Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14536 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. M.A. ricorse alla Corte d’appello di Torino, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla irragionevole durata di una procedura fallimentare cui aveva partecipato in qualità di creditore concorrente.

La Corte d’appello dichiarò inammissibile il suo ricorso per difetto di procura, risultando, quella apposta a margine dell’atto, sottoscritta inequivocamente non da lui, ma da tale " M. A.".

Avverso il decreto della Corte di merito il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, illustrati anche da memoria. Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d’appello abbia messo in discussione l’autenticità della sottoscrizione del ricorrente in calce al mandato difensivo nonostante la medesima fosse stata debitamente autenticata dal difensore e non fosse stata proposta querela di falso.

1.1. – Il motivo è fondato.

L’autenticazione della sottoscrizione del cliente da parte del difensore, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., ha l’efficacia probatoria propria dell’atto pubblico, ossia sino a querela di falso (e pluribus, Cass. 10240/2009, 715/1999, 1690/1989). In difetto di tale querela, dunque, la Corte d’appello non aveva il potere di negare l’autenticità della firma del M..

2. – Il secondo motivo, con cui si contesta nel merito l’accertamento della falsità della firma, è assorbito.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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