LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243 Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto

1. La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 81, sesto
comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale
20 aprile 2012, n.1, e dell’articolo 5 della medesima legge
costituzionale.
2. La presente legge puo’ essere abrogata, modificata o derogata
solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi
dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le
procedure e gli atti previsti, in coerenza con l’ordinamento
dell’Unione europea, dalla normativa in materia di contabilita’ e
finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni
centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale;
b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle
amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle
entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in
conformita’ alle modalita’ stabilite dall’ordinamento dell’Unione
europea;
c) per «saldo del conto consolidato» l’indebitamento netto o
l’accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i
disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea;
d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato
corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure
una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformita’
all’ordinamento dell’Unione europea;
e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo
strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti
dall’ordinamento dell’Unione europea;
f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico» le
fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri
stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea;
g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all’articolo
3, comma 3;
h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato
differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie, da
alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di
crediti e le spese correnti e in conto capitale.
2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c) e
d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati
nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati
dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni
parlamentari.

Art. 3

Principio dell’equilibrio dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare
l’equilibrio dei bilanci ai sensi dell’articolo 97, primo comma,
della Costituzione.
2. L’equilibrio dei bilanci corrisponde all’obiettivo di medio
termine.
3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio
stabiliscono, per ciascuna annualita’ del periodo di programmazione,
obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per
sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento
dell’obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di
avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e
8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per
conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformita’
all’ordinamento dell’Unione europea, tenere conto dei riflessi
finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo
significativo sulla sostenibilita’ delle finanze pubbliche.
5. L’equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo
strutturale, calcolato nel primo semestre dell’esercizio successivo a
quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti
condizioni:
a) risulta almeno pari all’obiettivo di medio termine ovvero
evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello
indicato dall’articolo 8, comma 1;
b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento
all’obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8
ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a
quello indicato dall’articolo 8, comma 1.

Art. 4

Sostenibilita’ del debito pubblico

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la
sostenibilita’ del debito pubblico ai sensi dell’articolo 97, primo
comma, della Costituzione.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio
stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall’ordinamento
dell’Unione europea.
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno
lordo superi il valore di riferimento definito dall’ordinamento
dell’Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui
all’articolo 3, comma 3, si tiene conto della necessita’ di garantire
una riduzione dell’eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con
il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti
dal medesimo ordinamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, non e’
consentito il ricorso all’indebitamento per realizzare operazioni
relative alle partite finanziarie.

Art. 5

Regole sulla spesa

1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle
amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla
normativa dell’Unione europea, non puo’ essere superiore al tasso di
riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui
al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per
il triennio di riferimento, il livello della spesa delle
amministrazioni pubbliche.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, avvalendosi della
collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al
monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il Governo,
qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una
relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da
adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
programmatici.

Art. 6

Eventi eccezionali e scostamenti
dall’obiettivo programmatico strutturale

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, scostamenti
temporanei del saldo strutturale dall’obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da
individuare in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, si
intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi anche all’area
dell’euro o all’intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato,
ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche’ le gravi calamita’
naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria
generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui
al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente
dall’obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea,
presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari,
una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche’ una specifica richiesta di autorizzazione che
indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le
finalita’ alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza
dello stesso e definisca il piano di rientro verso l’obiettivo
programmatico, commisurandone la durata alla gravita’ degli eventi di
cui al comma 2. Il piano di rientro e’ attuato a decorrere
dall’esercizio successivo a quelli per i quali e’ autorizzato lo
scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto
dell’andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale
ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di
rientro e’ adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma
3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita’ indicate
nella richiesta di cui al medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo’ essere aggiornato con le modalita’ di
cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero
qualora, in relazione all’andamento del ciclo economico, il Governo
intenda apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi’ qualora il
Governo intenda ricorrere all’indebitamento per realizzare operazioni
relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).

Art. 7

Monitoraggio degli scostamenti
rispetto agli obiettivi di finanza pubblica

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze assicura il
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora
preveda che nell’esercizio finanziario in corso si determinino
scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale
rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce alle Camere.

Art. 8

Meccanismo di correzione degli scostamenti
rispetto all’obiettivo programmatico strutturale

1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto
all’obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del
saldo strutturale, con riferimento al risultato dell’esercizio
precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi
precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato
significativo dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli accordi
internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti
autorizzati ai sensi dell’articolo 6. Il Governo, qualora stimi che
tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni
compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l’entita’ e le
cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a
decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in cui e’
stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell’obiettivo
programmatico strutturale.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano
la misura e l’articolazione temporale delle correzioni di cui al
comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del
rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di
coordinamento della finanza pubblica.
3. Le deliberazioni parlamentari di cui all’articolo 6, comma 3,
possono disporre la sospensione dell’operativita’ del meccanismo di
correzione previsto dal presente articolo sino all’esercizio
precedente a quello a partire dal quale ha inizio l’attuazione del
piano di rientro di cui al medesimo comma.

Art. 9

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle
citta’ metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano
si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che
di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,
tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,
tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di
capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, qualora, in
sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del
presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al
medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali
da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.
3. Eventuali saldi positivi sono destinati all’estinzione del
debito maturato dall’ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea e dell’equilibrio dei bilanci, i
saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche
al finanziamento di spese di investimento con le modalita’ previste
dall’articolo 10.
4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare
agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento
dell’equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di
equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere
anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al
fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri
analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo
conto di parametri di virtuosita’, puo’ prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle
amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione.

Art. 10

Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni
e degli enti locali

1. Il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta’ metropolitane e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e’ consentito esclusivamente per finanziare
spese di investimento con le modalita’ e nei limiti previsti dal
presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono
effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento
di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali
sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli
esercizi finanziari futuri nonche’ le modalita’ di copertura degli
oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate
sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che
garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione
di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione, come definito
dall’articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni,
le province e le citta’ metropolitane comunicano alla regione di
appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo
modalita’ stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), che l’ente locale prevede
di conseguire, nonche’ gli investimenti che intende realizzare
attraverso il ricorso all’indebitamento o con i risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale
puo’ in ogni caso ricorrere all’indebitamento nel limite delle spese
per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di
previsione.
4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l’equilibrio
di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla
determinazione dell’equilibrio della gestione di cassa finale
dell’anno successivo del complesso degli enti della regione
interessata, compresa la medesima regione, ed e’ ripartito tra gli
enti che non hanno rispettato il saldo previsto.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
d’intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalita’ di attuazione
del presente articolo.

Art. 11

Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle
funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi
di eventi eccezionali

1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso
dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi
eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili
e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal
ricorso all’indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti
del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L’ammontare
della dotazione del Fondo di cui al presente comma e’ determinato nei
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base
della stima degli effetti dell’andamento del ciclo economico, tenendo
conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all’articolo
10, comma 1, influenzata dall’andamento del ciclo economico.
2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo
strutturale rispetto all’obiettivo programmatico ai sensi
dell’articolo 6, l’ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo e’ determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli
eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui
all’articolo 10, comma 1.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e’ ripartito tra gli enti di cui
all’articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie
di ciascun ente influenzata dall’andamento del ciclo economico e
degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo
sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto e’ trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo’ essere comunque adottato.

Art. 12

Concorso delle regioni e degli enti locali
alla sostenibilita’ del debito pubblico

1. Le regioni, i comuni, le province, le citta’ metropolitane e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la
sostenibilita’ del debito del complesso delle amministrazioni
pubbliche ai sensi del presente articolo, nonche’, secondo modalita’
definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge.
2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota
di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata
dall’andamento del ciclo economico, determinano la misura del
contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo e’ incluso tra le
spese di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Il contributo di cui al comma 2 e’ ripartito tra gli enti di cui
al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun
ente influenzata dall’andamento del ciclo economico. Lo schema del
decreto e’ trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da
parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla
trasmissione, decorsi i quali il decreto puo’ essere comunque
adottato.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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