T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 305 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

avv. R. Murroni per l’amministrazione resistente.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

a) che l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall’amministrazione regionale è palesemente infondata atteso che ogni questione concernete la legittimità delle statuizioni adottate dalla pubblica amministrazione in ordine alla determinazione dell’an e del quantum degli interventi contributivi in favore di soggetti privati, rientra nella sfera di cognizione del giudice amministrativo, stante la natura provvedimentale della relativa scelta (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 3/8/2010, n. 5142);

b) che la Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una selezione pubblica per la concessione di borse di studio finalizzate ad agevolare la partecipazione di giovani laureati a corsi di alta formazione (Programma Master and Back);

c) che in base alle linee guide del suddetto Programma il previsto voucher era destinato alla copertura parziale delle seguenti voci di spesa:

1) costi di iscrizione, sino ad un massimo di 12.000/00 euro;

2) costi di vitto e alloggio prevedendo l’erogazione di un’indennità forfettaria pari a 1.000/00 euro al mese per l’Italia e 1.200/00 euro al mese per l’estero;

3) costi di viaggio fino ad un massimo di 1.000/00 euro l’anno;

d) che il Comitato di Gestione del Programma Master and Back ha stabilito di rimodulare il voucher relativo ai costi di vitto e alloggio, stabilendo che l’importo massimo (1.000/00 euro per l’Italia, 1.2000/00 per l’estero) sarebbe stato corrisposto per una frequenza mensile del corso di 20 giorni, mentre per presenze inferiori si sarebbe provveduto a proporzionali riduzioni;

e) che la configurazione della suddetta voce di costo come "indennità forfettaria" vale soltanto ad escludere l’obbligo di rendicontazione delle spese (punto 2.7.6.), ma non implica anche che la stessa non possa essere parametrata alla presenza mensile presso la sede del corso;

f) che le linee guida del programma sono chiare nel prevedere che:

f1) il contributo è finalizzato alla copertura parziale delle spese (punto 2.7.1.);

f2) gli importi delle varie voci di spesa costituiscono soltanto dei "massimali" (punto 2.7.1.)

f3) la voce costi per vitto e alloggio è collegata alla "frequenza mensile del beneficiario" (punto 2.7.6.);

g) che ciò giustifica ampiamente sia in termini generali la decisone del Comitato di Gestione del programma Master and Back di rimodulare il voucher, sia, nello specifico, quella di decurtare il contributo spettante all’odierno istante, considerato che la sua frequenza mensile ha durata inferiore ai venti giorni;

h) che nessuna rilevanza può assumere ai fini di causa la qualificazione del master frequentato dal ricorrente come corso di studio "full time", atteso che ai fini della quantificazione del voucher da attribuire, deve aversi riguardo, giusta quanto sopra esposto, unicamente alle effettive giornate di frequenza;

i) che l’impugnata rideterminazione del voucher non mostra la dedotta contraddittorietà con gli obiettivi del Programma Master and Back, atteso che la finalità di quest’ultimo è quella di fornire ai beneficiari un’agevolazione soltanto parziale e non totale per la frequenza di corsi di alta formazione;

l) che, contrariamente a quanto l’odierno istante ritiene, è contrario alle disposizioni delle linee guida del Programma Master and Back utilizzare il contributo ottenuto per una voce di costo per la copertura anche parziale di spese relative ad altre voci;

m) che non è ravvisabile né alcun affidamento tutelabile in capo al ricorrente, né alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell’amministrazione regionale, tenuto conto che la scelta compiuta dal Comitato di Gestione del Master and Back, nel rimodulare il voucher per i costi di vitto e alloggio, risulta del tutto coerente con lo spirito delle sopra citate linee guida, né queste imponevano l’interpretazione prospettata in ricorso;

n) che in definitiva il gravame non merita accoglimento;

o) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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