Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 12-04-2011, n. 14606 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Benevento avverso l’ordinanza in data 6 luglio 2010 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che, in forza dell’indulto concesso con L. 31 luglio 2006. n. 241, ha dichiarato l’estinzione della pena di Euro 619,74 di multa applicata dallo stesso Giudice, in sostituzione della pena di giorni 15 di reclusione, con decreto penale del 25 agosto 2001 (esecutivo il 3 novembre 2001), nei confronti di F.D.M. per il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, commesso in (OMISSIS).

Sostiene il ricorrente che il F., prima del provvedimento impugnato, avrebbe già fruito dell’indulto nella misura massima consentita dalla L. n. 241 del 2006, cit., pari ad Euro 10.000,00, con riguardo alle pene pecuniarie inflitte con altre condanne.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, che il F. ha già beneficiato, prima del provvedimento qui impugnato, dell’indulto concesso con L. n. 241 del 2006, cit., relativamente alle multe di Euro 2.737,22, Euro 670,00 ed Euro 6.840,00 applicategli, rispettivamente, con le sentenze ex artt. 444 e 445 c.p.p. del Tribunale di Benevento in date 6/07/2001, 5/04/2002 e 14/06/2007, e, altresì, dell’indulto della multa di Euro 340,00 applicatagli con decreto penale del Giudice per le indagini preliminari di Benevento in data 5/12/2003, per un totale complessivo di pena pecuniaria già condonata di Euro 10.587,22 superiore al tetto massimo di Euro 10.000,00 di pena estinguibile a norma della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 1, (c.f.r. il certificato penale del Fuggi, in atti).

Segue l’illegittimità della dichiarata estinzione, con la più recente ordinanza in data 6 luglio 2010 qui impugnata, dell’ulteriore pena di Euro 619,74 di multa, oggetto del decreto penale emesso il 25 agosto 2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, e, quindi, l’annullamento della medesima ordinanza e il rinvio per nuovo esame allo stesso Giudice, il quale si atterrà al rispetto del limite massimo di pena pecuniaria cui è applicabile l’indulto, così come previsto dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 1.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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