Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 12-04-2011, n. 14565 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. All’esito di udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei confronti di S.M. per il delitto di cui all’art. 570 c.p., il giudice per le indagini preliminari invitava il pubblico ministero a formulare imputazione in ordine ai reati previsti dagli artt. 388 e 570 c.p..

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione il pubblico ministero, deducendone l’abnormità per essere stata ordinata la formulazione d’imputazione per reato (art. 388 c.p.) diverso da quello che aveva formato oggetto d’iscrizione nell’apposto registro delle notizie di reato.

3. Il Collegio non ravvisa alcun profilo di abnormità nell’ordinanza impugnata, rientrando il provvedimento adottato nei poteri del g.i.p. di esaminare la notitia criminis e di rilevarne ogni possibile qualificazione giuridica anche in dissenso da quanto ritenuto dal pubblico ministero. Una volta formulata la richiesta di archiviazione, il thema decidendum non è vincolato dalla qualificazione dei fatti operata dall’organo d’accusa, ma si estende a tutte le risultanze processuali, da cui il giudice può ben trarre elementi per disporre la formulazione in ordine a ulteriori fatti di reato (cfr. Cass. S.U. n. 22909/2005, Minervini).

4. Esclusa l’abnormità del provvedimento, contro cui è prevista alcuna impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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