Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 14824 ICI

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra L.L. ha impugnato l’avviso di accertamento ICI per l’annualità 1989, con il quale il Comune di Ravenna recuperava l’imposta dovuta su un’area fabbricabile, dichiarata agricola ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b). La contribuente eccepiva che il terreno, di cui era cornproprietaria prò indiviso per 1/3 assieme alle figlie A. e S.L., era di fatto utilizzato dalla figlia A., coltivatrice diretta, per attività agro-silvo- pastorale e, quindi, era soggetto al regime agevolato di cui alla citata disposizione di legge. La CTP ha accolto il ricorso, ma la CTR ha accolto l’appello dell’ente impostore. Per la cassazione di quest’ultima sentenza, meglio indicata in epigrafe, ricorre la contribuente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), comune di Ravenna resiste con controricorso.

Il ricorso e fondato.

Secondo la più recente e condivisa giurisprudenza di questa Corte, "In tema di ICI, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell’art. 9, comma 1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l’utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante ‘esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, avente carattere oggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l’attività agricola" (Cass. 15566/2010).

Conseguentemente. va cassata la sentenza impugnata e, sulla base del principio di diritto affermato, la causa può essere decisa in merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo la domanda introduttiva del giudizio.

Attesa la novità della questione e l’esito alterno dei due gradi del giudizio di merito, sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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