Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 12-04-2011, n. 14613 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 22-24 settembre 2010, emesso all’esito di udienza in contraddicono delle parti, ha confermato il proprio provvedimento di sospensione dell’ordine di esecuzione n. 1454/10, adottato il 13 agosto 2010 nei confronti di C.R., condannato alla pena di anni uno e mesi quattro anni di reclusione per violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti, ritenendo che nei confronti dello stesso, persona tossicodipendente, fosse in corso un programma di recupero ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, comma 2, e succ. mod., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso, in data 27 settembre 2010, sulla base di tre motivi.

2.1 Errata applicazione di legge spettando al Tribunale di sorveglianza e non al Giudice dell’esecuzione la competenza a sospendere l’esecuzione di pene detentive, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 90 e 91, come modificati dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, donde l’incompetenza funzionale del giudice emittente.

2.2 Violazione dell’art. 666 c.p.p. per avere il Giudice dell’esecuzione provveduto senza previa fissazione di udienza e omettendo il tempestivo avviso al Pubblico Ministero come previsto dall’art. 666 c.p.p..

2.3 Inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, come modificato dalla L. n. 49 del 2006 cit., che postula il rigoroso accertamento della dipendenza da bevande alcooliche o sostanze stupefacenti per l’applicazione delle norme intese a favorire l’avvio o la prosecuzione del programma terapeutico da parte delle persone condannate, al fine di evitare abili strumentalizzazioni elusive dell’esecuzione delle pene, mentre, nel caso in esame, tale accertamento oggettivo sarebbe mancato, risultando soltanto il pregresso uso di droghe, ma non lo stato di tossicodipendenza sulla base di controlli clinici e di laboratorio, che non erano stati eseguiti in violazione anche del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 113.

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio, per difetto assoluto di competenza del Giudice dell’esecuzione e, in subordine, l’annullamento con rinvio per nuovo esame, nel rispetto del principio di diritto secondo cui la tossicodipendenza deve essere dimostrata dall’istante o, comunque, accertata anche d’ufficio nelle forme e con i contenuti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 91 e 113 e succ. mod..

3. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 25 novembre 2010, ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo che lo stato di tossicodipendenza del condannato risulterebbe provato, seppure in via indiretta.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

4.1. Va premesso che si verte in tema di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, nel caso di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, e successive modificazioni, avendo il condannato, nella dichiarata condizione di tossicodipendente, presentato domanda di affidamento in prova in casi particolari prima dell’inizio di esecuzione della pena.

Il rigetto da parte del Pubblico Ministero dell’istanza di sospensione dell’esecuzione è stato legittimamente impugnato con ricorso al competente Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 1, in conformità di autorevole arresto giurisprudenziale di questa Corte, a sezioni unite, secondo il quale "in tema di benefici penitenziari, il provvedimento con il quale il pubblico ministero, a seguito di richiesta di affidamento c.d. "terapeutico" presentata da condannato tossicodipendente o alcooldipendente, abbia negato la sospensione dell’esecuzione della pena, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione e contro di esso può essere proposto esclusivamente incidente davanti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p." (Sez. U, n. 29025 del 27/06/2001, dep. 17/07/2001, Rv.

219227).

Compete, quindi, al Giudice dell’esecuzione di conoscere, su richiesta dell’interessato, il diniego del Pubblico Ministero di sospendere l’esecuzione della pena, non ancora iniziata, nei casi previsti dall’art. 656 c.p.p., comma 5, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 90 e 94 in materia di stupefacenti e successive modificazioni; mentre appartiene all’esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza la decisione, in via definitiva, sulle predette misure alternative e al Magistrato di sorveglianza l’applicazione provvisoria di esse, con interruzione dello stato di detenzione ma continuazione dell’esecuzione in regime alternativo, nel caso in cui le medesime misure siano richieste dopo l’inizio dell’esecuzione della pena a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, comma 4, che richiama espressamente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, Ord. Pen., e ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 2, come sostituiti, rispettivamente, dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 octies, comma 1, lett. d), e art. 4 undedes, comma 1, lett. b), di conversione del D.L. n. 272 del 2005, cit.

Ne discende la manifesta infondatezza dell’eccepita incompetenza funzionale del Giudice dell’esecuzione.

4.2. Gli altri motivi di ricorso coi quali si denuncia la violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 3, per avere il Giudice dell’esecuzione provveduto de plano, e l’inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91, comma 2, per mancato rigoroso accertamento dello stato di tossicodipendenza dell’istante e della correlazione tra il reato per cui è condanna (illecita detenzione di sostanze stupefacenti nell’ipotesi di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) e l’allegata condizione di tossicodipendente del suo autore, sono inammissibili: il primo perchè superato dall’udienza nel contraddicono delle parti, tenutasi il 22 settembre 2010, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, all’esito della quale il Giudice dell’esecuzione ha confermato la sospensione dell’esecuzione della pena già disposta il 13 agosto precedente inaudita altera parte; il secondo per mancanza di interesse al ricorso, risultando ormai esaurita la fase interinale e provvisoria in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, per l’avvenuta trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza e la decisione spettante al medesimo Tribunale sulla misura alternativa richiesta, da adottarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza con la relativa documentazione, a norma dell’art. 656 c.p.p., comma 6.

L’interesse concreto e attuale del Procuratore della Repubblica all’impugnazione dell’ordinanza cha ha disposto la sospensione dell’esecuzione sussisterebbe solo se il Tribunale di sorveglianza di Firenze non avesse ancora deliberato sulla domanda di affidamento terapeutico presentata dal C.; mentre va affermata la mancanza di interesse, originaria o sopravvenuta, al ricorso per cassazione contro l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva adottata dal Giudice dell’esecuzione a seguito di incidente, sia nel caso di impugnazione proposta dopo la pronuncia del Tribunale di sorveglianza, sia nel caso (ricorrente nella fattispecie in esame) di decisione del medesimo Tribunale intervenuta dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, considerato che, in entrambe queste ultime ipotesi, dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun concreto e pratico vantaggio, non residuando più, a seguito della decisione del Tribunale, qualunque ne sia il contenuto di accoglimento della misura alternativa all’espiazione in carcere ovvero di rigetto con esecuzione dell’ordine di carcerazione, alcuno spazio di operatività della sospensione, con la conseguenza che il giudizio di legittimità si tradurrebbe unicamente nella verifica astratta della ritualità ed esattezza di un provvedimento provvisorio, divenuto ormai inattuabile (conforme: Sez. U, n. 29025 del 27/06/2001, dep. 17/07/2001, Rv. 219228).

Alla declaratoria di inammissibilità non seguono provvedimenti accessori, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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