Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 12-04-2011, n. 14605

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4 gennaio 2011 del difensore della L..
Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 22 marzo 2010 il Giudice onorario del Tribunale di Teramo non ha convalidato l’arresto di L.M., alias L.M., alias L.N., nata nella (OMISSIS), arrestata dai CC di Teramo il 19 marzo 2010, per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, e successive modificazioni.

La negata convalida è stata motivata con la mancata traduzione nella lingua madre o in una lingua comprensibile alla persona da espellere, alloglotta, dell’ordine di allontanamento emesso dal questore, sulla premessa che il giudice della convalida può sindacare la legittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo vizio di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione e, anche, abnormità della negata convalida dell’arresto.

La polizia giudiziaria avrebbe operato in piena legittimità, risultando l’ordine di allontanamento, in assenza di interpreti di lingua cinese, regolarmente tradotto nella lingua inglese, indicata dall’interessata, e ritualmente notificato alla stessa L. che lo sottoscrisse.

Precisa il ricorrente che il controllo del giudice della convalida in ordine ai presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera di discrezionalità nell’apprezzamento dei presupposti dell’arresto, che, nella fattispecie, sarebbe stata correttamente esercitata in presenza di un provvedimento di espulsione e di un conseguente ordine di allontanamento non risultanti, prima facie, frutto di statuizioni arbitrarie delle autorità amministrative.

Aggiunge il ricorrente che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quinquies, impone il rito direttissimo per i reati previsti dal cit. articolo, commi 5 ter e 5 quater, con la conseguente abnormità della restituzione del fascicolo all’ufficio del Pubblico Ministero, all’esito della negata convalida dell’arresto.

3. Il Pubblico Ministero presso questa Corte, nella memoria depositata il 27 ottobre 2010, ritiene fondato sia il primo motivo, poichè i poteri del giudice della convalida non si identificano con quelli del giudice della cognizione (citata sentenza, sez. 1, n. 3870 del 2004); sia il secondo motivo, con riguardo al mancato espletamento del giudizio direttissimo imposto per i reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 ter, primo periodo, e 5 quater, e successive modificazioni, in forza del comma 5 quinquies, anche quando non si sia proceduto all’arresto, sicchè deve considerarsi abnorme il rifiuto da parte del giudice di indicare la data dell’udienza, ovvero la mancata celebrazione del dibattimento con la restituzione degli atti al Pubblico ministero, ancor più nella fattispecie in esame, nel caso in cui la mancata convalida dell’arresto fosse dichiarata illegittima, restando integrato anche il presupposto del giudizio direttissimo richiesto dall’art. 449 c.p.p., comma 2, nell’ambito della disciplina comune del medesimo rito processuale.

4. Il difensore della L. ha depositato memoria nella quale contesta i motivi del ricorso, dato che la mancata conoscenza della lingua in cui è stato redatto il decreto di espulsione scrimina la prevenuta dalla violazione dell’ordine contenuto nel medesimo provvedimento, donde la richiesta di rigetto del ricorso proposto dal Pubblico ministero.
Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

In continuità con la giurisprudenza di questa stessa sezione (ex plurimis: Sez. 1, 28/01/2008, n. 9220, Leshi; Sez. 1, 3 dicembre 2008, n. 1186, Tuccio; Sez. 1, 29/05/2009, n. 25207, Itafy), va ribadito il principio per il quale, in sede di convalida dell’arresto dello straniero, effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e successive modificazioni, il sindacato del giudice è limitato da una duplice verifica: da un lato, quella sulle condizioni di legalità dell’arresto alla stregua dell’art. 390 c.p.p., al fine di accertare, sulla base degli elementi in quel momento conosciuti o conoscibili dalla polizia giudiziaria, se il potere di procedere all’arresto sia rimasto entro i parametri della discrezionalità riconosciuta all’autorità procedente, senza poter sostituire la valutazione a posteriori del giudice a quella svolta ed esigibile dall’organo di polizia al momento dell’arresto (Sez. 4, 29/09/2000, Mateas Ion); dall’altro lato, lo scrutinio circa l’astratta rispondenza della fattispecie esaminata al modello astrattamente previsto dalla norma incriminatrice, sempre con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell’arresto.

Esula, pertanto, da tale ambito il sindacato sulla legittimità dell’atto presupposto, sindacato invece pienamente consentito in sede di decisione sulla richiesta della misura cautelare.

Nel caso in esame, poichè il Giudice del Tribunale di Teramo ha negato la convalida dell’arresto sull’assunto che fosse illegittimo l’ordine del Questore, presupposto del reato di inosservanza del medesimo provvedimento (illegittimità dedotta dalla mancata traduzione del decreto di respingimento e dell’ordine del Questore nella lingua cinese, l’unica che si assume conosciuta dalla L.), ne consegue la fondatezza della censura del Pubblico ministero ricorrente circa l’illegittima pretesa, sottesa alla negata convalida, di un sindacato incidentale della polizia giudiziaria sull’atto amministrativo presupposto, da svolgere prima di procedere all’arresto del cittadino straniero, peraltro previsto come obbligatorio dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, nel caso di sorpresa in flagranza del reato di inottemperanza all’ordine di espulsione senza giustificato motivo.

Dalla fondatezza del primo motivo di ricorso discende che, essendo stato l’arresto incontestabilmente adottato pieno jure, l’annullamento dell’indebito diniego della sua convalida debba essere pronunziato senza rinvio, come già affermato da questa Corte in casi analoghi (citate sentenze di questa sezione n. 9220 del 2008 e n. 25207 del 2009), stante la superfluità della diversa opzione dell’annullamento senza rinvio, vuoi perchè l’arrestato è stato già scarcerato; vuoi perchè residua la mera declaratoria della legittimità dell’arresto eseguito, al fine di mallevare da ogni responsabilità i pubblici ufficiali che hanno applicato la misura precautelare.

Riguardo, infine, all’ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento denunciato che avrebbe determinato l’abnorme restituzione degli atti al Pubblico ministero e l’inosservanza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quinquies, che impone il giudizio direttissimo per i reati previsti ai commi 5 ter, primo periodo, e 5 quater, esso risulta assorbito dall’accoglimento della prima censura, col disposto annullamento senza rinvio, ed è, comunque, incongruo rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato che non statuisce la restituzione degli atti al Pubblico ministero, limitandosi alla negazione della convalida dell’arresto e all’ordine di immediata liberazione della L. se non detenuta per altra causa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perchè l’arresto è stato legittimamente effettuato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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