Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-04-2010) 01-07-2010, n. 24746

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.6.2008 la Corte di appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 14.2.2005 con la quale il L. ed il V. venivano condannati il L. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa e il V. alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, il solo V.M. per i reati di ricettazione e riciclaggio e il L. per il reato di ricettazione. Si dichiarava non doversi procedere per il reato di contrabbando e di falso ascritto al V. per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e il V. veniva assolto dal reato di ricettazione di un autocarro (capo g) per la quale si riteneva la responsabilità del coimputato. Nel corso di un servizio per la prevenzione del contrabbando agenti della G.D.F. avvistavano 3 furgoni palesemente carichi di sigarette di contrabbando e dopo un inseguimento i mezzi furono bloccati, ma gli autisti riuscivano a dileguarsi. Venivano rinvenuti 1.710 chili di sigarette di contrabbando. I due Fiat Ducato, l’uno di colore bianco e l’altro turchese, muniti della stessa targa avevano al loro interno anche lo stesso documento di proprietà intestato a V.M. e contrassegni di assicurazione della stessa compagnia. Nell’abitacolo del Ford Transit veniva rinvenuto il foglio complementare intestato all’imputato L..

Sul Fiat Ducato di color bianco si accertavano era apposta una targa contraffatta e era stata effettuata la ribattitura del numero di telaio e a bordo vi era una copia fotostatica del medesimo certificato di proprietà rinvenuto sull’altro furgone. Dagli accertamenti al PRA emergeva che il V. era proprietario di 54 veicoli e il L. di 12. Ulteriori operazioni di "taroccamento" sul Fiat Ducato bianco venivano accertate ( pag. 5 della sentenza) e, circa il Ford Transit, che il L. aveva dichiarato di aver ceduto al V. (che però asseriva di non conoscere il L.) come da scrittura privata una perizia grafica escludeva che le firme appartenessero ai due imputati. I giudici di merito ritenevano che le operazioni di contrabbando non potessero non essere ascritte a chi risultava in possesso dei mezzi con cui le sigarette venivano trasportate (ma il reato come detto veniva dichiarato prescritto) e ritenevano la responsabilità del V. in ordine alla ricettazione delle polizze di assicurazione ed al riciclaggio della vettura tg. (OMISSIS) alla luce degli accertamenti prima ricordati.

Ricorre il V. che deduce la carenza di motivazione del provvedimento impugnato: mancava la prova circa il possesso da parte dell’imputato dell’autocarro. Era del tutto inammissibile utilizzare ai fini di contrabbando un autocarro lecitamente e formalmente intestato al ricorrente, effettuare la fotocopia del mezzo lecito e lasciarla nel mezzo di provenienza illecita.

Le dichiarazioni di un teste, il sig. G.S., dimostravano che il ricorrente era solo un prestanome e non l’autore dei reati.

Ricorre il L. che deduce la carenza di motivazione del provvedimento impugnato non avendo la sentenza indicato gli elementi a carico del ricorrente.

Motivi della decisione

I ricorsi, stante la loro manifesta infondatezza vanno dichiarati inammissibili.

Circa il ricorso del L. il motivo è totalmente generico e si limita ad imputare alla sentenza di non avere addotto alcuna giustificazione in ordine alla confermata condanna, il che è falso avendo la Corte a pag. 10, 11 e 12 attentamente esaminato gli elementi a carico del ricorrente, in primis la disponibilità di uno dei mezzi sui quali furono trovate le sigarette e la inattendibilità della tesi difensiva del L., smentita dalla perizia grafica effettuata. Su tali elementi il ricorrente non sviluppa alcuna censura; la motivazione appare peraltro congrua e logicamente coerente.

Circa il ricorso del V. la Corte ha ampiamente ricostruito le operazioni di taroccamento compiute sull’autocarro Fiat Ducato in modo da farlo scambiare per altro veicolo da questi legittimamente acquistato. La motivazione appare congrua e logicamente coerente e va rimarcato per contro come il V. non abbia mai fornito una spiegazione dell’accaduto e del rinvenimento di vetture a lui riportabili (con documenti sempre riconducigli all’imputato) con le sigarette di contrabbando a bordo. Il fatto, non contestato, che l’imputato risulti proprietario di ben 54 veicoli non porta di certo ad escludere la responsabilità del ricorrente per attribuirla invece a qualche fantomatico "organizzatore" del traffico, posto che non è emerso alcun elemento in tal senso.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ciascuno ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *