T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 07-04-2011, n. 581 Concessione per nuove costruzioni contributi Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. Con convenzione di lottizzazione del 17.12.1975, registrata a Vicenza l’8.1.1976 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, la Chiesa Parrocchiale del Titolo di Santa Maria del Rosario e i sigg.ri Veranda, Greggio e Turetta si impegnavano a realizzare le opere di urbanizzazione necessarie per l’edificazione dell’area di 37.735 mq., ubicata in Santa Maria di Camisano Vicentino e ricadente in Z.T.O. B e C "zona residenziale estensiva". Segnatamente i lottizzanti si obbligavano a cedere gratuitamente al Comune resistente le aree e gli impianti necessari per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché la superficie verde a destinazione pubblica per attrezzature di interesse comune.

B. Con atto di compravendita del 17.5.1976 i coniugi R.A. e G.A. acquistavano alcuni terreni ricadenti nel predetto piano di lottizzazione e subentravano, in forza dell’art. 17 della convenzione, negli obblighi assunti dai loro danti causa nei confronti del Comune di Camisano Vicentino.

C. Successivamente il Comune resistente adottava il P.R.G., approvato con D.G.R.V. n. 1668 del 26.3.1986, qualificando l’area di proprietà dei ricorrenti come ZTO "B2b" e confermando tutti i precedenti parametri e indici urbanistico – edilizi.

D. Il 23.3.1995 i ricorrenti ottenevano la concessione edilizia prot. n. 5640 per la realizzazione di un fabbricato a uso residenziale di tipo condominiale, corrispondendo la somma di euro 8.384,96, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, di euro 8.826,27, a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, di euro 4.073,20, a titolo di costo di costruzione. Quindi i ricorrenti corrispondevano le ulteriori somme di euro 909,53 e di euro 957,40, rispettivamente a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, a fronte del rilascio della variante prot. n. 3731 del 5.8.1996, nonché la somma di complessivi euro 2.719,67 (di cui euro 538,36, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, e euro 566,69, a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria) a fronte del rilascio della variante n. 9280/1998. Tale ultimo versamento veniva effettuato dai figli dei coniugi A., a seguito della donazione in loro favore della nuda proprietà dell’immobile, con atto del 5.2.1997.

E. Solo dopo il pagamento delle dette somme, ricorrenti si avvedevano di non dovere gli importi corrisposti a titolo di urbanizzazione primaria e secondaria giacché il Comune resistente nel calcolarli non aveva tenuto conto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria direttamente realizzate dai lottizzanti in forza dell’originaria convenzione di lottizzazione.

F. Con lettera del 5.1.2000 e con ulteriori successive note i ricorrenti chiedevano, quindi, all’Ente locale la restituzione di quanto indebitamente percepito, ad eccezione delle somme pagate a titolo di costo di costruzione.

G. Con nota del 5.4.2001 il Comune resistente respingeva la domanda di restituzione, ritenendo di avere legittimamente computato per intero gli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia, stante l’irrilevanza di quanto già corrisposto a tale titolo dai ricorrenti sia in considerazione della nuova destinazione urbanistica impressa all’area dei ricorrenti dal P.R.G., approvato con D.G.R.V. n. 1668/1986, che in ragione dell’intervenuta decadenza del piano di lottizzazione.

H. I ricorrenti, premesso che il P.R.G. del 1986 non ha modificato la destinazione urbanistica dell’area, né i relativi indici e parametri, affermano che il Comune, in sede di rilascio del titolo edificatorio, avrebbe dovuto correttamente scomputare l’importo corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, già direttamente eseguite dai ricorrenti, onde evitare indebiti arricchimenti. L’Amministrazione resistente avrebbe dunque erroneamente confuso le conseguenze di carattere urbanistico derivanti dalla scadenza del P.d.L. con le conseguenze di ordine civilistico e patrimoniale relative all’intervenuto pagamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sulla scorta di tali considerazioni i ricorrenti hanno, quindi, proposto azione di ripetizione degli oneri indebitamente corrisposti.

I. Il Comune di Camisano Vicentino, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso evidenziando che a seguito dell’entrata in vigore del P.R.G. del 1986 il terreno lottizzato è stato qualificato zona omogenea B2b di completamento, con modifica dei relativi parametri edilizi. Dalla detta diversa classificazione è conseguita l’applicazione dei criteri stabiliti per le zone di completamento che tengono conto dell’esistenza delle opere di urbanizzazione e monetizzano solo la manutenzione di queste ultime.

L. Alla pubblica udienza del 23.2.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.

2. Costituisce orientamento consolidato che l’azione di ripetizione degli oneri di urbanizzazione, attingendo il diritto soggettivo all’esatta quantificazione di un’obbligazione o di un contributo parafiscale, è sottratta ai termini di decadenza dell’azione di impugnazione e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Il Collegio ritiene opportuno richiamare brevemente il succedersi degli atti relativi all’area di proprietà dei ricorrenti.

3.1. Con la convenzione per l’attuazione del piano di lottizzazione, presentato dalla Chiesa Parrocchiale S. Maria del Rosario, dai sigg.ri Veranda, Greggio e Turetta, i lottizzanti si impegnavano per sé e per i loro aventi causa a "cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie (…) della superficie complessiva di mq. 6956,5", nonché ad assumere a proprio carico gli oneri "per le opere necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici" e quelli "relativi alle opere di urbanizzazione primaria: a) costruzione della rete stradale relativa al comprensorio con spazi di sosta e parcheggi (…); b) costruzione di tutte le opere di fognatura (…); c) costruzione degli impianti di rete di distribuzione dell’energia elettrica (…); d) costruzione degli impianti di rete idrica (…); e) costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica (…); f) costruzione dell’impianto della rete di distribuzione del gas e telefono (…); g) sistemazione degli spazi di verde pubblico attrezzato (…)".

3.2. Il 16.3.1990 veniva emesso il certificato di collaudo attestante la realizzazione e esecuzione a regola d’arte delle opere individuate nel predetto piano di lottizzazione e con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 21.3.1990 venivano trasferite al Comune resistente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

3.3. Il Comune resistente adottava il P.R.G., approvato con D.G.R.V. n. 1668 del 26.3.1986, qualificando l’area di proprietà dei ricorrenti come ZTO "B2b" – zona di completamento.

3.4. Nel 1994 i ricorrenti chiedevano la concessione edilizia per realizzarvi un edificio a destinazione residenziale.

3..5. A fronte del rilascio della concessione edilizia prot. n. 5640 del 23.3.1995 e delle varianti prot. n. 3731 del 5.8.1996 e prot. n. 9280 del 3.12.1998 i ricorrenti corrispondevano al Comune di Camisano Vicentino gli importi indicati nei titoli edificatori, a titolo di costo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Assumono i ricorrenti di avere indebitamente corrisposto le somme a titolo di urbanizzazione primaria e secondaria giacché ai sensi dell’art. 17 della convenzione di lottizzazione è previsto che gli alienanti dei lotti trasmettono agli acquirenti degli stessi "gli oneri di cui alla convenzione in discorso fino alla completa realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione", opere puntualmente realizzate con il pagamento dei relativi oneri da parte dei lottizzanti. Pertanto, il Comune in sede di rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire) e delle successive varianti avrebbe dovuto scomputare il valore delle opere di urbanizzazione direttamente realizzate dal titolare del titolo edificatorio.

5. Il Collegio non ritiene condivisibile tale prospettazione.

6. Occorre, innanzitutto, rammentare che per costante orientamento giurisprudenziale, nelle zone in cui il piano di lottizzazione è decaduto è, comunque, consentita la costruzione di nuovi fabbricati nel rispetto della normativa urbanisticoedilizia di zona, che resta automaticamente ultrattiva, a tempo indeterminato, per la parte che disciplina l’edificazione nelle sue linee fondamentali ed essenziali. (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 30.9.2008, n. 8641; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 4.7. 2007, n. 1488; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 16.5.2007, n. 423).

7. Nel caso di specie è pacifico che il piano di lottizzazione, registrato nel 1976, al momento della richiesta delle concessioni edilizie fosse decaduto, così come è documentalmente provato che l’originaria destinazione urbanistica dell’area dei ricorrenti fosse stata modificata dal P.R.G., approvato con D.G.R.V. n. 1668/1986. E, infatti, l’area dei ricorrenti originariamente classificata come zona omogenea C (area residenziale di espansione) è stata classificata dal nuovo strumento urbanistico generale come zona omogenea B2b (area residenziale di completamento).

7.1. La localizzazione di una costruzione nel territorio comunale ha rilevanza, ai fini della determinazione del contributo di concessione, solo perché la stessa fa scattare l’uno o l’altro parametro relativo alle diverse zone territoriali omogenee, che prevedono una diversa quantificazione di tale contributo a seconda che si tratti di zone di completamento o di zone di espansione assoggettate a previo strumento attuativo. Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza, il contributo per il rilascio della concessione edilizia imposto dalla legge n. 10/1977 e commisurato agli oneri di urbanizzazione ha carattere generale, in quanto prescinde totalmente dall’esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione, e ha natura di prestazione patrimoniale imposta. Detto contributo viene determinato senza tener conto dell’utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione, né delle spese effettivamente necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita.

7.2. La corresponsione degli oneri concessori, come quantificati nei titoli edificatori del 1995, 1996 e 1998, da parte dei ricorrenti trova fondamento nella nuova zonizzazione dell’area di proprietà degli stessi con conseguente reiezione della pretesa di scomputo sulla base di una zonizzazione (area di espansione C) non più esistente (cfr. TAR Veneto, II, 7.12.2007, n. 3915). Né può trovare applicazione al caso di specie la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti secondo la quale, una volta realizzate tutte le opere di urbanizzazione nel termine di efficacia decennale della convenzione, la costruzione degli edifici residenziali può avvenire anche oltre la scadenza del termine di cui all’art. 17 della legge n. 1150/1942. E, infatti, proprio dalla giurisprudenza invocata dai ricorrenti (T.ar. Sardegna, 18.8.2003 n. 1033; T.a.r. Sardegna, 10.11.2001, n. 1250) emerge, in modo evidente, che nei casi trattati non era intervenuta alcuna modificazione della destinazione urbanistica dell’area, oggetto della lottizzazione, come si è invece verificato nella fattispecie in esame.

D’altro canto se si volesse accedere all’assunto dei ricorrenti si dovrebbe affermare che tutti gli aventi causa degli originari lottizzanti che si sono assunti l’onere di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione devono vedersi scomputato il valore delle stesse, al momento del rilascio dei titoli edificatori, a prescindere dal lasso di tempo intercorso dalla realizzazione delle predette opere e dalle successive modificazioni della disciplina urbanistica delle aree, intervenute medio tempore.

7.3. Né, infine, assume alcun valore ai fini della presente controversia la clausola contenuta nel contratto di compravendita del 28.10.1976 relativa alla garanzia della parte venditrice circa la libertà del bene " da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli", in quanto si tratta di obbligazione valida inter partes e non opponibile all’Amministrazione resistente.

8. Per tali ragioni la domanda di ripetizione degli oneri di urbanizzazione deve essere rigettata.

9. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della questione trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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