T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 07-04-2011, n. 860 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, in servizio presso la nave della Marina Militare Sirio, con istanza del 4/9/2008 ha chiesto all’Ufficio Personale della Marina Militare, la concessione dei benefici di cui all’art.33, comma 5, della L. n. 104/1992 al fine di poter assistere la propria madre affetta da schizofrenie paranoiche, oltre che da grave deficit dell’autonomia nelle attività di base e strumentali.

Corredava la domanda con la documentazione necessaria richiesta dalla legge, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà con le quali ha attestato di essere, da sempre,convivente con la propria madre abbisognevole di cura ed assistenza e di aver diritto, in forza alla L. n. 104/1992, artt. 19 e 20, al trasferimento da Augusta a Catania.

L’Ufficio del Personale della Marina con provvedimento dell’ 8/4/2009 determinava di non concedere il beneficio invocato in quanto, nella fattispecie, " non sussistono i fondamentali requisiti richiesti dall’art.20 della L. n. 53/2000 relativi alla coesistenza della esclusività e della continuità dell’assistenza in atto. Infatti risultano nella medesima sede e/o in zone limitrofe in cui è residente /domiciliato il soggetto disabile altro parente/affine (figlia, sorella, nipote) in grado di fornire il contributo necessario all’assistenza;

la rilevanza del servizio prestato dal militare richiedente a favore dell’Amministrazione Militare assume almeno pari dignità, rispetto all’attività di varia natura di altri parenti entro il terzo grado, i quali, ancorché in servizio nella sede di residenza del familiare abbisognevole di assistenza, proprio con riferimento ai propri impegni dichiara di non poter fornire l’assistenza stessa".

Con il ricorso in epigrafe il sig. C.A. propone avverso il predetto provvedimento di diniego un motivo di gravame con cui formula le seguenti censure:

Violazione di legge sotto il profilo della violazione dell’art.33, comma5°, della L. n. 104/1992, correlato agli artt. 19 e 20 della L.n. 53/2000; eccesso di potere per aver omesso di decidere in modo specifico sul caso sottoposto al suo esame; travisamento dei fatti; eccesso di potere per illogicità manifesta.

L’Amministrazione sarebbe incorsa in travisamento dei fatti asserendo che il ricorrente non avrebbe convissuto con la propria madre svantaggiata, non tenendo conto, quindi, del dato reale costituito dal fatto che esso ha sempre accudito la madre con cui conviveva da sempre e,quindi, la domanda di trasferimento alla sede di servizio di Catania è fondata sulla necessità di continuare l’assistenza sempre prestata.

Nel rigettare l’istanza di cui in causa l’Amministrazione non avrebbe fornito alcuna prova di una negativa incidenza sull’efficienza del servizio prestato dal ricorrente.

La fattispecie all’esame del Collegio rientrerebbe nell’ipotesi prevista dall’art. 33 della L. n. 104/1992, esonerando l’interessato da ogni ulteriore dimostrazione sulla sussistenza dei requisiti previsti con la modifica introdotta con la L. n. 53/2000 relativa all’esclusività della assistenza che, peraltro, nella fattispecie sussisterebbe avuto riguardo alla circostanza che tutti i parenti ed affini della signora inferma da assistere sarebbero o, a loro volta, portatori di patologie o impegnati in attività familiari e lavorative incompatibili con l’assistenza alla madre del ricorrente. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, allegando alla memoria difensiva una dettagliata documentazione.

Alla pubblica udienza del 9/3/2011 il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

Alla luce del quadro fattuale emergente dalle allegazioni documentali dell’Amministrazione intimata i motivi di ricorso non si appalesano passibili di positiva definizione.

Invero, dopo l’abolizione, ad opera dell’art. 20, l. 8 marzo 2000 n. 53, del requisito della convivenza del familiare lavoratore con il disabile da assistere, secondo la giurisprudenza quasi unanime, dal cui orientamento il Collegio non ritiene di doversi discostare, è necessario che l’Amministrazione pubblica valuti ancor più rigorosamente l’esistenza degli altri requisiti richiesti, ovvero che sia dimostrata l’assistenza continua in atto del lavoratore che propone domanda di trasferimento in favore del disabile e la mancanza di altri familiari pure non conviventi ma residenti nel medesimo Comune, od in comuni vicini o conurbati con quello, oggettivamente impossibilitati a prestare assistenza, considerato anche che la lontananza, spaziale e/o temporale, tra la sede di servizio del lavoratore e quella di residenza del familiare disabile osta all’effettuazione di un’efficace prestazione assistenziale di natura continuativa ed esclusiva e preclude l’accoglimento dell’istanza di trasferimento(vedasi tra le altre Consiglio Stato, sez. IV, 09 ottobre 2010, n. 7381).

Nella fattispecie il ricorrente ha indicato i nominativi di taluni congiunti che pur abitando nello stesso comune della di lui madre disabile non sarebbero in grado di contribuire alla assistenza della stessa, assumendo, pertanto, di essere l’unico soggetto che può prestare assistenza alla propria madre.

Ma l’inidoneità oggettiva di essi non risulta da tali atti dimostrata con riferimento a tutti i soggetti interessati.

Per ragioni di economia processuale si esaminano soltanto alcune delle situazioni dei familiari della signora affetta da patologia invalidante che secondo l’assunto del ricorrente non sarebbero in grado, in assoluto, od idonei per ragioni soggettive, a concorrere all’assistenza del soggetto disabile.

Il ricorrente assume che la di lui sorella signora C.C. (nata nel 1975) pur risiedendo vicino alla madre non sarebbe disponibile ad assistere la propria madre in ragione di dissapori familiari.

La signora R.S. (classe 1965) residente a pochi minuti di auto dalla zia malata dichiara di non poter concorrere all’assistenza della stessa.

La signora R.A. (classe 1968) nipote dell’invalida residente a circa otto chilometri dalla invalida dichiara di non potere contribuire all’assistenza in quanto madre di una bambina (di età non specificata) ed impiegata.

La nipote R.A. residente in San Giovanni La Punta, distante chilometri sei dalla residenza della anziana invalida, dichiara di non poter contribuire all’assistenza della madre del ricorrente in quanto insegnante e madre di una bambina di età non precisata.

Ad avviso del Collegio non si può dare rilievo alla indisponibilità soggettiva per impegni lavorativi o familiari dichiarati (peraltro solo talvolta genericamente come nel caso di mancata indicazione dell’età delle figlie dalle due nipoti) dagli altri soggetti considerati dall’articolo 33, comma 3.

Ed invero, in genere, chi svolge una normale attività lavorativa ed ha normali impegni familiari gode di margini di tempo libero tali da consentirgli – beninteso alternandosi con gli altri parenti che si trovano in analoghe condizioni – di sopperire ai doveri di solidarietà sociale e mutua assistenza che incombono sui soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità, quanto meno qualora (anche se non conviventi con il disabile) residenti in zone non distanti.

Né può darsi rilevanza decisiva ai rapporti non ottimali che intercorrono tra la disabile e la di lei figlia, tenuto conto dell’esigenza prioritaria di garantire la funzionalità delle attività e la realizzazione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione alle cui dipendenze presta servizio il richiedente, che non possono essere considerate cedevoli o sub valenti rispetto alle pur comprensibili esigenze degli altri parenti, specie se figli del soggetto invalido.

Quanto precisato porta ad escludere, ad un tempo, che vi sia un vizio procedimentale di carenza di istruzione o di omessa considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente, e che la motivazione del diniego sia inadeguata.

La concessione del beneficio in questione presuppone in sostanza l’inesistenza di altri parenti o affini stretti che siano in grado di prestare l’assistenza, oppure, esistendo tali familiari e specialmente altri figli, presuppone l’impossibilità che essi, a causa di impedimenti oggettivi vi possano adempiere.

Alla luce dell’esposta configurazione del presupposto dell’esclusività dell’assistenza, non sembra dubbio che, nel caso in esame, l’inidoneità in concreto (quanto meno) della maggior parte dei soggetti indicati nel provvedimento, non sia stata dimostrata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, che ritiene irrilevante l’indisponibilità degli altri parenti o affini a prestare assistenza motivata da generici impegni di lavoro o studio" (CGARS n. 403/2007; Cds. Sez. IV, 15.2.2010 n. 825) e afferma che il requisito dell’esclusività dell’assistenza, necessario per l’applicazione del beneficio di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 e s.m.i., può ritenersi integrato solo se l’istante comprova l’inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi dell’assistenza del disabile attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo idonei a giustificare l’indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un’effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.

Non può non rilevarsi, a tal proposito, che, come detto, dai documenti presentati dal medesimo ricorrente risulta che nel luogo di residenza della madre, tra gli altri, si trova anche la sorella del ricorrente e figlia dell’invalida di cui nulla si deduce in ricorso se non asseriti dissapori con l’assistita.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto per infondatezza.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento di Euro mille, oltre IVA, CPA e spese generali in favore dell’Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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