Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-04-2011, n. 2207 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento impugnato in primo grado, del 29 novembre 2007, inibiva alla ricorrente di far ritorno del Comune di Pontecagnano, se non previamente autorizzata, per un periodo di due anni;

Considerato che l’efficacia temporale della misura applicata (2 anni) è oramai scaduta con la conseguenza che l’annullamento del provvedimento non arrecherebbe alla ricorrente alcuna utilità;

considerato pertanto che il ricorso può essere dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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