Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 12-04-2011, n. 14611 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, con istanza del 30/9/2009, ha chiesto al Tribunale della medesima sede, in funzione di Giudice dell’esecuzione, la revoca dell’indulto applicato con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 2/07/08 a favore di B.N., alias B.S., in quanto eccedente il limite massimo applicabile, risultando da precedenti provvedimenti relativi ad altre condanne, che il medesimo beneficio era già stato applicato alla condannata nella misura massima di tre anni di pena detentiva a norma della L. 30 luglio 2006, n. 241, art. 1.

Il Tribunale adito, sentite le parti, con ordinanza del 13/7/2010 ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 6, ha rigettato l’istanza non potendo il Giudice dell’esecuzione respingere l’indulto concesso con sentenza dal Giudice della cognizione.

Ha riproposto la domanda il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, chiedendo la revoca dell’indulto applicato in eccesso con riferimento, questa volta, al proprio provvedimento di cumulo del 22/06/2010 e non più alla sola predetta sentenza del Tribunale di Alessandria.

Il Tribunale adito, con decreto del 29-30/07/2010 ex art. 666 c.p.p., comma 2, ha respinto anche quest’ultima domanda, ritenendola mera riproposizione di istanza già rigettata con la precedente ordinanza del 13/07/2010. 2. Avverso il decreto di inammissibilità ha presentato ricorso a questa Corte il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, il quale denuncia che il Giudice dell’esecuzione avrebbe ingiustamente ritenuto la più recente richiesta di revoca del beneficio mera reiterazione di quella già proposta e respinta.

3. Il Pubblico ministero presso questa Corte ha concluso nei termini in epigrafe indicati e il difensore della B. ha depositato memoria nella quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, altrimenti, il suo rigetto.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

Pacifico essendo che il beneficio dell’indulto risulta applicato alla B. in misura superiore al limite massimo di pena detentiva previsto dalla L. 30 luglio 2006, n. 241, art. 1, va osservato che la prima istanza inoltrata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania al Tribunale della medesima sede reca la data del 30 settembre 2009 e ha per oggetto, testualmente, "la revoca del beneficio dell’indulto, limitatamente alla pena detentiva, applicato con sentenza del 2 luglio 2008 dal Tribunale di Alessandria in quanto eccedente il limite massimo applicabile".

La seconda richiesta, che reca la data del 24 luglio 2010, si riferisce al provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso il 22 giugno 2010 dallo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, e rileva che la condannata ha beneficiato dell’indulto, ex L. n. 241 del 2006, nella misura complessiva di anni quattro di pena detentiva, superiore a quella massima consentita, donde la rinnovata richiesta di revoca del beneficio applicato in eccesso.

Emerge, dunque, ictu oculi, la diversità delle due istanze, pur caratterizzate da identico petitum, ma fondate su un titolo diverso, con la conseguenza che la motivazione addotta dal Tribunale nel più recente provvedimento del 29-30 luglio 2010 di inammissibilità della domanda proposta il 24 luglio precedente postula un fatto inesistente, ovvero la mera reiterazione di richiesta già respinta con precedente ordinanza del 12-13 luglio 2010 dello stesso Giudice dell’esecuzione, su istanza del 2 ottobre 2009 relativa ad altro titolo.

Considerata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca mera riproposizione di richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (c.f.r., tra le molte, Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 10/02/2004, Rv. 227329;

Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, dep. 21/03/2000, Rv. 215997), il Tribunale di Verbania, in funzione di Giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto esaminare la nuova istanza fondata su un diverso titolo (sopravvenuto provvedimento di unificazione di pene concorrenti e non più soltanto la sentenza del 2 luglio 2008 del Tribunale di Alessandria), al fine di stabilire il superamento o meno del limite massimo di pena detentiva estinguibile ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1.

Va aggiunto che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di ridurre entro i limiti di legge l’indulto applicato, con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza, perchè il giudicato si forma solo sul diritto al beneficio e non sulla sua misura, nè questa operazione comporta la revoca dei condoni eventualmente applicati in eccesso, in quanto l’art. 174 c.p., comma 2 stabilisce che l’indulto si applica una sola volta in sede di cumulo (Sez. 1, n. 31697 del 15/04/2010, dep. 11/08/2010, Marchio, Rv. 248024; conformi: Sez. 1, n. 5978 del 21/01/2009, dep. 11/02/2009, Di Silvio, Rv. 243353; Sez. 1, n. 3247 del 26/04/1999, dep. 15/06/1999, Galasso, Rv. 213721).

Segue, a norma dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania, in funzione di Giudice dell’esecuzione, che deciderà sulla nuova domanda uniformandosi alla presente sentenza.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Verbania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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