Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 12-04-2011, n. 14718 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica di Milano avanzava ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 21-4-2010 del Tribunale di Milano, con la quale era stata applicata all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 589 cod. pen., perpetrato provocando un incidente stradale.

Peraltro, osservava il ricorrente che erroneamente il Giudice non aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, come espressamente previsto nell’art. 222 C.d.S.; chiedeva l’annullamento della decisione.

2. In punto di diritto, si osserva che la sospensione della patente di guida, per la sua natura di sanzione amministrativa accessoria riconosciuta dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222 deve essere applicata dal giudice anche con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., poichè il successivo art. 445 esclude l’applicabilità (nel caso del c.d. "patteggiamento tradizionale") solo delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. In tal senso, si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte (v. così S.U. Cass. 27-5-1998 – Bosio), e ricorre ora un riferimento normativo testuale nel citato art. 222, comma 2 bis come introdotto dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 1. 3. Ne consegue che va annullata la sentenza impugnata, limitatamente all’omissione indicata, con rinvio all’ufficio giudiziario di provenienza per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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