Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14548

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 24.2.2000 l’ATI Petruzzelli Umberto e società Pascale Cave e Costruzioni convenne innanzi al Tribunale di Lagonegro la Comunità Montana Alto Sinni prospettando l’illegittimità della sua esclusione dalla gara per l’aggiudicazione dell’appalto di costruzione della strada (OMISSIS) (esclusione indebita per la supposta assenza tra gli atti della polizza fidejussoria) e quindi chiedendo il risarcimento dei danni, indicati in L. 480 milioni.

Costituitasi la convenuta Comunità Montana, il Tribunale con sentenza 29.1.2002 respinse la domanda sull’assunto che non fosse stata provata la domanda nei suoi presupposti.

La sentenza venne appellata dall’ATI Petruzzelli e società Pascale e, costituitasi l’appellata Comunità, la Corte di Potenza con sentenza 17.5.2007 rigettò l’impugnazione affermando, dopo ampio richiamo dei principii posti dalla giurisprudenza di legittimità sull’illecito aquiliano commesso dalla P.A.:

– che difettava ab origine la prova della presenza, nella busta contenente l’offerta di gara, della polizza fidejussoria, solo dopò la prova di tale presenza potendosi predicare la culpa in vigilando da parte della P.A.;

– che neanche nella sentenza di archiviazione del GIP poteva essere scorta l’affermazione di una qualche responsabilità della P.A., ivi essendosi solo escluso che sussistesse in capo all’ATI una responsabilità per sottrazione o distruzione della polizza in questione.

– la prova del fatto storico della presenza agli atti della polizza avrebbe poi avuto bisogno della contestazione attraverso querela di falso del verbale di gara 2.9.1997 nella parte in cui attestava l’assenza agli atti della polizza stessa, prova affatto mancante non avendo ATI proposto la querela.

Per la cassazione di tale sentenza la predetta ATI ha proposto ricorso con atto del 27.7.2007 affidato a tre motivi (il primo denunziante la falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., il secondo lamentante la indebita ricostruzione del verbale in termini di attestazione della assenza della polizza in atti, il terzo lamentante la errata esclusione della riconduzione della vicenda all’art. 2043 c.c.). La Comunità Montana ha eccepito nel controricorso 19.10.2007 la assenza di quesiti di diritto.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza nell’atto del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Che tal requisito sia applicabile, con riguardo alla impugnata sentenza 17.5.2007 e pur in sede di decisione di legittimità da assumere dopo l’abrogazione della menzionata disposizione, è dato indiscutibile alla luce del principio posto dalle recenti pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010): Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 47) tale norma è da ritenersi ancora applicabile.

Le spese del giudizio si regolano in dispositivo secondo la soccombenza, non scorgendosi alcuna possibilità di applicare la sanzione invocata dal requirente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ATI a corrispondere alla Comunità Montana le spese del giudizio determinate in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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