Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 12-04-2011, n. 14608 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.S. ricorre personalmente avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo in data 1-11 giugno 2010 che ha respinto il suo appello contro il provvedimento del 10 marzo 2010 del Magistrato di sorveglianza di Trapani, applicativo nei suoi confronti della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, come disposto dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza in data 12 giugno 2006 di condanna dello stesso A. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per gli indicati reati di associazione di tipo mafioso e violazione della legge in materia di armi.

Lamenta l’ A., con l’unico motivo proposto ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, poichè egli è contemporaneamente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni, in forza di provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia in data 17 maggio 2005, la cui esecuzione – iniziata solo nei primi mesi del 2010 – prevale su quella della libertà vigilata, che, di conseguenza, potrà avere concreta applicazione non prima del 2014 sulla base della sua pericolosità sociale a quella data e non prima, donde l’illegittimità dell’attuale applicazione della misura di sicurezza, che, peraltro, discende da una sua condanna per violazione della legge sugli stupefacenti e non per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, come erroneamente indicato dal Tribunale.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile.

La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12, comma 3, prevede la piena compatibilità applicativa della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo del soggiorno e della misura di sicurezza della libertà vigilata, sia pure, in coerente attuazione del principio di autonomia delle misure di sorveglianza, in successione (Sez. 6, 22/01/1996, Puca, Rv.

205854), nel senso che la prima prevale sulla seconda, la quale è eseguibile successivamente (Sez. 1, n. 5634 del 20/01/2009, dep. 10/02/2009, Musacco, Rv. 242449; Sez. 5, 16/07/1997, Mannino, Rv.

208777;; Sez. 1, 4/12/1991, Russo, Rv. 189264).

L’interesse del ricorrente alla rivalutazione della pericolosità sociale, al tempo della concreta applicazione della libertà vigilata dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno, è comunque suscettibile di piena tutela alla luce della precisazione operata dallo stesso Tribunale di sorveglianza, secondo cui resta salva l’eventuale revoca anticipata della misura di sicurezza, qualora sia dimostrata la cessata pericolosità dell’interessato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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