T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 07-04-2011, n. 579 Enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to A.Sartori, in sostituzione dell’avvocato A.Berto, per il Comune intimato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti sono proprietari di alcuni terreni in Comune di Arcugnano, individuati al foglio 6, mappali 257, 48, 150, 258, 265, 47 e 149 sui quali insistono anche dei fabbricati. Nel corso degli anni i ricorrenti hanno acquistato anche i terreni e le sovrastanti case coloniche, contraddistinte dai mappali 50, 51 e 151, e condotte in regime di mezzadria da diverse persone.

2. I ricorrenti affermano che a partire dal 1939 e sino al 1961, epoca nella quale è avvenuto l’ampliamento della strada comunale (attualmente via Umberto I), l’accesso alla strada vicinale denominata "del Buso" è sempre rimasto chiuso da un cancello in legno poi deterioratosi. Anche a seguito del venire meno del cancello la detta strada, fiancheggiata da una siepe e da una rete metallica, è sempre stata percorsa solo dalla famiglia V. sino a quando negli anni 1990 i nuovi proprietari dei mappali 230 e 56 hanno aperto un varco nella rete metallica per accedere alla detta strada vicinale.

3. Nel corso del giudizio civile instaurato davanti al Tribunale di Vicenza per sentire accertare l’inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio sulla strada "del Buso", i ricorrenti sono venuti a conoscenza della deliberazione consiliare impugnata.

4. I sigg.ri P. e V. deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto molteplici profili:

1) per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 giacché dalla delibera impugnata non è possibile desumere le ragioni per le quali i sentieri "individuati con due linee continue e senza numero di mappale" sono considerati non di proprietà privata;

2) per violazione degli art. 51 e ss. della legge n. 2248/1865 e del d.lgt. n. 1446/1918 poiché la strada "del Buso" è stata creata ex collocatione privatorum agrorum;

3) per violazione dell’art. 42 Cost. in quanto nessuno ha mai inteso transitare e mai è transitato sulla strada "del Buso" ad eccezione dei ricorrenti;

4) per eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, nonché per ingiustizia manifesta.

5. Il Comune di Arcugnano, ritualmente costituito in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività essendo decorso il termine decadenziale dalla data di pubblicazione della delibera all’albo pretorio. Nel merito l’Amministrazione comunale ha concluso per la reiezione del ricorso in considerazione della mancata dimostrazione da parte dei ricorrenti della proprietà del sentiero oggetto di causa.

6. Alla pubblica udienza del 23.3.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il Collegio deve esaminare, in via preliminare, l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dall’Amministrazione comunale.

8. L’eccezione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.

8.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il dies a quo per impugnare una delibera comunale decorre, per i soggetti che come i ricorrenti non ne sono i diretti destinatari, dal giorno in cui è scaduto il termine di pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio. Nel caso di specie la delibera impugnata è stata pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio a partire dal 24.4.2003 ed è divenuta esecutiva il 5.5.2003. Ne discende che il 21.1.2005, data della notifica del ricorso, era ampiamente decorso il termine di sessanta giorni, previsto a pena di decadenza per l’impugnazione.

8.2. Né si può accedere alla prospettazione della difesa dei ricorrenti secondo la quale la pubblicazione dell’atto amministrativo è valida, ai fini della presunzione di conoscenza, solo quando tale pubblicazione è prescritta da una disposizione normativa che tale effetto espressamente riconosce e che sarebbe più pertinente l’orientamento che valorizza, ai fini della decorrenza del termine, la piena conoscenza del contenuto del provvedimento.

8.3. Ad avviso del Collegio tali argomentazioni non appaiono condivisibili.

È, infatti, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa che il termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso le deliberazioni comunali decorre, per i soggetti non direttamente contemplati, dalla loro pubblicazione nell’albo pretorio (cfr. tra le tante Cons. Stato, V, 18.2.2009 n. 944; Cons. Stato, V, 23.6.2008, n. 3112; Cons. Stato, VI, 3.10.2007 n. 5105; Cons. Stato, IV, 26.4.2006 n. 2287; Cons. Stato, IV, 10.6.2004, n. 3755).

8.4. L’art. 21, comma 1, della legge 1034 del 1971, vigente all’epoca di instaurazione del presente ricorso (ora confluito nell’art. 41 del c.p.a.), nel regolare la decorrenza del termine decadenziale per la notifica del ricorso è stato costantemente ed univocamente interpretato nel senso che la pubblicazione di un provvedimento in appositi albi, quando sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e, dunque, vale di per sé ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza erga omnes, con la conseguenza che il termine per l’ impugnazione decorre dall’ultimo giorno della pubblicazione.

D’altro canto la condizione richiesta dalla giurisprudenza per la validità della pubblicazione dell’atto agli effetti della presunzione di conoscenza e, cioè che la pubblicazione sia prescritta da una disposizione normativa che tale effetto espressamente riconosce, è presente nella fattispecie trattandosi di una deliberazione del Consiglio Comunale per la quale la pubblicazione è espressamente prevista per legge (cfr. Cons. Stato,V, 21.12.2010, n. 9314).

8.5. Per tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

9. Merita, peraltro, di essere rilevato che i ricorrenti non hanno neanche dimostrato la proprietà esclusiva della strada vicinale denominata "del Buso", avendo al contrario essi stessi affermato che almeno parte di essa non rientra certamente tra le loro proprietà, e che, quindi, anche a prescindere dalla fondatezza dell’eccezione preliminare, il ricorso appare comunque infondato.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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