Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 12-04-2011, n. 14545 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la decisione impugnata la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, il 29 maggio 2007, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Benevento condannò C. N. alla pena di due anni e tre mesi di reclusione ed Euro 2.500 di multa per illecita detenzione presso la sua abitazione di circa 39 grammi di marijuana ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) e di armi e munizioni varie.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, che deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e):

a) violazione dell’art. 350 c.p.p., comma 7 per inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato in data 24 ottobre 2006;

b) violazione dell’art. 420-ter c.p.p. per mancato rinvio dell’udienza sul dedotto impedimento del difensore;

c) violazione e inosservanza dell’art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; d) vizio di motivazione della sentenza, anche in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. I primi due motivi sono inammissibili.

3.1. A prescindere dalla constatazione che nessuna utilizzazione da parte della Corte d’appello è stata fatta delle dichiarazioni spontanee rese dal C., va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che l’art. 350 c.p.p., comma 7, ne preclude l’utilizzazione nella sola sede dibattimentale (Cass. n. 18064/2010, Avietti e n. 40050/2008, Ponte).

3.2. Pacifica è anche la giurisprudenza in ordine all’impedimento a comparire del difensore, previsto dall’art. 420-ter cod. proc. pen., in relazione all’udienza preliminare: tale disciplina è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, ai sensi dell’art. 441 cod. proc. pen., ma non anche nel giudizio camerale di appello (Cass. Sez. U, n. 31461/2006, Passamani; n. 36623 /2010, Borra; n. 14396/2009, Leoni).

3.3. Fondati sono, invece, gli altri due motivi, con cui il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) e l’omessa considerazione, ex art. 192 c.p.p., della documentazione relativa allo stato di tossicodipendenza e l’errata valutazione degli elementi probatori, con relativo vizio di motivazione.

Questa Corte ha più volte affermato che il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a), come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha in concreto utilizzato soltanto il dato ponderale della sostanza per inferirne che i circa 39 grammi di marijuana esorbitano dai limiti di "riserva per circa due o tre giorni".

Al di là dell’opinabilità di tale concetto di "riserva", forse di una qualche utilità per prognosi in materia di cocaina ed eroina, ma non per sostanza cd. legge, osserva il Collegio che, in mancanza di determinazione del principio attivo della sostanza stupefacente, è azzardata ogni previsione della quantità necessaria per una "ragionevole" riserva, cosicchè la valutazione deve fondarsi su elementi ulteriori rispetto alla mera detenzione di una certa quantità di sostanza stupefacente.

4. La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente al tale reato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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