Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 12-04-2011, n. 14610 Istituti di prevenzione e di pena Liberazione anticipata modalità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13 luglio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da P.D. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna in data 1 giugno 2010, col quale era stata respinta la domanda di liberazione anticipata avanzata dallo stesso P., in espiazione di pena fino al 13 febbraio 2011, relativa ai semestri di subita detenzione dal 19-12-2007 al l-07-2008, dal 30-08-2008 al 17-12-2008 e dal 16-7- 2009 al 15-03-2010, con la motivazione che il più recente reato di furto commesso il (OMISSIS) (e giudicato con sentenza di condanna del Tribunale Ferrara in data 21/07/2009) doveva ritenersi sintomatico di una sua non effettiva adesione all’iter rieducativo nel periodo pregresso, così come il comportamento successivamente tenuto, nel corso degli arresti domiciliari, caratterizzato da varie scorrettezze e molestie nei confronti di minori (citata informativa della Questura di Ferrara del 25/5/2010), significative, secondo il decidente, di mancata evoluzione verso modelli socialmente adeguati.

2. Ricorre il P., tramite il suo difensore di fiducia, avvocato Dario Bolognesi, censurando, sotto il duplice profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), l’ordinanza impugnata per non avere operato una valutazione frazionata dei semestri oggetto della sua domanda, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di liberazione anticipata, rilevando che la motivazione addotta è idonea a giustificare solo la negazione del beneficio con riguardo all’ultimo dei tre semestri considerati.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

A sostegno della decisione, dopo aver fatto propria la motivazione di rigetto del Magistrato di sorveglianza per la nuova denuncia subita dal P. quale presunto autore di un furto commesso, dopo il ritorno in libertà, il 16 luglio 2009, e di non meglio precisate "scorrettezze e molestie" nei confronti di minori attuate nel corso degli arresti domiciliari seguiti alla predetta denuncia, il Tribunale richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della concessione della liberazione anticipata, anche un comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato, con giudizio globale, dimostrativo di una non effettiva partecipazione del condannato stesso alla precedente opera di rieducazione ed espressione del suo sostanziale rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, dep. 10/10/2007, Negri, Rv. 237509; conformi: Sez. 1, n. 20889 del 13/05/2010, dep. 03/06/2010, Monteleone, Rv. 247423; Sez. 1, n. 18012 del 20/03/2004, dep. 19/04/2004, Prandin, Rv. 227977; Sez. 1, n. 3342 del 30/04/1999, dep. 07/07/1999, Bayrak, Rv. 213939).

La detta giurisprudenza, tuttavia, non esclude la necessità, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 di ordinamento penitenziario, di fare riferimento alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione con valutazione frazionata per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, in base ai criteri di cui all’art. 94 (oggi art. 103) del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 743 del 14/02/1991, dep. 16/04/1991, Marinaro, Rv. 187189; e, tra le molte conformi: Sez. 1, n. 3927 del 26/09/1994, dep. 21/11/1994, Brundu, Rv. 199941; Sez. 1, n. 916 del 16/02/1995, dep. 03/06/1995, Annunziato, Rv. 201711; Sez. 1, n. 777 del 06/02/1996, dep. 12/03/1996, Galeandro, Rv. 203990).

Si tratta, allora, di coniugare la valutazione frazionata dei semestri con particolare riferimento all’impegno dimostrato dal condannato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna, e l’esigenza di un giudizio di sintesi che tenga conto della partecipazione effettiva e non solo formale del condannato all’opera di rieducazione, con la conseguenza che un fatto negativo può riverberarsi sulla valutazione dei semestri anteriori, purchè si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar dedurre una mancata partecipazione all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva (conforme, tra le molte, Sez. 1, n. 5819 del 22/10/1999, dep. 04/01/2000, Signoriello, Rv. 215119).

Nell’ordinanza impugnata manca del tutto la valutazione frazionata dei semestri oggetto di esame e la ponderata comparazione tra gli esiti del trattamento nei singoli periodi e, segnatamente, in quelli non contraddistinti da alcuna violazione, e le successive trasgressioni temporalmente non contigue al periodo di detenzione, siccome idonee per la loro concreta gravità, solo enunciata ma non specificata dal Tribunale, a vanificare l’eventuale precedente partecipazione positiva all’opera di rieducazione.

Alla rilevata carenza motivazionale, che non necessariamente postula il pur denunciato vizio di violazione delle norme di legge in tema di liberazione anticipata, segue l’annullamento dell’impugnata ordinanza e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo esame da svolgere in conformità dei criteri sopra enunciati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

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