T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 665 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tenente Colonnello Commissario (SPE) dottor D.D. ha impugnato avanti questo Tribunale amministrativo regionale gli atti in epigrafe con i quali non gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate e sofferte dal medesimo esponente, come elencate nel decreto deln. 289/DN del Ministero della Difesa e nella deliberazione del Comitato di verifica per le Cause di Servizio n. 8546/2005 del 17 ottobre 2006.

Sostiene il ricorrente che l’attività di servizio con frequenti collaudi e sopralluoghi in Italia e all’estero, la squilibrata ed irregolare alimentazione, le particolari situazioni ambientali (unitamente alle talora critiche condizioni di lavoro) avrebbero determinato l’insorgenza delle infermità e che, conseguentemente le determinazioni assunte dall’Amministrazione sarebbero illegittime.

Sono stati proposti i seguenti motivi di doglianza:

1- Violazione di legge. Inosservanza degli artt. 6, 11, 12 e 14 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

Nel Comitato di Verifica sarebbe mancato l’apporto della professionalità di specialista in medicina legale e delle assicurazioni; la trattazione della pratica è intervenuta in periodo superiore ai dodici mesi assegnati dall’art. 11 su citato.

2- Eccesso di potere per omessa ed insufficiente motivazione. Illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione.

Il Comitato di Verifica ha errato nell’escludere la dipendenza peraltro riconosciuta dalle Commissioni mediche ospedaliere di Roma e di Palermo.

Si è costituita l’Amministrazione della Difesa contestando in toto le avverse deduzioni e concludendo per la reiezione del gravame.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo l’interessato afferma che nella Commissione sarebbe mancata la professionalità del medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, mentre risulta per tabulas che il relatore ed estensore del parere è stata la dottoressa N.M. Medico Capo della Polizia di Stato e per questo legittimata all’espletamento dei compiti di medico legale.

Ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 ai medici della Polizia di stato sono conferiti compiti specifici di medicina legale e di partecipazione ad organi collegiali specializzati in tal senso.

Sempre nel primo mezzo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 10, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, per essere stato adottato il parere del Comitato di verifica oltre il termine di dodici mesi ivi indicato per le pratiche pendenti.

Per respingere la doglianza basta rilevare che nessuna sanzione è prevista per il mancato rispetto del termine così che lo stesso deve ritenersi ordinatorio a tutti gli effetti.

Conclusioni analoghe possono svolgersi per l’asserita violazione dell’articolo 14 del medesimo d. lgs n. 461 del 2001, atteso che, anche in questo manca, si tratta di termine ordinatorio.

Quanto alla questione di merito, sollevata con il secondo motivo, circa l’illegittima prevalenza del parere del Comitato di Verifica sulle valutazioni espresse dalle CC. MM. OO.

Nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell’equo indennizzo la funzione assegnata al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie è diversa da quella attribuita alle Commissioni mediche ospedaliere e non si configura come mera revisione del precedente giudizio sanitario da esse reso, fondandosi su ulteriori profili di complessiva valutazione tecnicoamministrativa, così che al Comitato, quando disattende il precedente giudizio, incombe non tanto uno specifico e diffuso onere motivazionale, quanto, più semplicemente, l’obbligo di articolare il proprio parere su una concreta considerazione delle risultanze istruttorie e diagnostiche già scrutinate dalla Commissione (C.d.S., V, 28 maggio 2010, n. 3411).

Nel caso di specie ciò è avvenuto con argomentazioni tecnico- sanitarie idonee a reggere adeguatamente l’affermazione della carenza del nesso di causalità tra le infermità contratte e il servizio prestato dal ricorrente.

Sussistono motivi per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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