T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 07-04-2011, n. 832 Aeronautica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, sottoufficiale dell’Aereonautica Militare di stanza presso il 34° G.R.A.M. di Siracusa, impugna la scheda valutativa meglio descritta in epigrafe, con la quale ha riportato il giudizio complessivo di "superiore alla media", a fronte del giudizio di "eccellente" riportato nelle precedenti valutazioni.

A sostegno del ricorso vengono addotte le censure di: carenza di motivazione ed illogicità manifesta; eccesso di potere per contraddizione tra il giudizio espresso e la qualifica assegnata.

Sostiene il ricorrente che vi sia contraddizione tra la qualifica di "superiore alla media" riportata con la scheda valutativa impugnata e il giudizio complessivo finale, con quale è stato riconosciuto al maresciallo D.M. che " la sua vasta e diversificata preparazione professionale garantisce la sicura ed affidabile capacità di raggiungere gli obiettivi". E’ stato riconosciuto altresì che il ricorrente ha sempre assolto scrupolosamente i compiti affidatigli con impegno e solerzia. In presenza di tali lusinghieri giudizi, l’Amministrazione avrebbe omesso di motivare il repentino mutamento di giudizio rispetto alle valutazioni dei periodi precedenti impedendo così di rendere verificabile la correttezza dell’iter logico seguito.

L’Amministrazione intimata costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando una analitica relazione dell’Amministrazione datata 12.2.2010.

Alla camera di consiglio del 17 marzo 2010 è stata rigettata la proposta domanda cautelare.

Alla Pubblica Udienza del 23 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Dall’esame della scheda valutativa, qui contestata nella parte in cui con la stessa è stato espresso il sintetico giudizio di "superiore alla media", si ricava che il ricorrente ha conseguito (con riferimento a ciascuna voce analitica afferente le qualità fisiche morali e di carattere, le qualità intellettuali e culturali e le qualità professionali) giudizi, espressi mediante l’apposizione di una crocesegno, corrispondenti, nella maggior parte delle voci richiamate, ad una buona valutazione e in quattro casi, sui ventisette prefigurati nella scheda in parola, corrispondenti ad una valutazione eccellente.

Il giudizio complessivo espresso, nel caso di specie dal compilatore e da entrambi i revisori in maniera sintetica, trova quindi, una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità, fisiche, morali, professionali culturali e specifiche (cfr. Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2559).

Non appare pertanto incongruo il giudizio finale espresso, rapportato alle valutazioni analitiche formulate dal compilatore e dai due revisori in cui pur facendo riferimento alle qualità complessive molto buone e pur riconoscendo il buon rendimento e la capacità di conseguire gli obiettivi assegnatigli, si attribuisce al ricorrente la valutazione di "superiore alla media" e non quella di "eccellente"; per il conseguimento della quale il militare avrebbe dovuto conseguire il più alto grado di giudizio positivo rapportato ad ogni singola voce di valutazione.

Trattandosi nel caso in esame di apprezzamenti qualitativi sull’esercizio dell’attività svolta dal militare che toccano il merito dell’azione amministrativa, essi sono censurabili solo entro i ristretti limiti dell’abnormità, della discriminazione o del travisamento dei presupposti di fatto (in termini C. stato. Sez. IV, sent. n. 1065 del 18/12/2011); limiti che non sono stati varcati dal provvedimento all’esame supportato – come già precisato – da adeguata valutazione delle singole voci di giudizio che hanno determinato il lusinghiero giudizio di "superiore alla media" anche se non quello ambito di "eccellente".

Rileva ulteriormente il Collegio che in sede di compilazione della scheda valutativa dei militari, solo qualora vi sia divergenza di giudizio nella fase della revisione è richiesta una motivazione puntuale, ma ciò quando il dissenso dal compilatore cada su voci specifiche, e non anche quando riguardi la qualifica finale, che esprime comunque un autonomo giudizio di valore, come tale insindacabile, salvo che risulti palesemente abnorme (cfr. Cons. St., sez. IV, 21/04/2009 n. 2423; sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2559; sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5897; sez. IV, 5 maggio 1987, n. 271).

Conclusivamente, rilevata la infondatezza delle censure addotte, il ricorso va rigettato.

Data la natura della controversia, le spese del giudizio possono andare interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *