nazionale relativo a
"MODIFICHE DEL VEICOLO"";
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: "3-bis. Fermo
restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di
guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE
(motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse
da quelle indicate dai predetti codici, e’ soggetto alla sanzione di
cui all’articolo 173, comma 3.".

Art. 5

Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (Durata e conferma della
validita’ della patente di guida) sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "anni" e’ sostituita
dalla seguente: "anno" e la parola: "veicoli" e’ sostituita dalle
seguenti: "autotreni ed autoarticolati";
b) al comma 5, le parole: "B1, B e BE" sono sostituite dalle
seguenti: "B1 e B" e le parole: "C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE"
sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, D1 e D";
c) al comma 11 dopo le parole: "o della carta di qualificazione
del conducente" sono inserite le seguenti: "rilasciata ad un
conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato" ed e’
infine aggiunto il seguente periodo: "Al conducente titolare di
patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attivita’
professionale di autotrasporto per la quale e’ richiesta
l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale
abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo
216, comma 6.";
d) al comma 12, le parole: "commi 15 e 17" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 15-bis".

Art. 6

Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, le parole: "e’ inserito il seguente" sono sostituite
dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti" e dopo il capoverso
1-quinquies e’ inserito il seguente: "1-sexies. Puo’ essere disposta
la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui
siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui
all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309".

Art. 7

Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, nel capoverso "Art. 135 (Circolazione con patenti di
guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo)", nel comma 5 sono inseriti, in fine, i
seguenti periodi: "Il provvedimento di inibizione alla guida sul
territorio nazionale e’ notificato all’interessato nelle forme di cui
all’articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del
provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo e’ stato
disposto contestualmente all’accertamento della violazione. In tale
ultimo caso, il conducente non residente in Italia e’ invitato ad
eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della
notifica del predetto provvedimento.".

Art. 8

Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, nel capoverso "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di
patenti di guida ed altre abilitazioni professionali rilasciate da
Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo)", al
comma 9, le parole: "dell’articolo 135, comma 12, quinto periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 135, comma 13, terzo
periodo".

Art. 9

Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: "b-bis) al
comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono
sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di
formazione professionale;".

Art. 10

Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, le parole: "patente di guida comunitaria" sono
sostituite dalle seguenti: "patente di guida" e la parola:
"comunitario" e’ sostituita dalla seguente: "UE".

Art. 11

Disposizioni in materia di tariffe

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
incrementate le tariffe applicabili alle operazioni in materia di
motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870. Il maggior gettito derivante dal predetto
incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato ed e’ riassegnato, ai sensi dell’articolo 9,
commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
essere destinato agli adempimenti connessi all’attuazione del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal presente
decreto.

Art. 12

Modifiche all’allegato I del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59

1. L’allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e’
sostituito dall’allegato I del presente decreto.

Art. 13

Modifiche al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, e successive modificazioni

1. Nel capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
successive modificazioni, ivi compresi negli allegati che ne
costituiscono parte integrante, la parola "merci", ovunque ricorra,
e’ sostituita dalla seguente: "cose".

Art. 14

Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "autotrasporto" e’ sostituita dalla
seguente: "trasporto" e le parole: "C, C+E, D e D+E" sono sostituite
dalle seguenti: " C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE";
b) il comma 2 e’ abrogato.

Art. 15

Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. L’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

"Art. 15
(Campo di applicazione)

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 14
e’ rilasciata:
a) ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo,
aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai
sensi dell’articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, che svolgono attivita’ di
conducente per il trasporto di persone o di cose;
b) ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che
svolgono l’attivita’ di conducente alle dipendenze di un’impresa
stabilita sul territorio italiano.".

Art. 16

Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. L’articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

"Art. 17
(Esenzioni)

1. Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i
conducenti:
a) gia’ titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di
guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione
professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno
Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo
di categoria D1, D1E, D o DE;
b) gia’ titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di
guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida
rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE;
c) gia’ titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9
settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo
equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1,
C1E, C e CE, a condizione di svolgere l’attivita’ di conducente alle
dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano.".

Art. 17

Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. L’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

"Art. 18
(Qualificazione iniziale)

1. Per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui
all’articolo 19, comma 1, non e’ richiesto il previo possesso della
patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma
relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato I, sezioni
2 o 2-bis, e’ necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad
esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a
quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che
si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose puo’
guidare, a partire da:
a) 18 anni di eta’: veicoli delle categorie di patente di guida C
e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del
conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e
del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di eta’: veicoli delle categorie di patente di guida
C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma
2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta’: veicoli delle categorie di patente di guida C
e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del
conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma
2-bis, e del superamento del relativo esame.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone puo’
guidare, a partire da:
a) 21 anni di eta’: veicoli delle categorie di patente di guida D
e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50
chilometri, a condizione di essere titolare di carta di
qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di
un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo
19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di eta’: veicoli delle categorie di patente di guida
D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma
2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta’: veicoli delle categorie di patente di guida D
e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del
conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e
del superamento del relativo esame;
d) 23 anni di eta’: veicoli delle categorie di patente di guida D
e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del
conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma
2-bis, e del superamento del relativo esame.
4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le
modalita’ di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che
abbia compiuto 21 anni di eta’ al trasporto professionale di cose su
tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.
5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le
modalita’ di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che
abbia compiuto 23 anni di eta’ al trasporto professionale di persone
su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.
6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o
viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle
materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.".

Art. 18

Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 2-bis, sono sostituiti dai seguenti: "1. La
carta di qualificazione del conducente e’ conseguita previa frequenza
del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui
rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di
idoneita’. Le materie del corso sono indicate nell’allegato I,
sezione 1; l’esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.
2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario e’ conforme a
quanto disposto dall’allegato I, sezione 2.
2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato e’ conforme a
quanto disposto dall’allegato I, sezione 2-bis.";
b) al comma 3, lettera a), le parole: "di cui all’articolo 335,
comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole" sono
sostituite dalle seguenti "ovvero dai consorzi di autoscuole, a
condizione";
c) al comma 3, lettera b), la parola: "terrestri" e’ sostituita
dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici" e le parole: "con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto di cui al comma
5-bis";
d) al comma 4, la parola: "terrestri" e’ sostituita dalle
seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e
le parole: "i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "il decreto di cui al comma 5-bis";
e) dopo il comma 5, e’ aggiunto infine il seguente comma: "5-bis.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’
dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono
soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonche’ ai programmi dei
corsi ed alle procedure d’esame per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente.".

Art. 19

Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "di cui all’articolo 19, comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 19, comma 5-bis";
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: "4. Al termine della
formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, conferma al conducente la validita’ della
carta di qualificazione.";
c) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 20

Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. L’articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

"Art. 21
(Luogo di svolgimento della formazione)

1. I conducenti di cui all’articolo 15 seguono in Italia i corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica.".

Art. 21

Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. All’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica: "Codice comunitario" e’ sostituita dalla seguente:
"Codice unionale" e le parole: "codice comunitario armonizzato",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale
armonizzato";
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: "1. Ai fini del
possesso della carta di qualificazione del conducente, la
qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate
mediante l’apposizione sulla patente di guida italiana del codice
unionale armonizzato "95", secondo le modalita’ di cui ai commi 2 e
3.";
c) al comma 2, le parole: ""C" ovvero "C+E" se posseduta dal
conducente" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, C1E ovvero CE
posseduta dal conducente" e le parole: "la data di scadenza di
validita’ della carta" sono sostituite dalle seguenti: "la data di
scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione
periodica";
d) al comma 3, le parole: ""D" ovvero "D+E" se posseduta dal
conducente" sono sostituite dalle seguenti: "D1, D, D1E ovvero DE
posseduta dal conducente" e le parole: "della carta" sono sostituite
dalle seguenti: "della qualificazione iniziale ovvero della
formazione periodica";
e) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: "3-bis. La
qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti,
titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono
comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento
"carta di qualificazione del conducente formato card", conforme
all’allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida
posseduta, per la quale il documento e’ rilasciato, deve essere
indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di
validita’ della qualificazione iniziale e della formazione periodica
per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta.";
f) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: "6. I conducenti
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in
qualita’ di autista, da un’impresa stabilita in uno Stato membro
diverso dall’Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la
formazione periodica per l’esercizio dell’attivita’ professionale di
guida per il trasporto di merci mediante:
a) l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n.
484/2002;
b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla
Stato membro ove e’ stabilita l’impresa, recante il codice unionale
armonizzato "95"";
g) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: " 7. I conducenti
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in
qualita’ di autista, da un’impresa stabilita in uno Stato membro
diverso dall’Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la
formazione periodica per l’esercizio dell’attivita’ professionale del
trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla
Stato membro ove e’ stabilita l’impresa, recante il codice unionale
armonizzato "95";
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale
l’Italia abbia riconosciuto validita’ su territorio nazionale a
condizione di reciprocita’.";
h) il comma 7-bis, e’ sostituito dai seguenti: "7-bis. Non si
applicano i criteri di propedeuticita’ di cui all’articolo 125, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ed e’ consentito conseguire la patente di guida di
categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al
dipendente, in qualita’ di autista, da un’impresa avente sede in
Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente
rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida
posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione
periodica, che:
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con
il quale non sussistono le condizioni di reciprocita’ richieste
dall’articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il
termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato
terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita’
richieste dall’articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285
del 1992, che scada di validita’.
7-ter. All’atto del rilascio della patente, sulla stessa e’
apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2
e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente
conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonche’ la data di scadenza
della qualificazione iniziale o della formazione periodica
coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente
precedentemente posseduta.".
2. All’allegato II del decreto legislativo n. 286 del 2005, le
parole: "(previsto dall’articolo 22, comma 1)" sono sostituite dalle
seguenti: "(previsto dall’articolo 22, comma 3-bis)".

Art. 22

Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e successive modificazioni

1. All’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "determinata
dall’esito negativo dell’esame di revisione," sono soppresse.

Art. 23

Modifiche all’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214

1. All’articolo 6-ter, comma 2-bis, secondo periodo, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, come da ultimo modificato dalla
legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: "e successive
modificazioni" sono inserite le seguenti: "ed ha efficacia dal
momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo e’
stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione" ed
e’ aggiunto il seguente periodo: " In tale ultimo caso, il conducente
non residente in Italia e’ invitato ad eleggere un domicilio sul
territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto
provvedimento.".

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si
applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si
applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti titolari di
carta di qualificazione del conducente gia’ rilasciata ai sensi del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni.
3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in sede di rinnovo di
validita’ di una carta di qualificazione del conducente, gia’
rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana, si procede
all’emissione di un duplicato della predetta patente sulla quale, in
corrispondenza del tipo di abilitazione posseduta, e’ apposto il
codice unionale "95" nonche’ la data di scadenza dell’abilitazione
stessa. Allo stesso modo si procede nel caso di duplicato della carta
di qualificazione del conducente per furto, distruzione, smarrimento
o deterioramento.
4. Entro la data del 19 gennaio 2013, e’ emanato il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
successive modificazioni, come introdotto dall’articolo 18, comma 1,
lettera e).
5. Le disposizioni di cui all’articolo 126, comma 11, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del presente
decreto, sono applicabili a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore di quest’ultimo.

Art. 25

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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