Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 12-04-2011, n. 14546 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I fratelli E. ed Ga.El. ricorrono per cassazione avverso la sopra indicata decisione della Corte d’appello di Firenze, confermativa della sentenza con cui, in data 4 dicembre 2006, il Tribunale di Livorno inflisse la pena della reclusione e della multa ai due imputati per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (reati continuati di detenzione e commercio di cocaina, commessi in (OMISSIS)).

2. Ga.Er. deduce violazione dell’art. 649 c.p.p. e si duole della violazione del divieto di bis in idem con riferimento alla sentenza n. 1153/04 emessa dal tribunale di Livorno.

3. G.E. deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. 4. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

4.1. Ga.Er. fonda la sua doglianza su una valutazione di fatto diversa da quella assunta a base della pronuncia della Corte d’appello: il suo assunto non può essere preso in esame in questa sede di legittimità, in presenza di un’adeguata motivazione, giuridicamente corretta, logicamente plausibile e priva di contraddizioni.

4.2. Assolutamente generico – e perciò in contrasto con le esigenze di specificità di cui agli artt. 581 e 191 c.p.p. – è il ricorso di G.E., il quale lamenta che la Corte non ha fatto buon governo dei principi dettati in tema di chiamata in correità. 5. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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