Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14547 Diritti della personalità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Trattasi di ricorso proposto da D.L.S. avverso la sentenza depositata il 27 marzo 2008 dal Tribunale di Nola, reiettiva del ricorso da essa proposto avverso (per quanto oggi ancora interessa) la Banca Popolare di Novara, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152. Il giudice del merito ha ritenuto priva di fondamento la pretesa risarcitoria fatta valere sull’assunto che la Banca avrebbe violato le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali allorchè aveva comunicato al di lei padre la sofferenza del conto corrente da essa intrattenuto presso la Banca, perchè – pur avendo essa ricorrente ed il proprio padre, avallante, rilasciato un vaglia cambiario alla Banca a garanzia della restituzione di un prestito personale della D.L., per lo smobilizzo di qualsiasi credito che, in qualsiasi momento la Banca vantasse verso la stessa – ciò autorizzava la Banca stessa a far valere la cambiale, ma non a comunicare (al padre avallante) le movimentazioni del proprio conto corrente.

E ciò ad avviso del Tribunale perchè le comunicazioni inviate dalla Banca all’avallante, con le quali si comunicava la disdetta già comunicata alla D.L. da tutti i rapporti in essere con la Banca e il saldo debitore residuale sul conto corrente costituiscono il necessario presupposto per far valere verso il genitore la garanzia personale sul debito della figlia.

Avverso detto ricorso la D.L. proponeva ricorso per cassazione affida due motivi di ricorso. Resisteva, con controricorso, la Banca intimata. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, deducendosi violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 7 e 11, si assume che la violazione delle norme sul trattamento dei dati personali da parte degli Istituti di credito discendono direttamente dalla comunicazione a soggetti estranei al rapporto di conto corrente delle informazioni sullo stato del conto, in assenza di ogni manifestazione di consenso da parte della titolare del conto, potendo la Banca agire verso l’avallante senza comunicargli le movimentazioni del conto.

Con il secondo motivo, deducendosi vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, si contesta che, dalla dicitura apposta sul vaglia cambiario potesse dedursi che la Banca era legittimata a comunicare all’avallante i dati attinenti al rapporto di conto corrente della garantita, avendo essa banca il potere di azionare comunque il vaglia offerto in garanzia.

Il ricorso è inammissibile per la mancata formulazione dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie processuale) in relazione ai motivi fondati sul vizio di violazione di legge. Ma anche per la doglianza di vizio di motivazione, il ricorso è ugualmente privo dei requisiti formali di cui al citato art. 366 bis, sulla base dell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sent. 18 giugno 2008 n. 16528) alla cui stregua la censura mossa alla sentenza oggetto di ricorso per vizio di motivazione "deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificatamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità".

Alla reiezione del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese liquidate come da dispositivo, alla controparte.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.770,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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