T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 07-04-2011, n. 575 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Alla periferia ovest del Comune di Nove (Vicenza) sono presenti, lungo la provinciale Rizzi, alcuni aggregati abitativi, uno dei quali le è collegato da uno stradello perpendicolare, lungo un centinaio di metri, e di larghezza variabile tra m.4,22 e m. 3,57, lungo il quale si affacciano alcune abitazioni, in cui risiedono (non v’è comunque controversia sul punto) gli odierni ricorrenti C., F., -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e Seganfreddo.

1.2. All’inizio di tale percorso, opposto all’incrocio con la provinciale, vi è il terreno – censito a foglio 3, mappale 275- con immobile sovrastante, in attuale proprietà di I. S.r.l., alla quale il Comune ha rilasciato il permesso di costruire 22 luglio 2009, n. 45, che consente la realizzazione di un complesso residenziale plurifamiliare, in sostituzione dell’attuale costruzione unifamiliare.

È così prevista la realizzazione di una superficie coperta di m² 958,99 a fronte dell’attuale pari a m² 331,26, nonché di un volume complessivo di m³ 9120 (m³ 4706 fuori terra), molto superiore al volume esistente, pari a m³ 1767 fuori terra e m³ 379 interrati.

1.3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso i vicini prima elencati con il ricorso in esame, successivamente integrato con motivi aggiunti.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Nove che la società I., eccependo preliminarmente l’inammissibilità almeno parziale del ricorso, nonché la sua infondatezza.

2.1. Il motivo unico del ricorso principale è rubricato nella violazione dell’articolo 12, II comma, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’articolo 31 del locale regolamento edilizio e dell’articolo 19 delle n.t.a. del piano regolatore generale, nonché nell’eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Invero, il permesso sarebbe illegittimo perché emesso in assenza di previsioni circa le opere di urbanizzazione da realizzare che, secondo i ricorrenti, nella fattispecie avrebbero imposto la previa adozione di un piano attuativo.

Invero, il citato art. 12, II comma, stabilisce che il permesso di costruire "è comunque subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto di permesso": e, nella fattispecie, non si verificherebbe nessuna delle ipotesi formulate dalla disposizione in questione.

2.2. In particolare, lo stradello che congiunge la proprietà I. con via Rizzi sarebbe "del tutto insufficiente a reggere il traffico veicolare che si verrebbe a creare allorché si desse seguito all’intervento edilizio oggetto dell’impugnato permesso di costruire", il quale determinerebbe l’insediamento di circa 60 nuovi abitanti, con un cospicuo intervento degli autoveicoli in circolazione su di un transito del tutto inadeguato, la cui carreggiata avrebbe larghezza inferiore a quella minima prevista per le strade residenziali, secondo il citato articolo 31 del regolamento comunale.

2.3. Peraltro, anche le altre opere di urbanizzazione sarebbero quanto meno difettose, giacché non sono individuate né la pubblica illuminazione né dove verranno individuati gli spazi a verde attrezzato; il lotto, ancora, non sarebbe autonomamente dotato dei sottoservizi (linea del gas, elettriche e telefoniche) che esso deriva interamente dal fondo posto più a nord ed originariamente appartenente al medesimo proprietario.

2.4. Tutto ciò confermerebbe la necessità di un piano attuativo, né questo potrebbe ritenersi superfluo solo perché l’art. 19 delle norme tecniche di attuazione prevede, in generale, per le zone C.1.1. – residenziali di completamento, cui appartiene la proprietà della controinteressata – l’assoggettamento ad intervento edilizio diretto.

Infatti, la stessa disposizione fa salva la facoltà dell’amministrazione di "procedere con atto deliberativo all’individuazione di aree di intervento unitario da sottoporre al piano attuativo", e, inoltre, di richiedere, in sede di rilascio della concessione o dell’autorizzazione, "un atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione delle opere primarie necessarie per espletare il progetto di suolo".

2.5. Nel caso in esame, per vero, tale istruttoria non è stata compiuta, nonostante le molteplici segnalazione dei vicini, odierni ricorrenti, i cui diritti di partecipazione sono stati dunque gravemente pregiudicati.

L’Amministrazione si è invece soffermata sul dato formale della destinazione urbanistica senza verificare l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione esistenti (soprattutto, la viabilità di accesso al lotto), rispetto al maggior carico urbanistico conseguente all’intervento.

3.1.1. Quanto ai separati motivi aggiunti, anch’essi formulati nei confronti dello stesso permesso di costruire, il primo di questi è compendiato nell’eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, carenza di istruttoria e perplessità.

La censura ribadisce, anzitutto, i precedenti rilievi sulla inadeguatezza della strada di accesso.

Vi aggiunge poi l’ulteriore considerazione che la variante generale, approvata con d.g.r. 26 maggio 2008, n. 1309, prevede tra l’altro, per un’area confinante con il mappale 275, che la relativa viabilità di distribuzione dovrà arrivare a servire anche tale mappale, ovvero la zona C1/1, di cui esso è parte.

In tal modo, secondo i ricorrenti, la Regione avrebbe stabilito che la viabilità esistente al servizio di tale ultima zona era insufficiente, al punto da richiedere la realizzazione di un diverso ed idoneo collegamento dell’area in questione con la via pubblica.

3.1.2. Siccome, peraltro, la previsione introdotta sarebbe stata previamente concordata con l’amministrazione comunale, il contegno di quest’ultima sarebbe quanto meno illogico ed irrazionale, visto che, mentre da una parte definiva tale previsione, dall’altra rilasciava il permesso di costruire in questione, il quale aggravava cospicuamente il carico della circolazione sulla viabilità esistente.

3.2.1. Con il secondo motivo aggiunto il permesso di costruire viene censurato per violazione dell’articolo 10, lett. b) della l. 241/90, nonché per eccesso di potere per carenza d’istruttoria e violazione della volumetria massima realizzabile sul terreno oggetto dell’intervento edilizio, siccome previsto dal piano regolatore generale vigente all’atto del rilascio del gravato permesso di costruire.

Anzitutto, come già accennato, l’amministrazione comunale di Nove non avrebbe tenuto in conto adeguato l’apporto collaborativo arrecato dai ricorrenti al procedimento, cui farebbe riferimento in modo del tutto generico negli atti del procedimento.

3.2.2. In particolare, gli interessati avevano rilevato come l’area, oggetto d’intervento, derivasse dal frazionamento di un lotto già parzialmente edificato: sicché, per calcolare la volumetria realizzabile sul nuovo mappale 275, se ne sarebbe dovuto sottrarre quella già realizzata sull’area residuale.

Tuttavia, prosegue la censura, il Comune non lo avrebbe fatto e non si sarebbe premurata di verificare se la volumetria, progettata sul lotto oggetto dell’impugnato permesso di costruire, "prevedesse effettivamente lo stralcio o meglio il decomputo… di quella già realizzata… sul fondo rimasto in proprietà".

D’altro canto, il volume approvato, in base al progetto, sarebbe di appena m³ 2 inferiore alla capacità edificatoria prodotta dal mappale 275, senza peraltro considerare i volumi realizzati dall’originario unico proprietario appena a nord.

4. Il ricorso, come di seguito si vedrà, è del tutto infondato: ciò rende irrilevante l’esame delle questioni preliminari di tempestività e di ammissibilità proposte.

della controversia è legato alle opere d’urbanizzazione pertinenti la costruzione, e la conseguente necessità di predisporre ed approvare uno strumento attuativo prima di rilasciare il permesso impugnato.4.1. Orbene, il primo

4.2. Invero, come è stato implicitamente rilevato sia nelle difese dei resistenti, sia nei due provvedimenti cautelari successivamente emessi (l’ordinanza 1177/09 di questa Sezione e la 2663/10 della IV Sezione del Consiglio di Stato), l’area in questione è inclusa nelle zone C1 residenziali di completamento, per le quali, come già esposto 2.4., l’art. 19 delle n.t.a. prevede, di regola, l’intervento diretto – e, dunque, mediante permesso di costruire o d.i.a. – ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di "procedere con atto deliberativo all’individuazione di aree di intervento unitario da sottoporre a piano attuativo".

Quest’ultima ipotesi, peraltro, concerne l’ipotesi che l’edificazione si riferisca ad una pluralità eterogenea di ambiti, ciò che rende opportuno un preliminare coordinamento mediante uno strumento attutivo, mentre al contrario, nella fattispecie l’area d’intervento è unica, omogenea e perfettamente delineata, sicché la previsione non appare pertinente, anche senza considerare che l’Amministrazione gode, in materia di un’ampia discrezionalità.

4.3.1. I ricorrenti, in effetti, sono consapevoli della difficoltà, e cercano di aggirarla invocando l’applicazione dell’art. 12, II comma, del d.P.R. 380/01, ma la censura non può trovare accoglimento.

Invero, si può anche astrattamente ammettere che il giudice possa giudicare illegittimo il permesso di costruire, pur riferito ad un ambito che consente l’intervento diretto, se questo sia evidentemente carente delle essenziali opere di urbanizzazione primaria (ovvero manchino sia la previsione che l’impegno alla loro realizzazione, cui si riferisce pure la previsione di piano testé citata: cfr. sopra 2.1.).

4.3.2. Nella fattispecie, tuttavia, non si può affermare che tale sia la situazione in atto, giacché lo stradello continuerà a permettere, seppure con qualche accresciuto disagio (difficile da determinare, peraltro) il collegamento tra la viabilità pubblica e tutti gli immobili che vi si affacciano, sicché non pare ragionevole sostenere che manchino costì le essenziali opere di urbanizzazione, o che se ne debba prevedere la realizzazione a breve: il che sarebbe d’altronde incongruo, considerato che l’area era già edificata, e ne viene soltanto aggravato il carico.

4.3.3. Né a conclusioni diverse può condurre la circostanza che l’Amministrazione comunale possa aver operato affinché sia realizzata in futuro una distinta viabilità di accesso all’area interessata: è infatti evidente che una cosa è l’assenza di un’opera, altra il miglioramento della situazione pur legittima, già in essere: prevedere tale futuro miglioramento, peraltro entro termini indefiniti, certo non equivale a riconoscere l’assenza di un sistema già sostenibile e, dunque, non comporta alcuna contraddizione nella condotta.

5.1. Superato così il primo profilo di rilievo, non merita particolare attenzione la doglianza per cui sarebbero state disattese le disposizioni sulla partecipazione al procedimento, giacché dagli atti risulta invece palese che l’Amministrazione ha preso in considerazione gli apporti forniti dai controinteressati in sede procedimentale, pur senza confutarli analiticamente com’era del resto nei suoi poteri: "L’obbligo procedimentale dell’Amministrazione inerente al contraddittorio partecipativo non implica la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dall’interessato, essendo invece sufficiente che il provvedimento amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione dell’Amministrazione alle deduzioni difensive del privato" (C.d.S., V, 10 settembre 2009, n. 5424).

5.2.1. Resta allora da considerare un altro profilo di rilievo, ovvero se la volumetria assentita ecceda la densità edilizia e la capacità edilizia stabilita dallo strumento urbanistico vigente per il fondo.

5.2.2. Orbene, come rileva l’Amministrazione resistente nelle sue difese – non smentita documentalmente sul punto – con la variante generale, approvata nel 2008, il lotto 275 ha ricevuto una propria capacità edificatoria del tutto autonoma, svincolata da quella assegnata ad altri lotti, compreso quello posto a nord, dal quale era stato nel frattempo separato, e che, a sua volta, ha conseguito esso pure una propria volumetria dallo stesso strumento generale (già utilizzata o meno, non è qui d’interesse).

5.2.3. In conclusione, dunque, è affatto irrilevante se l’area facesse originariamente parte di un compendio più ampio, dotato di una volumetria in passato già interamente consumata, appunto perché il nuovo strumento attuativo, preso atto dell’avvenuta divisione, ha introdotto delle previsioni affatto nuove che non tengono in alcuna considerazione la situazione pregressa invocata dai ricorrenti.

6. Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, liquidandole in favore di ciascuna di queste in Euro 5.000,00, per diritti ed onorari, oltre iva e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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