Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-03-2010) 01-07-2010, n. 24739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25.6.2008, il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dichiarò Z.M. e Z.P. responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 81, 635, 639 e 340 c.p. e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti generiche equivalenti e la diminuente per la minore età – li condannò alla pena di mesi sette di reclusione.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d’Appello di Napoli, sezione minorenni, con sentenza del 12.3.2009, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, deducendo: 1) la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 546 c.p., relativamente al denegato assorbimento del reato di cui all’art. 639 c.p., nel rato più grave ex art. 635 c.p.; 2) la violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 163 c.p., in quanto la prognosi relativa alla commissione di ulteriori reati ai fini della sospensione condizionale della pena deve tener conto – quando si tratta di minori – della personalità in formazione, valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo ed utilizzando con cautela le fonti di accertamento aspecifiche e non perfettamente aggiornate.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato.

Il reato previsto dall’art. 639 c.p. è sussidiario, rispetto a quello di cui all’art. 635, come risulta dalla clausola di salvaguardia espressa, inserita nella norma. Ne deriva che la condotta consistente nel deturpare o imbrattare la cosa altrui integra il più lieve reato in questione, nei casi in cui il bene non sia stato distrutto, disperso, deteriorato, o reso in tutto o in parte inservibile.

Nel caso di specie, la condotta criminosa degli imputati ha concretizzato le due distinte ipotesi di reato di cui agli artt. 635 e 639 c.p., come esattamente affermato dalla Corte territoriale, in quanto – come è emerso dall’istruttoria dibattimentale – essi danneggiarono il telefono, la fotocopiatrice, aprirono gli estintori ed imbrattarono con il contenuto degli estintori stessi il pavimento dei locali adibiti a scuola elementare, realizzando con quest’ultima azione l’ipotesi di reato p.p. dall’art. 639 c.p., distinta da quella di danneggiamento del telefono, fotocopiatrici ed estintori di cui all’art. 635 c.p..

Anche il secondo motivo è infondato.

Osserva a riguardo il Collegio che il riferimento giurisprudenziale citato riguarda ben altra fattispecie, e che la Corte territoriale per le sue valutazioni non ha utilizzato fonti di accertamento "aspecifiche" e non perfettamente aggiornate, bensì fonti specifiche e aggiornate quali i certificati e le notizie acquisite dall’Autorità giudiziaria circa la pendenza di altri procedimenti.

Va, poi, ribadito in questa sede che, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall’assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, ben potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell’imputato, ma anche i precedenti giudiziari ovvero i procedimenti pendenti a carico del medesimo. Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell’imputato, desumendola dai precedenti giudiziari, ancorchè non definitivi (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 3^, sent. n. 9915/2009 Rv. 246250).

Nella specie, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la possibilità di una prognosi positiva nei confronti dei ricorrenti sulla base del reato di rapina aggravata commesso in data successiva ai fatti in questione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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