LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disciplina dell’ordinamento forense

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali,
della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina
la professione di avvocato.
2. L’ordinamento forense, stante la specificita’ della funzione
difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e
sociale dei diritti alla cui tutela essa e’ preposta:
a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione
di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneita’
professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi
individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati,
indispensabili condizioni dell’effettivita’ della difesa e della
tutela dei diritti;
c) tutela l’affidamento della collettivita’ e della clientela,
prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura
della qualita’ ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso
alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di
valorizzazione del merito.
3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante
regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere
del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di
interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla
richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le
associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che
siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.
Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno
corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli
stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche’ su
di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque
adottati.
5. Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo
dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la
medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni
integrative e correttive.

Art. 2

Disciplina della professione di avvocato

1. L’avvocato e’ un libero professionista che, in liberta’,
autonomia e indipendenza, svolge le attivita’ di cui ai commi 5 e 6.
2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino
l’effettivita’ della tutela dei diritti.
3. L’iscrizione ad un albo circondariale e’ condizione per
l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti
coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46,
ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Possono essere altresi’ iscritti: a) coloro che hanno svolto le
funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di
magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e
che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel
provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti
disciplinari piu’ gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non
puo’ esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le
proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla
cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni
di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato puo’ esercitare
l’attivita’ di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali
della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni
superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato
dall’articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro
che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attivita’, e’ soggetto alla
legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attivita’ esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi
espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e
la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e
nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente
individuate relative a specifici settori del diritto e che sono
previste dalla legge per gli esercenti altre professioni
regolamentate, l’attivita’ professionale di consulenza legale e di
assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attivita’
giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e
organizzato, e’ di competenza degli avvocati. E’ comunque consentita
l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la
stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e
coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale
stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del
soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il
destinatario delle predette attivita’ e’ costituito in forma di
societa’, tali attivita’ possono essere altresi’ svolte in favore
dell’eventuale societa’ controllante, controllata o collegata, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario e’
un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni,
purche’ portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad
un gruppo non occasionale, tali attivita’ possono essere svolte
esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali
e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.
7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che
siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonche’ agli
avvocati dello Stato.
8. L’uso del titolo e’ vietato a chi sia stato radiato.

Art. 3

Doveri e deontologia

1. L’esercizio dell’attivita’ di avvocato deve essere fondato
sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del
giudizio intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di
prestare la difesa d’ufficio, in quanto iscritto nell’apposito
elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza,
lealta’, probita’, dignita’, decoro, diligenza e competenza, tenendo
conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della
corretta e leale concorrenza.
3. L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi
contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli
articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice
deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato e’
tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi
rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con
altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua
fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di
un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno
rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono
essere caratterizzate dall’osservanza del principio della
tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione
della sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti
sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni
stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4

Associazioni tra avvocati e multidisciplinari

1. La professione forense puo’ essere esercitata individualmente o
con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico
professionale e’ tuttavia sempre conferito all’avvocato in via
personale. La partecipazione ad un’associazione tra avvocati non puo’
pregiudicare l’autonomia, la liberta’ e l’indipendenza intellettuale
o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli
e’ conferito. E’ nullo ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a
carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di
cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri
liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con
regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1,
commi 3 e seguenti. La professione forense puo’ essere altresi’
esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite
fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro
che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono
iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui
circondario hanno sede, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera
l). La sede dell’associazione e’ fissata nel circondario ove si trova
il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio
professionale nella sede della associazione. L’attivita’
professionale svolta dagli associati da’ luogo agli obblighi e ai
diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
4. L’avvocato puo’ essere associato ad una sola associazione.
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l’esercizio
di attivita’ proprie della professione forense fra quelle previste
nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a
terzi, solo se tra gli associati vi e’ almeno un avvocato iscritto
all’albo.
6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce
illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati
secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano
la professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo
possono stipulare fra loro contratti di associazione in
partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice
civile.
9. L’associato e’ escluso se cancellato o sospeso dall’albo per un
periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare
definitivo. Puo’ essere escluso per effetto di quanto previsto
dall’articolo 2286 del codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo
svolgimento di attivita’ professionale non sono assoggettate alle
procedure fallimentari e concorsuali.

Art. 5

Delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione
forense in forma societaria

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza
costituzionale del diritto di difesa, le societa’ tra avvocati. Il
decreto legislativo e’ adottato su proposta del Ministro della
giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere
perche’ sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere
e’ reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto e’ emanato anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto per l’emanazione del decreto
legislativo, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’
prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, il Governo puo’ emanare disposizioni
correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai
medesimi principi e criteri direttivi previsti per l’emanazione
dell’originario decreto.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’esercizio della professione forense in forma
societaria sia consentito esclusivamente a societa’ di persone,
societa’ di capitali o societa’ cooperative, i cui soci siano
avvocati iscritti all’albo;
b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola
societa’ di cui alla lettera a);
c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga
l’indicazione: «societa’ tra avvocati»;
d) disciplinare l’organo di gestione della societa’ tra avvocati
prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla
compagine sociale;
e) stabilire che l’incarico professionale, conferito alla
societa’ ed eseguito secondo il principio della personalita’ della
prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci
professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento
della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
f) prevedere che la responsabilita’ della societa’ e quella dei
soci non escludano la responsabilita’ del professionista che ha
eseguito la prestazione;
g) prevedere che la societa’ tra avvocati sia iscritta in una
apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale
nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa’;
h) regolare la responsabilita’ disciplinare della societa’ tra
avvocati, stabilendo che essa e’ tenuta al rispetto del codice
deontologico forense ed e’ soggetta alla competenza disciplinare
dell’ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del
socio dall’albo nel quale e’ iscritto costituisce causa di esclusione
dalla societa’;
l) qualificare i redditi prodotti dalla societa’ tra avvocati
quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai
sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
m) stabilire che l’esercizio della professione forense in forma
societaria non costituisce attivita’ d’impresa e che,
conseguentemente, la societa’ tra avvocati non e’ soggetta al
fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di
composizione delle crisi da sovraindebitamento;
n) prevedere che alla societa’ tra avvocati si applichino, in
quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della professione
di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96.
3. Dall’esercizio della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Segreto professionale

1. L’avvocato e’ tenuto verso terzi, nell’interesse della parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del
massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell’attivita’
di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche’ nello svolgimento
dell’attivita’ di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei
confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali
dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso
lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese
nella loro qualita’ o per effetto dell’attivita’ svolta. L’avvocato
e’ tenuto ad adoperarsi affinche’ anche da tali soggetti siano
osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono
essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di
qualunque specie su cio’ di cui siano venuti a conoscenza
nell’esercizio della professione o dell’attivita’ di collaborazione o
in virtu’ del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla
legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce
illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2
costituisce giusta causa per l’immediato scioglimento del rapporto di
collaborazione o di dipendenza.

Art. 7

Prescrizioni per il domicilio

1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del
tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con
il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da
attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui
deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio,
affinita’ e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a
quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall’iscritto
all’ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni
comunicazione del consiglio dell’ordine di appartenenza si intende
validamente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono
iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche
amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli
iscritti ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e
comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
3. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del
tribunale ove ha domicilio professionale ne da’ immediata
comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine
del luogo ove si trova l’ufficio.
4. Presso ogni ordine e’ tenuto un elenco degli avvocati iscritti
in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede
l’ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero
e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo
del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in
Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma
l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce
illecito disciplinare.

Art. 8

Impegno solenne

1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi
al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i
relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignita’
della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad
osservare con lealta’, onore e diligenza i doveri della professione
di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito
nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Art. 9

Specializzazioni

1. E’ riconosciuta agli avvocati la possibilita’ di ottenere e
indicare il titolo di specialista secondo modalita’ che sono
stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con
regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del
CNF, ai sensi dell’articolo 1.
2. Il titolo di specialista si puo’ conseguire all’esito positivo
di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel
settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalita’ di svolgimento sono
stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso
le facolta’ di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli
ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta
formazione per il conseguimento del titolo di specialista.
All’attuazione del presente comma le universita’ provvedono
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata
esperienza professionale maturata nel settore oggetto di
specializzazione e’ riservato agli avvocati che abbiano maturato
un’anzianita’ di iscrizione all’albo degli avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che
dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e
continuativo attivita’ professionale in uno dei settori di
specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L’attribuzione del titolo di specialista sulla base della
valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi
formativi nonche’ dei titoli ai fini della valutazione della
comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri
sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e
continuativo di attivita’ professionale in uno dei settori di
specializzazione.
6. Il titolo di specialista puo’ essere revocato esclusivamente dal
CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva
di attivita’ professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche
e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare
il relativo titolo con le opportune specificazioni.

Art. 10

Informazioni sull’esercizio della professione

1. E’ consentita all’avvocato la pubblicita’ informativa sulla
propria attivita’ professionale, sull’organizzazione e struttura
dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici
e professionali posseduti.
2. La pubblicita’ e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con
qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti,
veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri
professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento
alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo
costituisce illecito disciplinare.

Art. 11

Formazione continua

1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale al fine di
assicurare la qualita’ delle prestazioni professionali e di
contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse
dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati
sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20,
comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo
venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del
sessantesimo anno di eta’; i componenti di organi con funzioni
legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i
ricercatori confermati delle universita’ in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalita’ e le condizioni per
l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti
e per la gestione e l’organizzazione dell’attivita’ di aggiornamento
a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di
terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi.
4. L’attivita’ di formazione svolta dagli ordini territoriali,
anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non
costituisce attivita’ commerciale e non puo’ avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell’ambito delle potesta’ ad esse attribuite
dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare
l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed
eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 12

Assicurazione per la responsabilita’ civile e assicurazione contro
gli infortuni

1. L’avvocato, l’associazione o la societa’ fra professionisti
devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni
sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti
previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della
responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione,
compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli
e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al
cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All’avvocato, all’associazione o alla societa’ tra
professionisti e’ fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite
delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita
polizza a copertura degli infortuni derivanti a se’ e ai propri
collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attivita’
svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello
studio legale, anche in qualita’ di sostituto o di collaboratore
esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro
successiva variazione e’ data comunicazione al consiglio dell’ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente
articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono
stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia,
sentito il CNF.

Art. 13

Conferimento dell’incarico e compenso

1. L’avvocato puo’ esercitare l’incarico professionale anche a
proprio favore. L’incarico puo’ essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e’ pattuito di regola
per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e’ libera: e’ ammessa la pattuizione
a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno
o piu’ affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione
della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera
attivita’, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si
prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente
patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come
compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della
prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e’ tenuto, nel rispetto del principio di
trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita’
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico; a richiesta e’ altresi’ tenuto a comunicare in forma
scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra
oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della
giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo
1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o
successivamente il compenso non sia stato determinato in forma
scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso
di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la
prestazione professionale e’ resa nell’interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza
nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni
professionali e l’unitarieta’ e la semplicita’ nella determinazione
dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o
arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma,
le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei
rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno
prestato la loro attivita’ professionale negli ultimi tre anni e che
risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio
della solidarieta’.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi
puo’ rivolgersi al consiglio dell’ordine affinche’ esperisca un
tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su
richiesta dell’iscritto, puo’ rilasciare un parere sulla congruita’
della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,
all’avvocato e’ dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione
contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e
contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una
somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima
e’ determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri
di determinazione e documentazione delle spese vive.

Art. 14

Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni

1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio
dei meno abbienti, l’avvocato ha piena liberta’ di accettare o meno
ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con
l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facolta’ di recedere
dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al
cliente.
2. L’incarico per lo svolgimento di attivita’ professionale e’
personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato
componente di un’associazione o societa’ professionale. Con
l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilita’
personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la societa’.
Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico
anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o
praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L’avvocato puo’ nominare stabilmente uno o piu’ sostituti presso
ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di
appartenenza.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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