Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-03-2010) 01-07-2010, n. 24741

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.3.2007, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, dichiarò A.M. responsabile dei reati di ricettazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva lo condannò alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 350,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 18.2.2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, qualificato il fatto come violazione della L. n. 197 del 1991, art. 12, confermava la pena.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 197 del 1991, art. 12, in combinato disposto con l’art. 133 c.p., in quanto, riqualificando la fattispecie, il giudice di appello avrebbe dovuto comunque applicare la pena prevista dalla norma dell’art. 12, nei minimi edittali, sui quali applicare la diminuzione dovuta per le circostanze attenuanti generiche prevalenti. Si deve altrimenti ritenere sussistente una violazione dell’art. 133 c.p., in quanto in assenza di appello del p.m., la Corte d’Appello ha di fatto realizzato una "reformatio in peius".

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.

La disciplina dettata dall’art. 597 cod. proc. pen.,, comma 4, che prevede – nel caso di accoglimento dell’appello dell’imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione – che "la pena complessiva irrogata è complessivamente diminuita", è prescrizione rafforzativa della garanzia offerta dal tradizionale principio del "divieto di reformatio in peius" sancito dal comma 3, del citato articolo, con connotazioni eminentemente derogatorie rispetto a quella regola; infatti, la norma non si limita a sancire una previsione espressa in negativo, inibendo all’organo dell’appello di aggravare lo statuto sanzionarono già fissato dal primo giudice, ma prescrive, altresì e in positivo, l’abbassamento della pena, in modo corrispondente al "quantum" di accoglimento dell’appello.

Dal regime derogatorio della norma consegue l’impossibilità di assegnare alla stessa efficacia oltre le ipotesi in esso espressamente disciplinate (cfr., sul punto, Cass. Sez. 2^, sent. n. 46830/2003 Rv. 228673). Pertanto, ove il giudice dell’appello ravvisi nei fatti, d’ufficio o accogliendo l’impugnazione dell’imputato, una diversa e meno grave configurazione giuridica, ai fini della determinazione della pena non dovrà necessariamente attestarsi sulla pena base come stabilita dal primo giudice nel minimo edittale per l’ipotesi del reato più grave, e quindi determinarla nel minimo edittale previsto dalla legge per l’ipotesi meno grave, ma potrà legittimamente ed autonomamente valutare la fattispecie, ferma restando comunque – secondo il principio generale stabilito dal medesimo art. 597 cod. proc. pen., comma 3, – l’impossibilità di applicare una pena più grave, se l’appello – come nella fattispecie – è stato proposto dal solo imputato.

Tale principio è stato pienamente rispettato dalla Corte territoriale, la quale – con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici – ha quindi diversamente qualificato il fatto quale violazione della L. n. 197 del 1991, art. 12 e confermato la pena della sentenza di primo grado, "in considerazione della gravità della condotta dell’ A., e dei suoi precedenti penali".

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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