DECRETO 7 gennaio 2013, n. 19 Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

e

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che apporta
«Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante
nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito
dei materiali d’armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE,
che semplifica le modalita’ e le condizioni dei trasferimenti
all’interno delle Comunita’ di prodotti per la difesa, come
modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto
riguarda l’elenco di prodotti per la difesa»;
Visto in particolare, l’articolo 7 del predetto decreto legislativo
22 giugno 2012, n. 105, che prevede l’adozione, con decreto del
Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, di un
apposito regolamento di attuazione, da emanare procedendo al
necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9
luglio 1990, n. 185;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul
controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali
d’armamento», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
gennaio 2005, n. 93, che adotta il «Nuovo regolamento di esecuzione
della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il
controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali
d’armamento»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell’ordinamento militare, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni,
e in particolare gli articoli 20 e 24;
Considerata la necessita’ di riproporre la formulazione del
regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, allo
scopo di aderire a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto
legislativo 22 giugno 2012, n. 105;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11702/2012 espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 6
dicembre 2012;
Vista la comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012,
n. 105, il presente regolamento detta la disciplina di attuazione
delle norme in materia di controllo dell’esportazione, importazione e
transito dei materiali d’armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990,
n. 185, e successive modificazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge»: la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive
modificazioni;
b) «materiali»: i materiali di armamento di cui all’articolo 2
della legge;
c) «elenco»: l’elenco dei materiali di armamento di cui
all’articolo 2, comma 3, della legge;
d) «registro»: il registro nazionale delle imprese di cui
all’articolo 3 della legge;
e) «operatore» e «operatori»: i soggetti interessati a ottenere o
che hanno ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di
cui alla legge, nonche’ i soggetti che effettuano le transazioni
bancarie di cui all’articolo 27 della legge;
f) «operazione» ed «operazioni»: esportazione e importazione,
definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione,
trasferimento intracomunitario, intermediazione, delocalizzazione
produttiva, trasferimento intangibile, concessione di licenze di
fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi, di
cui all’articolo 1 e all’articolo 2, commi 5 e 7, della legge;
prestazione o cessione di servizi di cui all’articolo 2, comma 6,
all’articolo 9, comma 5, lettera a), e all’articolo 11, comma 2,
lettera b), della legge;
g) «comitato»: il comitato consultivo di cui all’articolo 7 della
legge;
h) «Autorita’ nazionale – UAMA»: l’Unita’ per le autorizzazioni dei
materiali di armamento di cui all’articolo 7-bis della legge.

Art. 3

Comunicazioni, domande e documentazioni

1. Le comunicazioni e domande di cui al presente regolamento sono
sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore o da un suo
delegato, la firma dei quali e’ autenticata ai sensi di legge ovvero
depositata presso l’ufficio competente, e sono corredate delle
certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi
ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio prevede
una maggiore durata di validita’, non anteriore a sei mesi dalla loro
presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato
e’ altresi’ allegata la delega, in originale o copia conforme, quando
non depositata presso il predetto ufficio.
2. Le certificazioni rilasciate dalle autorita’ governative del
Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle
quali risulta la qualita’ di imprese autorizzate dal Governo dello
stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della
disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente
competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla
esenzione dalla legalizzazione.
3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai
fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono
presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione
e’ asseverata quando il testo originale e’ redatto in una lingua
diversa da quelle ufficiali della Comunita’ europea.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 7, l’amministrazione
competente e’ tenuta a pronunciarsi sulle domande con provvedimento
espresso entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4

Pubblicita’ e informazioni

1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate
sul sito Internet dell’amministrazione emanante.
2. L’Autorita’ nazionale – UAMA puo’ richiedere all’operatore
ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all’operazione
in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni
e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.

Art. 5

Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita’

1. Alle attivita’ degli organi e degli uffici investiti di compiti
attinenti l’attuazione della legge si applicano le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza della Repubblica e segreto di
Stato.
2. Per l’autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai
sensi dell’articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto
disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorita’ nazionale per
la sicurezza, con le modalita’ e i contenuti definiti dalla stessa
Autorita’ e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.
3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento
della domanda, l’autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata,
per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento,
ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.
4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative,
l’Autorita’ di cui al comma 2 rilascia l’autorizzazione secondo
modalita’ e in termini conformi a quanto previsto nelle medesime
intese.

Art. 6

Principi generali per le trattative contrattuali

1. Salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di
singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel
periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i
termini di cui all’articolo 9, commi 2 e 4, della legge, e’ vietata
la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere
la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata
nonche’, se l’operatore ne e’ informato, delle informazioni in corso
di classificazione o di interesse nazionale.
2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini
dell’applicazione dell’articolo 9, comma 4, della legge, quelle in
cui e’ esplicitamente contemplata la possibilita’ che fra i due Paesi
possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di
armamento.
3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve
essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero
degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza,
devono:
a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano
tra Stato e Stato oppure societa’ private autorizzate dai rispettivi
Governi;
b) prevedere che i rispettivi Governi si impegnino a non
riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo
benestare del Paese cedente;
c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all’articolo 2,
comma 2, della legge, eventualmente integrate o modificate secondo il
disposto del medesimo articolo 2, comma 3, considerando incluse,
anche se non indicate, quelle che concorrono all’allestimento finale
del sistema.
4. Tra le apposite intese intergovernative rientrano i «Memoranda
of Understanding» (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che
contengono le suddette clausole.

Art. 7

Autorizzazioni alle trattative contrattuali

1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali
riguardante le operazioni di cui all’articolo 9 della legge e’
presentata dall’operatore contemporaneamente ai Ministeri degli
affari esteri e della difesa, con le modalita’ indicate nei seguenti
commi e secondo le direttive del Ministero degli affari esteri,
emanate di concerto con il Ministero della difesa.
2. Quando la legge attribuisce al Ministero degli affari esteri, ai
sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge, la competenza a
vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il
Ministero della difesa trasmette al Ministero degli affari esteri il
proprio assenso entro venticinque giorni dal ricevimento della
comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l’assenso s’intende
acquisito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 9, comma 2,
della legge, senza che il Ministero degli affari esteri abbia
rilasciato l’autorizzazione alle trattative o ne abbia vietato,
condizionato o limitato la prosecuzione, le trattative possono essere
proseguite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma
11-quater, della legge, per l’acquisizione del parere della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento informazioni per
la sicurezza, da richiedere con immediatezza in presenza di
informazioni classificate.
4. Quando la legge attribuisce al Ministero della difesa, ai sensi
dell’articolo 9, commi 4 e 5, della legge, la competenza a vietare,
condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il
Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero della difesa il
proprio assenso nel termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l’assenso s’intende
acquisito.
5. Decorso il termine di cui all’articolo 9, comma 4, della legge,
senza che il Ministero della difesa si sia pronunciato, le trattative
possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
1, comma 11-quater, della legge.
6. Il Ministero della difesa rilascia il nulla osta di cui
all’articolo 9, comma 5, della legge, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 9, comma 1, della
legge. Decorso inutilmente tale termine, le trattative possono essere
proseguite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma
11-quater, della legge.
7. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati i seguenti
dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo,
alle trattative;
c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione
sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle
loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all’articolo
18 della legge o eventualmente all’elenco di cui all’articolo 2,
comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;
d) valore stimato o preventivato dell’oggetto della trattativa;
e) quantita’ stimata o preventivata dei materiali, con relativa
unita’ di misura, e dei servizi, nonche’ loro classifica di
segretezza;
f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal
destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di
importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di
esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza
e di destinazione in caso di transito;
h) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall’Autorita’
nazionale per la sicurezza e il relativo livello;
i) per operazioni di cui all’articolo 9, comma 5, della legge, a
esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della
precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;
l) estremi del bando della gara cui l’operatore intende
eventualmente partecipare.
8. Tra le operazioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera a),
della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono
l’esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione
da effettuarsi in loco.
9. Quando i Ministri degli affari esteri e della difesa intendono
avvalersi del comitato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della
legge, il relativo parere e’ reso entro quindici giorni dalla data
della richiesta.
10. Durante il periodo di validita’ dell’autorizzazione di cui
all’articolo 10 della legge, l’operatore comunica, con le stesse
modalita’ di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati
nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.
11. Se le variazioni di dati di cui al comma 10 riguardano elementi
essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione
dell’operatore apre un nuovo procedimento. In tal caso, il Ministero
degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le
rispettive competenze, ne informano l’operatore interessato entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta
comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo
procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le
predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono
darne comunicazione all’operatore prima del suddetto termine.
12. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui
all’articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata
dall’operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il
rilascio dell’autorizzazione stessa.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
programmi intergovernativi sottoposti alle procedure previste
dall’articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della
legge.

Art. 8

Domande di autorizzazione

1. La domanda per l’autorizzazione di cui all’articolo 11 della
legge e’ presentata dall’operatore al Ministero degli affari esteri –
UAMA, che provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare
l’autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento
motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di
richiesta di documentazione o notizie integrative da parte
dell’amministrazione ricevente sino all’acquisizione della stessa.
Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui
all’articolo 11, comma 2, della legge:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) tipo di materiali oggetto dell’operazione, con estremi di
riferimento alla lista di cui all’articolo 18 della legge ed
eventualmente all’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della legge
ed alla voce doganale corrispondente;
c) classifica di segretezza del materiale o dell’oggetto
dell’operazione;
d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di
transito;
e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;
f) modalita’ di regolamento finanziario delle prestazioni comprese
nell’operazione;
g) dogane interessate dall’esecuzione, anche frazionata,
dell’operazione;
h) nei casi dubbi, a richiesta dell’operatore, il Ministero degli
affari esteri comunica se accludere il «certificato di importazione»
o il «certificato di uso finale» di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera c), della legge.
2. L’obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia
dell’autorizzazione a trattare o del nulla-osta e’ adempiuto
dall’operatore presentando copia della comunicazione di inizio di
trattative e, ove emanato, del provvedimento che ha posto condizioni
e limitazioni.
3. Quando le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 sono rilasciate
previo parere del comitato, esso e’ reso entro quindici giorni dalla
data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie
esigenze istruttorie dovute alla natura dell’affare, il termine e’
prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una
sola volta.
4. Per l’autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di
effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 14, comma 1, della
legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa domanda, presentata dall’operatore al Ministero degli
affari esteri – UAMA.
5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di
cui all’articolo 11, comma 5-bis, della legge, e’ presentata al
Ministero degli affari esteri – UAMA e inviata per conoscenza, a cura
dell’operatore, al Ministero della difesa – Segretariato generale
della difesa, II Reparto. Il Ministero degli affari esteri provvede,
entro il termine di sessanta giorni, a rilasciare l’autorizzazione
richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il
decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di
documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli
affari esteri sino all’acquisizione della stessa.
6. Nella domanda, redatta secondo le direttive emanate dal
Ministero degli affari esteri, dovranno essere indicati anche i
seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) societa’ estere che partecipano al programma;
c) descrizione del programma;
d) Paesi partecipanti al programma.
7. In caso di rilascio di licenza globale di progetto
l’autorizzazione alle trattative contrattuali di cui all’articolo 7
e’ considerata decaduta dalla data di notifica all’operatore del
provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto.

Art. 9

Domande di autorizzazione
al trasferimento intracomunitario

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione globale di
trasferimento deve indicare:
a) Paese di destinazione comunitario;
b) identificazione del destinatario (autorita’ governativa, ente
pubblico o impresa autorizzata);
c) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di
proprieta’, di brevetto e simili;
d) eventuali impegni per compensazioni industriali;
e) eventuali condizioni e limitazioni al trasferimento dei prodotti
relativamente alla successiva esportazione o all’impiego finale;
f) eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato
per l’esecuzione dell’operazione pattuita;
g) estremi di iscrizione nel registro;
h) tipo di materiali oggetto dell’operazione con estremi di
riferimento alla lista di cui all’articolo 18 della legge ed
eventualmente all’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della legge
e alla voce doganale corrispondente;
i) classifica di segretezza del materiale;
l) soggetti intermediari citati nel contratto;
m) modalita’ di regolamento finanziario;
n) dogane interessate dall’esecuzione, anche frazionata,
dell’operazione;
o) su richiesta del Ministero degli affari esteri, il certificato
di importazione o il certificato di uso finale di cui all’articolo
11, comma 3, lettera c), della legge;
p) estremi e tipologia dell’impegno contrattuale;
q) ammontare degli eventuali compensi di intermediazione;
r) Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali
Paesi, enti, imprese o soggetti di destinazione intermedia o finale.
2. La domanda per il rilascio di una autorizzazione individuale di
trasferimento deve indicare, oltre ai dati di cui al comma 1, anche i
seguenti:
a) valore del contratto;
b) quantita’ dei materiali con relativa unita’ di misura.
3. La domanda per il rilascio della autorizzazione globale e
individuale di trasferimento e’ presentata all’Autorita’ nazionale –
UAMA, e inviata per conoscenza, a cura dell’operatore, al Ministero
della difesa – Segretariato generale della difesa – II Reparto.
L’Autorita’ nazionale – UAMA provvede entro il termine di sessanta
giorni a rilasciare l’autorizzazione richiesta o a comunicare, con
provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta
sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative
da parte dell’Autorita’ nazionale – UAMA sino all’acquisizione della
stessa.

Art. 10

Principi generali per le autorizzazioni
ai trasferimenti intracomunitari

1. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in
Stati terzi di materiali trasferiti dal territorio nazionale con
autorizzazioni di trasferimento intracomunitario e’ richiesto il
consenso dell’Autorita’ nazionale – UAMA.
2. Sono fatte salve le condizioni o limitazioni disposte per il
rilascio di singole autorizzazioni.

Art. 11

Requisiti e condizioni
di utilizzabilita’ delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari sono
rilasciate alle imprese utilizzatrici in possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione nel registro;
b) certificazione, laddove prevista dalla legge;
c) assenza di provvedimenti di sospensione o revoca delle
autorizzazioni di cui all’articolo 15 della legge.
2. E’ fatto obbligo alle imprese utilizzatrici di autorizzazioni ai
trasferimenti intracomunitari di rispettare le seguenti condizioni:
a) informare la controparte estera delle eventuali condizioni e
limitazioni apposte dall’Autorita’ nazionale – UAMA, ivi comprese
quelle relative all’impiego finale o all’esportazione verso Stati
terzi;
b) rispettare le eventuali condizioni e limitazioni, ivi compresi i
vincoli relativi al materiale e alle informazioni classificate;
c) informare l’Autorita’ nazionale – UAMA delle eventuali
variazioni dei destinatari intermedi e finali, intervenute
successivamente al rilascio dell’autorizzazione;
d) fornire, ove previsto, la documentazione di cui all’articolo 20,
comma 1, della legge all’Autorita’ nazionale – UAMA e informarla
dell’eventuale mancato utilizzo dell’autorizzazione rilasciata, nei
termini di validita’ ivi indicati;
e) attenersi, all’atto dell’operazione, al rispetto della tipologia
dei materiali, dei destinatari, dei termini e di tutte le altre
prescrizioni indicate nell’autorizzazione;
f) depositare l’autorizzazione presso l’ufficio doganale
competente.

Art. 12

Certificazione delle imprese

1. Le imprese che intendono richiedere la certificazione ai sensi
dell’articolo 10-sexies della legge devono disporre al momento della
richiesta di un collegamento informatico con l’Autorita’ nazionale –
UAMA secondo le modalita’ stabilite con direttive del Ministero degli
affari esteri.
2. Le imprese che intendono richiedere la certificazione devono
altresi’ avere alle proprie dipendenze, al momento della richiesta,
un dirigente responsabile dell’unita’ competente per i trasferimenti
intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali
d’armamento, della cui attivita’ e’ personalmente responsabile.
3. In attuazione dell’articolo 10-sexies della legge, l’istanza di
certificazione di cui al comma 1 e’ presentata all’Autorita’
nazionale – UAMA e deve indicare:
a) gli estremi di iscrizione nel registro;
b) l’indicazione dell’ufficio informatico responsabile del
collegamento di cui al comma 1;
c) l’indicazione del nominativo del dirigente responsabile
dell’unita’ per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le
esportazioni dei materiali d’armamento di cui al comma 2;
d) la descrizione dell’attivita’ industriale svolta dall’azienda
richiedente, con particolare riferimento alle attivita’ di
integrazione di sistemi o sottosistemi.
All’istanza devono essere allegati:
a) l’atto di nomina del dirigente di cui al comma 2;
b) l’impegno scritto dell’impresa, sottoscritto dal dirigente di
cui al comma 2, ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare
e far rispettare tutte le condizioni relative all’uso finale e
all’esportazione dei componenti o dei prodotti ricevuti;
c) l’impegno scritto dell’impresa, sottoscritto dal dirigente di
cui al comma 2, a fornire, su richiesta dell’Autorita’ nazionale –
UAMA, le informazioni relative agli utilizzatori finali o all’impiego
finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti;
d) la relazione sul programma interno di conformita’ o sul sistema
di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto
nell’impresa, firmata dal rappresentante legale e controfirmata dal
dirigente di cui al comma 2. Nella relazione sono descritte le
risorse umane, tecniche e organizzative impiegate, l’organigramma
della struttura preposta alla gestione delle esportazioni e dei
trasferimenti intracomunitari, le procedure di controllo interno, le
relative procedure di formazione del personale e tutte le altre
disposizioni inerenti le esportazioni e i trasferimenti
intracomunitari di materiali d’armamento.
4. L’Autorita’ nazionale – UAMA effettua le verifiche necessarie ad
accertare la rispondenza degli assetti organizzativi e di
responsabilita’ dell’azienda ai criteri della normativa comunitaria e
ne comunica gli esiti alla Commissione europea, al Parlamento europeo
e agli altri Stati membri dell’Unione europea.
5. L’Autorita’ nazionale – UAMA richiede al Segretariato generale
della difesa – Servizio del registro nazionale delle imprese
l’assenso di cui all’articolo 10-sexies, comma 3, della legge. Il
Segretariato generale della difesa comunica l’assenso nel termine di
quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di
comunicazioni entro tale termine, l’assenso s’intende acquisito.
6. L’Autorita’ nazionale – UAMA, sentito il Segretariato generale
della difesa – Servizio del registro nazionale delle imprese con le
modalita’ di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento
dell’istanza:
a) rilascia l’attestato di certificazione, che deve contenere tutte
le indicazioni di cui all’articolo 10-sexies, comma 4, della legge;
b) rigetta l’istanza con provvedimento motivato;
c) richiede l’integrazione dell’istanza se ritiene la
documentazione incompleta. La richiesta di integrazione sospende il
decorso del termine.
7. Il Ministro degli affari esteri trasmette al Presidente del
Consiglio dei Ministri l’elenco delle imprese nazionali certificate,
ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui
all’articolo 5 della legge.
8. Le imprese certificate e i loro fornitori hanno l’obbligo di
conservare i registri dei trasferimenti e la relativa documentazione
commerciale secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari
esteri.
9. E’ fatto comunque obbligo di comunicare attraverso il
collegamento informatico di cui al comma 1 le informazioni relative
alle singole spedizioni.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-04&atto.codiceRedazionale=13G00058&elenco30giorni=true

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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