Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 14826 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CTR della Lombardia ha accolto l’appello di P.L. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la domanda del contribuente di rimborso dell’IRAP per gli anni del 1998 al 2001.

Ha motivato la decisione ritenendo che ricorressero i presupposti per l’esenzione dall’imposta.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituita.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce l’inammissibilità della domanda avendo la contribuente fruito del condono tombale per le medesime annualità.

Il motivo è fondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 21719/09 ha affermato: Con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire "transattivamente" la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.

L’altro motivo è assorbito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della ricorrente.

In ordine alle spese la circostanza, che la giurisprudenza sulla questione decisa si sia consolidata in data successiva al ricorso per cassazione, è motivo per compensarle per l’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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