Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 12-04-2011, n. 14719 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GIP del Tribunale di Prato applicava all’imputato, con sentenza in data 17-2-2010 su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione in ordine al reato di omicidio colposo perpetrato provocando un incidente stradale.

Disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di anni due (fatto del (OMISSIS)).

2. Z.F. proponeva ricorso per cassazione, rilevando l’eccessività di durata della sanzione amministrativa accessoria, applicata senza adeguata motivazione.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione chiedeva l’annullamento della decisione.

3. Il ricorso deve essere accolto perchè fondato.

Si osserva che il giudice di primo grado non ha fornito alcuna motivazione in ordine ai criteri di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria in questione. D’altro canto, è evidente la necessità di rendere adeguata ragione della durata prescelta circa la sanzione amministrativa applicata, poichè il Giudice, nel disporre detta sanzione che consegue di diritto alla pronuncia del Giudice ex 444 c.p.p. e non è oggetto di accordo tra le parti, deve in modo esaustivo giustificare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto. Si aggiunge che, ai sensi dell’art 222 C.d.S., comma 2 bis, la sanzione della sospensione della patente, nel caso di omicidio colposo e di applicazione della pena per patteggiamento, deve essere diminuita sino ad un terzo e, di tale diminuzione, evidentemente deve dare atto il Giudicante.

4. Pertanto, la sentenza in esame deve essere annullata in ordine alla individuazione dell’ambito temporale di applicazione della sanzione accessoria.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Prato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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